Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19567 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35888/2018 proposto da:

D.D., difeso dall’avv. Nicoletta Masuelli, giusta procura in

atti, domiciliato presso la cancelleria della I sezione civile della

Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/03/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con decreto depositato il 24.10.2018, ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da D.D., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Sono state rigettate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a e b, non essendo state le dichiarazioni del richiedente ritenute credibili (costui, di fede musulmana e di etnia wolof, aveva riferito di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per l’accusa di essere omosessuale, condizione che nel (OMISSIS) viene perseguita penalmente).

Era stata, altresì, rigettata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c, , in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS), stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione D.D.M., affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, come introdotti dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2007, nonché violazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva UE 2013/32 ed omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in riferimento alla mancata audizione del richiedente.

Espone il ricorrente di aver presentato (successivamente al deposito del ricorso), in data 26.6.2018, l’istanza di audizione innanzi al giudice al fine di poter meglio chiarire la propria vicenda personale. In particolare, non avendo la Commissione territoriale ritenuto credibile che la comunità di (OMISSIS) lo avesse ritenuto omossessuale soltanto perché costui aveva ospitato dei ballerini – parimenti ritenuti omosessuali – evidenzia il ricorrente che intendeva, nella richiedenda audizione davanti al giudice, spiegare le presunte discrepanze tra quanto scritto nel modulo C3 e quanto dichiarato alla Commissione Territoriale (con particolare riferimento al motivo della presenza dei ballerini nel villaggio, alla riunione di piazza, all’esito della quale la popolazione del suo villaggio aveva chiesto il suo allontanamento, e, infine, relativamente al suo soggiorno in Marocco ed in Libia). Inoltre, la sua audizione sarebbe stata, altresì, necessaria per verificare i progressi della sua integrazione.

In conclusione, il chiarimento e l’approfondimento delle predette circostanze sarebbe stato possibile solo con una nuova audizione.

Tuttavia, il Tribunale, nonostante l’esplicita richiesta, aveva rigettato ingiustificatamente l’istanza di audizione, con conseguente omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Il motivo è inammissibile.

Ad avviso di questo Collegio, la censura con cui il richiedente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo è inammissibile.

Posto che i fatti di cui si deduce l’omesso esame, oltre a dover essere stati oggetto di discussione nel giudizio di merito, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, devono anche essere decisivi, il ricorrente, neppure allega di aver dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio davanti al tribunale – e quindi, sul punto, il ricorso per cassazione difetta di autosufficienza – le ragioni/fatti, vertenti sul giudizio di non credibilità formulato dalla Commissione Territoriale, per il cui approfondimento e/o chiarimento afferma di aver presentato, in data 26.6.6.2018, la successiva richiesta di audizione.

In proposito, pur introducendo un giudizio che incide su diritti soggettivi, il ricorso al Tribunale D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 ha indubbiamente natura impugnatoria della decisione resa dalla Commissione Territoriale – non a caso l’art. 35, cit., reca nella rubrica la dicitura “impugnazione” – e, pertanto, lo stesso (trattandosi di caratteristica connaturata a tutti gli atti impugnatori) deve comunque contenere necessariamente al proprio interno tutte le ragioni di critica del provvedimento impugnato.

Ne consegue che se la Commissione Territoriale ha fondato – come nel caso di specie – la propria decisione sulla valutazione di non credibilità della narrazione del richiedente, è onere del richiedente contestare tempestivamente nel ricorso tale affermazione, essendo questa strettamente funzionale all’allegazione, in generale, di tutti i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere.

Pertanto, in difetto di una compiuta illustrazione nel ricorso di tutte le ragioni di critica del provvedimento della Commissione territoriale, il richiedente non potrà integrarle successivamente con una separata istanza che, pur avendo apparentemente un contenuto istruttorio, in realtà, svolge la funzione di “recuperare” quelle contestazioni non formulate nella loro sede naturale dell’impugnazione, ovvero il ricorso in opposizione.

In conclusione, i fatti di cui il ricorrente allega l’omesso esame non sono decisivi non avendo neppure lo stesso affermato di averli dedotti nell’unica sede in cui la loro illustrazione avrebbe acquistato una giuridica rilevanza, ovvero il ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), art. 14, lett. b) e c) e art. 3, nonché vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e violazione degli artt. 1 e 33 Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 5, 6,7 e 8 e dell’art. 10 Cost..

4. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va, in primo luogo, osservato che il giudice di merito ha rispettato i criteri normativi introdotti per la valutazione della credibilità del richiedente, esaminando il suo racconto sotto il profilo della coerenza e della plausibilità D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale giudizio non può essere solo apoditticamente contestato, come ha fatto il ricorrente.

In proposito, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, essendo state indicate in modo dettagliato le ragioni per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile (discrasia tra le dichiarazioni rese innanzi alla Commissione Territoriale e le informazioni fornite con il modulo C 3 in ordine al motivo della presenza dei ballerini nel villaggio nonché alle circostanze relative alla riunione di piazza, all’esito della quale la popolazione del suo villaggio avrebbe chiesto il suo allontanamento, oltre al suo soggiorno in Libia).

Il ricorrente ha formulato inammissibilmente dei meri rilievi di merito a tale ricostruzione, non allegando neppure la grave anomalia motivazionale del decreto impugnato.

5. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo e del difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

6. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che il richiedente fonda la propria condizione di vulnerabilità sulla stessa vicenda personale che il Tribunale di Torino ha ritenuto priva di credibilità, né state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori Ne’ può rilevare in via esclusiva il livello di integrazione dedotto dall’odierno nel paese d’accoglienza (alla luce della frequentazione di un tirocinio formativo), elemento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018). Non si liquidano le spese di lite, in ragione della inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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