Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19567 del 04/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.04/08/2017),  n. 19567

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3474/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Carrier Refrigeration Distribution Italy S.p.A., rappresentata e

difesa dall’avv. Andrea Russo, con domicilio eletto in Roma, viale

Castro Pretorio 122, presso lo studio del difensore;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al n. 3474/2010 R.G. proposto da:

Carrier Refrigeration Distribution Italy S.p.A., rappresentata e

difesa dall’avv. Andrea Russo, con domicilio eletto in Roma, viale

Castro Pretorio 122, presso lo studio del difensore;

– ricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 111/27/08, depositata il 17 dicembre 2008.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 maggio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

uditi l’avv. dello Stato Pietro Garofani e per la s.p.a. l’avv. Di

Jacovo Tonio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale di Milano (Ctr), sull’appello della contribuente, ha riformato parzialmente la sentenza di quella provinciale, in relazione a un avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, fu rettificato il reddito di impresa ai fini Ires ed Irap e fu determinato un maggiore imponibile Iva.

In particolare con tale avviso di accertamento furono operate una pluralità di riprese fra cui la principale riguardava la deduzione di costi non inerenti, relative a prestazioni di garanzia sui prodotti ceduti dalla contribuente e che questa aveva acquistato da società collegate appartenenti al medesimo gruppo, curandone la commercializzazione in Italia.

La ragione della ripresa fu identificata nel fatto che tali costi, sostenuti dalla contribuente, avrebbero dovuto essere addebitati alle società venditrice, mentre questo non era avvenuto, ma risultavano compensate, in forza di accordo infragruppo, con uno sconto dello 0,5% sul prezzo di acquisto; tuttavia non vi era corrispondenza fra i costi sostenuti per gli interventi in garanzia, pari a Euro 875.000,00, e lo sconto ottenuto dell’importo di circa 140.000,00.

La Ctr ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria aveva fondato il proprio assunto esclusivamente sul contratto esistente fra la casa madre tedesca e la controllata Italiana, traendone da ciò la sussistenza della violazione del principio del valore normale nell’ambito del rapporto infragruppo, mentre tale verifica avrebbe dovuto essere operata sulla base di un criterio ulteriore; ha poi argomentato, sempre in senso favorevole per la contribuente, sulla base della norma civilistica che riconosce la validità del patto di limitazione o esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta.

Contro la sentenza l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui ha resistito la contribuente con controricorso, contenente ricorso incidentale, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I due motivi del ricorso principale presentano più profili di inammissibilità. Essi deducono omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma ambedue i motivi non contengono un idoneo momento di sintesi idoneo a fare emergere univocamente il fatto rispetto al quale la motivazione si assume omessa, così come prescritto dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (“In tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto alla illustrazione del motivo, così da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso. Tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume l’autonoma funzione volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente” così Cass. n. 5858/2013; conf. Cass., S.U., n. 20603/2007; Cass. n. 28242/2013).

E’ ancora da aggiungere, ancora con riferimento a entrambi i motivi, che il vizio di motivazione, come denunciato, non inerisce a un fatto ma a un giudizio di diritto, costituito, quanto al primo motivo, nel fatto che la Ctr avrebbe ignorato la “disconoscibilità fiscale delle operazioni poste in essere dalla contribuente, in quanto non rispondenti a criteri di ragionevolezza economica; e, quanto al secondo, il fatto a cui è riferito il vizio motivazionale è identificato nel principio secondo cui il valore normale di un bene “non risulta solamente dal prezzo di vendita ma anche da tutte le condizioni accessorie previste nei normali contratti di vendita, a partire dalla garanzia di cui il creditore (sic), si fa carico a favore del venditore. Invero, l’assenza di considerazioni al riguardo rende ulteriormente manifesta la lacunosità della motivazione della sentenza che si impugna”.

Secondo il costante a pacifico insegnamento di questa Corte il vizio di motivazione può riguardare solo la motivazione del giudizio di fatto, mentre per quanto riguarda il giudizio di diritto, i relativi vizi o costituiscono errori in iudicando censurabili ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oppure, se attengono propriamente e soltanto alla motivazione, non danno luogo a cassazione della sentenza, ma a correzione della motivazione in diritto ex art. 384 c.p.c., u.c. (Cass. n. n. 19618/2003; n. 6328/2008; n. 7050/1997).

In conclusione i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della ricorrente principale.

PQM

 

dichiara inammissibili i motivi del ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi oltre rimborso spese forfetarie al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA