Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19567 del 26/08/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19567 Anno 2013
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: PETITTI STEFANO
preliminare
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTECO s.r.1., in persona del legale rappresentante
tempore,
pro
rappresentata e difesa, per procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avvocato Sante Ricci, presso lo
studio del quale, in Roma, via Bissolati n. 76, è
elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro
RA.RI. s.r.1., in persona del legale rappresentante
tempore,
pro
e BERTINI Gionata, entrambi rappresentati e
difesi, per procura speciale in calce al controricorso,
4
dagli Avvocati Pasquale Russo e Franco Modena, ed
pR
485- z il3
1
Data pubblicazione: 26/08/2013
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in
, Roma, viale Bruno Buozzi n. 102;
– controricorrenti
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.
1163/07, del 18 giugno 2007, depositata il 30 luglio 2007 e
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’il luglio 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, il quale ha
concluso per la dichiarazione di estinzione per rinuncia.
Ritenuto che CONTECO s.r.l. ha chiesto, sulla base di
sei motivi, la cassazione della sentenza della Corte
d’appello di Firenze n. 1163/07, depositata il 30 luglio
2007, con la quale è stato dichiarato risolto, per
inadempimento della CONTECO s.r.1., il contratto
preliminare, di cui alla scrittura privata del 26 aprile
2001, con conseguente condanna della medesima società al
risarcimento del danno in favore degli appellati RA.RI.
s.r.l. e Gionata Bertini, liquidato in Euro 1.140.000,00,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché
alla rifusione delle spese processuali;
che gli intimati hanno resistito con controricorso.
notificata il 7 settembre 2007.
Considerato
che in data 2 luglio 2013 la ricorrente ha
depositato atto di rinuncia al ricorso;
che la rinuncia è stata accettata dai controricorrenti
con atto in data 9 luglio 2013;
vista
la
regolarità
della
rinuncia
e
dell’accettazione, il giudizio di cassazione deve essere
dichiarato estinto;
che, essendo la rinuncia stata accettata dalle
controparti, non vi è luogo a provvedere sulle spese del
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,
1 1 11 luglio 2013.
che,