Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19566 del 26/08/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19566 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MATERA LINA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26809-2007 proposto da:
PUGLISI ANNAMARIA PGLNMR47E56G579V, domiciliata ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
DISTEFANO ANTONINO GUIDO;
– ricorrente contro
MUNZONE ALDA;
– intimata –
sul ricorso 31626-2007 proposto da:
INGRASCI’
ROSALIA NGRRSL26H50B429L,
domiciliata in ROMA,
elettivamente
PIAZZA CAVOUR, presso la
Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
Data pubblicazione: 26/08/2013
difesa dall’avvocato PETRALIA VINCENZO;
– c/ric con ricorso incidentale condizionato contro
PUGLISI ANNAMARIA;
– intimata –
di CATANIA, depositata il 18/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito
l’Avvocato
MICHELE MIRENGHI
con
delega
dell’Avvocato VINCENZO PETRALIA difensore della
controricorrente con ricorso incidentale condizionato
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale
condizionato ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale e per il
rigetto del ricorso incidentale condizionato.
avverso la sentenza n. 640/2006 della CORTE D’APPELLO
Premesso che il ricorso per cassazione è stato notificato
all’attrice Munzone Alda, presso il suo procuratore costituito in
appello;
Rilevato che si è costituita con controricorso Ingrasci Rosalia,
producendo certificato di morte, da cui si evince che quest’ultima è
deceduta il 17-4-2004, nella pendenza del giudizio di appello;
-osservato che con ordinanza n 10216 del 30-4-2013 questa
stessa Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione
concernente il ricorso per cassazione indirizzato ad una parte ormai
defunta e notificato al procuratore della stessa, onde stabilire se il
difetto della “vocativo in ius” determini la nullità dell’atto, sanabile
per effetto della costituzione degli eredi, ovvero la radicale
inammissibilità dell’impugnazione;
ritenuto che, conseguentemente, va disposto rinvio a nuovo
ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite;
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25-í-2013
ll Pret44ente
nella dichiarata qualità di erede della predetta Munzone Alda,