Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19567 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5779/2016 proposto da:

EDIL SUD IMM., in persona del legale rappresentante pro tempore,

C.M.L., elettivamente in ROMA, VIA LIMA 7 INTERNO 7,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che li

rappresenta difende;

– ricorrenti –

contro

B.C., B.V., B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 308/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21.1.2015, confermò la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Marcianise, che, per quanto rileva in questa sede, aveva accolto parzialmente la domanda proposta da B.C., V. e R. di condanna della Edil Immobiliare di G. Co. & C. s.a.s. e di C.L., in qualità di fideiussore, al pagamento della somma di Euro 250.000.00, quale obbligazione alternativa prevista dalla scrittura privata, conclusa inter partes in data 19.12.1989. Con tale scrittura, B.G., dante causa degli attori, aveva venduto alla Edil Immobiliare alcuni appezzamenti di terreno al prezzo di Lire 800.000.000 e la società di era obbligata a costruire due corpi di fabbrica sul terreno del lotto B, a trasferire alcuni immobili da costruire ed a ristrutturare un vecchio fabbricato di proprietà dell’attore. In alternativa, qualora la società non avesse voluto o potuto realizzare le costruzioni, avrebbe restituito la somma di Lire 500.000.000, corrispondente al “prezzo d’acquisto”. Era accaduto che il lotto B non era edificabile in quanto la concessione era stata annullata dalla RA, in sede di autotutela perchè era stata già impiegata tutta la cubatura realizzata alla stregua della precedente concessione edilizia.

1.2. Secondo la corte d’appello, le parti avevano ben chiara l’eventualità che la concessione edilizia, quanto al lotto B, non potesse essere rilasciata ed avevano previsto espressamente che, in tale ipotesi, la società avrebbe restituito il prezzo d’acquisto o restituito la porzione del suolo.

1.3. La revoca della concessione edilizia non aveva quindi reso impossibile l’oggetto della clausola poichè era prevista un’obbligazione alternativa in caso di omessa edificazione, indipendentemente dalle cause che avevano determinato la revoca della concessione edilizia. Per tale ragione, non poteva nemmeno ipotizzarsi l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta di realizzazione del fabbricato, ipotesi che le parti avevano preso in considerazione nella stipulazione del contratto.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Edil Sud Immobilare affidato ad un unico motivo.

2.1. Non hanno svolto attività difensiva B.C., V. e R. e C.L.

2.2. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c., dell’art. 1419c.c. e dell’art. 1354 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la concessione edilizia, rilasciata il 6.7.1990, dopo la conclusione del contratto venne revocata con provvedimento in autotutela il 13.2.1991, quando i lavori erano già in corso poichè l’indice di fabbricabilità era già stato asservito ed utilizzato per il lotto (OMISSIS), sicchè il lotto (OMISSIS) era inedificabile. Il contratto, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, sarebbe nullo per violazione di norme imperative in materia urbanistica e la condizione apposta sarebbe impossibile ed illecita.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Ha affermato questa Corte, con orientamento consolidato al quale va data continuità, che l’obbligazione alternativa postula l’originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo e poste su un piano di parità, con scelta rimessa alla volontà di una delle parti. Non va, invece, ravvisata un’obbligazione alternativa quando, sin dall’inizio, si sia previsto il pagamento di una somma di denaro soltanto per il caso di sopravvenuta impossibilità del trasferimento immobiliare, dedotto in via principale. Anche nel caso di nullità dell’obbligazione principale, per indeterminabilità dell’oggetto, può ritenersi integrato il presupposto per l’adempimento dell’obbligazione subordinata (Cassazione civile sez. II, 02/12/2013, n. 26988; Cass. Civ., sez. II, 04/05/2012, n. 6772).

1.3. La corte di merito, interpretando letteralmente la clausola contrattuale, riportata a pag. 4 del ricorso, ha ritenuto che i contraenti avessero espressamente previsto che sul lotto (OMISSIS) non si potesse o non si volesse costruire, o che vi fossero difformità rispetto al progetto iniziale stabilendo che, in tale ipotesi, la società avrebbe avuto la possibilità o di restituire l’area o di trattenerla pagando la somma di Lire 500.000.000.

1.4. Dette obbligazioni erano disgiunte e poste su un piano di assoluta parità, indipendentemente dalla circostanza che la concessione edilizia per il lotto (OMISSIS) potesse essere o meno rilasciata o che la società non volesse edificare, configurando un’ipotesi di obbligazione alternativa a carico della ditta costruttrice. La previsione di trasferire l’immobile da realizzare o di restituire il prezzo era svincolata dalla edificabilità dell’area, sicchè non assume rilevanza la circostanza che la concessione edilizia fosse stata revocata.

1.5. Il contratto non era, pertanto, nullo per impossibilità dell’oggetto perchè le parti si erano prospettate l’assenza di edificabilità o addirittura la possibilità di non costruire sul lotto (OMISSIS).

1.6. Nè, la revoca della concessione edilizia ha reso impossibile la prestazioneiin quanto le parti avevano preso in considerazione la possibilità che la stessa non potesse essere rilasciata o che non vi fosse conformità della costruzione al progetto iniziale o che non vi fosse la volontà della ditta costruttrice di realizzare il fabbricato.

1.7. La sussistenza di un’obbligazione alternativa esclude in radice la configurabilità della condizione impossibile, con conseguente inammissibilità anche della dedotta violazione dell’art. 1354 c.c..

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

2.1. Non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

2.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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