Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19566 del 04/08/2017
Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 02/05/2017, dep.04/08/2017), n. 19566
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui riuniti ricorsi iscritti ai n. 25400/2013 R.G., 25402/2013 R.G.,
25404/2013 R.G., 25405/2013 R.G., 25406/2013 R.G., 27025/2013 R.G.,
27027/2013 R.G., 27031/2013 R.G., 27033/2013 R.G., 27036/2013 R.G.
proposti da:
DIFFUSIONE TERAMANA S.R.L. in persona del suo legale rappresentante
pro tempore S.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via
delle Quattro Fontane n. 15, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe
Tinelli, che anche disgiuntamente con l’Avv. Giovanni Contestabile,
la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– ricorrente –
e
A.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Quattro
Fontane n. 15, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Tinelli, che
anche disgiuntamente con l’Avv. Giovanni Contestabile, la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– ricorrente –
e
A.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Quattro
Fontane n. 15, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Tinelli, che
anche disgiuntamente con l’Avv. Giovanni Contestabile, la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– ricorrente-
e
A.F.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via delle
Quattro Fontane n. 15, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Tinelli,
che anche disgiuntamente con l’Avv. Giovanni Contestabile, la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– ricorrente –
e
AR.CR., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle
Quattro Fontane n. 15, presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe Tinelli,
che anche disgiuntamente con l’Avv. Giovanni Contestabile, la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo n. 60/02/13, depositata il 18 marzo 2013, n. 61/02/13,
depositata il 18 marzo 2013, n. 62/02/13, depositata il 18 marzo
2013, n. 63/02/13, depositata il 18 marzo 2013, n. 64/02/13,
depositata il 18 marzo 2013, n. 76/02/13, depositata il 9 aprile
2013, n. 77/02/13, depositata il 9 aprile 2013, n. 78/02/13,
depositata il 9 aprile 2013, n. 79/02/13, depositata il 9 aprile
2013, n. 80/02/13, depositata il 9 aprile 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 maggio 2017
dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi;
udito l’Avv. Giovanni Contestabile, per i ricorrenti;
udito l’Avv. dello Stato Giancarlo Caselli, per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Del Core Sergio, che ha concluso per il rigetto dei primi
tredici motivi dei ricorsi e accoglimento dei restanti tre.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio delibera di adottare la forma della motivazione semplificata.
2. Il Collegio provvede a riunire i ricorsi che – pur proposti contro distinte sentenze – sono tra di loro dipendenti (Cass. sez. 1^ n. 22631 del 2011; Cass. sez. trib. n. 10792 del 2007).
3. Per quanto di stretto interesse, Diffusione Teramana S.r.l., all’epoca Diffusione Teramana S.a.s. di Ar.Cr. & C., nonchè i suoi soci A.R., A.C., A.F.M., Ar.Cr., ricorrevano autonomamente avverso distinte sentenze della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo la quale, dopo aver rigettato la preliminare eccezione di nullità degli avvisi emessi nei confronti della Società contribuente, affermando che non era prevista alcuna espressa invalidità per la violazione del L. 27 luglio 2000, n. 212, violazione consistente nell’aver emesso gli avvisi di accertamento prima dello scadere del termine di giorni sessanta dalla consegna del PVC che aveva concluso la verifica, violazione che secondo la CTR sarebbe stata peraltro anche scriminata dall’urgenza derivata dalla imminente scadenza della fideiussione prestata a seguito di istanza di rimborso, confermava il recupero a tassazione di imponibile sociale ai fini IVA IRAP anni 2005 2006 e quindi “in automatico” il recupero di imponibile ai fini IRPEF 2005 2006 nei confronti dei soci.
4. Contro i ricorsi per cassazione promossi dai contribuenti, ciascuno dei quali affidato a sedici identici motivi, anche illustrati da memoria, resisteva l’Agenzia delle Entrate che a sua volta proponeva ricorso incidentale per l’anno d’imposta 2005, in particolare deducendo la nullità delle sentenze per non aver i soci partecipato al giudiziale accertamento dell’IRAP quali litisconsorti necessari.
5. In disparte l’iniziale violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, denunciata col ricorso incidentale, giacchè effettivamente la ripresa a tassazione ai fini IVA IRAP nei confronti di una società di persone dà luogo a una fattispecie di contraddittorio necessario quando da ciò discende la ripresa IRPEF nei confronti dei soci fondata sugli stessi identici fatti (Cass. sez. trib. n. 26071 del 2015; Cass. sez. trib. n. 21340 del 2015; Cass. sez. 6^, n. 2094 del 2015); violazione del contraddittorio, comunque da ritenersi rimediata in questa sede di legittimità con la riunione dei ricorsi ex art. 274 c.p.c., atteso che la CTR ha deciso le liti fiscali con la stessa identica motivazione, cosicchè in questo modo viene nella sostanza rispettato il ridetto D.Lgs. n. 546 cit., art. 14, (Cass. sez. trib. n. 6936 del 2011; Cass. sez. trib. n. 3830 del 2010); del resto, con riferimento alla mancata partecipazione all’accertamento dell’IRAP da parte dei soci, deve essere fatto osservare che il non dichiarare la nullità della sentenza corrisponde al principio di ragionevole durata del processo, perchè, come si vedrà, la successiva declaratoria di nullità degli accertamenti emessi nei confronti della Società, rende del tutto ininfluente l’integrazione del contraddittorio (Cass. sez. 3^, n. 12995 del 2013; Cass. sez. 1^ n. 22957 del 2012); una Società che, pur trasformata in S.r.l., mantiene la legittimazione processuale, comunque non contestata, trattandosi di solo cambiamento di forma organizzativa (Cass. n. 17690 del 2011; Cass. sez. trib. n. 9569 del 2007); n. 16826 del 2006, nel merito, come anticipato, deve essere giudicato fondato il primo identico motivo dei ricorsi, con il conseguente assorbimento di tutte le altre doglianze, alla luce del consolidato orientamento della Corte, secondo cui la violazione della L. n. 212 cit. art. 12, comma 7, comporta invece la nullità dell’avviso; una nullità che, contrariamente a quanto reputato dalla CTR, non può essere scriminata dai ritardi con i quali l’ufficio esercita l’azione accertatrice (Cass. sez. un. n. 18814 del 2013; Cass. sez. trib. n. 5149 del 2016; Cass. sez. trib. n. 13032 del 2015, resa in pressochè identica fattispecie).
5. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, le controversie debbono essere decise nel merito, con l’accoglimento dei ricorsi promossi dai contribuenti contro gli impugnati avvisi.
6. Nel successivo manifestarsi del richiamato orientamento in tema di violazione della L. n. 212 cit., art. 12, comma 7, – le Sezioni Unite sono intervenute a comporre il contrasto solo nel 2013 – debbono essere ravvisate le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali di ogni fase e grado e tra tutte le parti.
7. Poichè trattasi di parte pubblica, il rigetto dei ricorsi incidentali, non comporta il raddoppio del contributo (Cass. sez. 6^ n. 1778 del 2016; Cass. sez. 3^ n. 5955 del 2014).
PQM
La Corte accoglie i riuniti ricorsi principali, respinge quelli incidentali, cassa le impugnate sentenze, decide nel merito le controversie con l’accoglimento dei ricorsi promossi dai contribuenti contro gli avvisi; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado e tra tutte le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017