Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19567 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 19/07/2019), n.19567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6478/2016 proposto da:

B.M., F.P., R.V., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVAN BATTISTA VICO 1, presso lo studio

dell’avvocato SILVANA MELIAMBRO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROBERTA PANIZZON;

– ricorrenti –

contro

CASINO’ MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A., già CASINO’ MUNICIPALE VENEZIA

S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ADALBERTO PERULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 395/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/09/2015 R.G.N. 1061/2011.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. il Tribunale di Venezia accoglieva le domande proposte dai ricorrenti in epigrafe, dipendenti del Casinò Municipale di Venezia, accertando il diritto degli stessi a percepire il cd. “consolidato del premio” di cui all’art. 55 della norma transitoria punto E) del contratto collettivo aziendale 1.1.1999, calcolato in proporzione alla retribuzione percepita per l’orario di lavoro full time, nel momento in cui il rapporto di lavoro ritornava ad essere a tempo pieno, e condannava la società convenuta al pagamento delle somme reclamate a detto titolo;

2. la Corte di appello di Venezia, con la pronuncia oggi impugnata (n. 395 del 2015), accoglieva il gravame della parte datoriale, respingendo le domande dei lavoratori;

2.1. la decisione, per quanto di rilievo, poggia sulle seguenti argomentazioni: a) l’art. 55 del contratto collettivo aziendale, in vigore fino al 31.12.1998, aveva previsto la corresponsione di “un premio di costo pari al 10% del costo del lavoro di ogni singolo dipendente”, calcolato sulla base della retribuzione lorda dell’anno precedente; b) il successivo contratto collettivo aziendale, in vigore dall’1.1.1999, aveva soppresso l’art. 55 e, con norma transitoria, aveva disposto, per il personale in servizio a tempo indeterminato, “il consolidamento di quanto maturato (d)a ciascun dipendente nel 1998 a tale titolo”; c) in tal modo, le parti collettive avevano intesa cristallizzare il premio di cui all’art. 55 al dato del 1998 (id est: alla situazione relativa al costo di lavoro di ogni dipendente nel 1998), rendendolo insensibile ai successivi mutamenti del costo di lavoro dei dipendenti interessati, per effetto di eventuali modificazioni dell’orario di lavoro intervenute dopo il 1998; d) tale interpretazione, rispettosa del dato letterale, era confermata anche dalla lettura sistematica della disciplina transitoria del nuovo accordo che, dove aveva voluto valorizzare gli aspetti relativi alla variazione dell’orario di lavoro (per esempio, in relazione ai premi disciplinati dagli artt. 56, 57 e 60 del contratto aziendale scaduto il 31.12.1998), lo aveva espressamente previsto; d) era irrilevante, ai fini interpretativi, il comportamento della sola parte datoriale che aveva proporzionalmente ridotto il “consolidato” in relazione ai lavoratori che, full time alla data del 31.12.1998, erano divenuti part time; e) non era ravvisabile un trattamento discriminatorio in relazione

ai ricorrenti: questi erano part time nel 1998 e full time al momento della introduzione della domanda giudiziaria; il consolidamento del premio rappresentava un trattamento di maggior favore rispetto agli assunti dopo il 31.12.1998 (ai quali, tanto impiegati part time quanto full time, non era riconosciuto l’emolumento) ed anzi lo stesso costituiva attuazione del principio espresso dal D.Lgs. n. 61 del 2000, costituendo “riproporzionamento delle spettanze in relazione all’orario di lavoro svolto”;

3. i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Casinò Municipale di Venezia spa;

4. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, con riferimento all’errata applicazione del criterio interpretativo rappresentato dal comportamento delle parti: è censurata la decisione per non aver valorizzato, ai fini della individuazione della comune volontà delle parti, la circostanza che la società aveva riproporzionato il premio in relazione ai lavoratori che da full time erano passati al part time; la volontà in tal modo espressa dalle parti era dunque esattamente contraria a quella come accertata in sentenza;

2. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2, per errata valorizzazione del criterio di interpretazione letterale della norma, non armonizzato con quello del comportamento delle parti e delle regole generali del diritto del lavoro, tenuto conto della peculiarità degli accordi collettivi rispetto ai negozi di diritto comune;

3. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., comma 1 e art. 1363 c.c., per errata applicazione del criterio interpretativo letterale (la Corte di appello non avrebbe considerato la differenza lessicale: la norma in vigore fino al 31.12.1998 ragguagliava il premio al “costo del lavoro”, quella transitoria al “maturato” da ciascun dipendente) e di quello sistematico (per avere i giudici di merito considerato istituti retributivi disomogenei e perciò non comparabili), anche in relazione ai principi di uguaglianza, equità e razionalità ex art. 3 Cost.;

3.1. i primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto relativi all’interpretazione della norma transitoria del contratto collettivo aziendale del 1999, sono infondati;

3.2. è riservata al giudice di merito l’interpretazione dell’accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006); essa (id est: l’interpretazione del contratto collettivo aziendale) è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (ex plurimis, Cass. n. 2625 del 2010);

3.3. l’impiego, da parte della Corte di appello, del criterio letterale accanto a quello sistematico per definire la esatta volontà delle parti è conforme ai principi espressi in materia da questa Corte secondo cui la comune volontà dei contraenti deve essere ricostruita sulla base di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la “ratio” del precetto contrattuale (ex multis, Cass. n. 5102 del 2015; Cass. n. 2319 del 2017, in motiv.); quanto al senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, questa Corte ha sovente stabilito che esso rappresenta il primo e principale strumento esegetico, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21888 del 2016; Cass. n. 4347 del 2015; Cass. n. 110 del 2013; Cass. n. 4176 del 2007; Cass. n. 28479 del 2005); il criterio non muta nel caso dell’interpretazione di un contratto collettivo per cui si è affermato il principio che “ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosicchè non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l’intento effettivo dei contraenti, l’operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali” (in termini, Cass. n. 19357 del 2013);

3.4. i giudici di merito hanno ritenuto esaustivo, ai fini della individuazione della comune volontà delle parti, il criterio letterale (dal 2 all’ult. cpv. di pag. 8 sentenza impugnata); l’elemento testuale del “consolidamento di quanto maturato (…) nel 1998 a tale titolo” è stato, plausibilmente, inteso come cristallizzazione dell’emolumento per gli anni seguenti (esegesi non contraddetta dalla locuzione “maturato” utilizzata nella disposizione transitoria con valore rafforzativo della volontà di attribuire la spettanza nella misura, a quella data (id est: nel 1998) per ogni dipendente maturata, quale percentuale del 10% del costo del suo lavoro), indipendentemente dalle successive variazioni di orario;

3.5. coerentemente con il dato letterale, la Corte territoriale ha giudicato significativo l’argomento, di carattere sistematico ex art. 1363 c.c. (ult. cpv di p 9 e primo periodo di pag. 10 sentenza impugnata), rappresentato dal fatto che la disciplina transitoria, in relazione ad altri istituti, aveva, invece, espressamente previsto la modulazione dei premi in ragione della variazione oraria lavorativa; l’assenza di analoghi riferimenti, in relazione al premio ex art. 55, confermava la correttezza della prescelta opzione ermeneutica;

3.6. l’interpretazione, utilmente conclusa sulla base dei principali canoni interpretativi, esclude la fondatezza delle denunciate violazioni, non potendo alla Corte di appello imputarsi alcun difetto di attività integrativa;

4. con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4;

4.1. parimenti infondato è il quarto motivo;

4.2. il principio di non discriminazione stabilito dal D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, in attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, stabilisce che il lavoratore a tempo parziale non deve essere trattato in modo meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, comparabile, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive, applicando il principio del pro rata temporis;

4.3. nella fattispecie di causa non viene in rilievo il piano di tutela dell’art. 4 cit.; ciò di cui si discute è un emolumento soppresso per effetto di una nuova disciplina collettiva e, tuttavia, conservato, secondo l’interpretazione oramai definitiva del testo contrattuale, in favore dei lavoratori che in precedenza ne avevano goduto, nella esatta misura da ciascuno maturata nell’anno 1998; trattasi, quanto alla previsione di un trattamento differenziato, degli effetti di una scelta riservata all’autonomia collettiva, la cui razionalità è estranea all’ambito di applicazione del principio di non discriminazione;

conclusivamente il ricorso va respinto, con le spese liquidate in dispositivo secondo soccombenza;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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