Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19565 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 30/09/2016), n.19565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26502-2011 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI VAL FIORITA 90, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ULULI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO CANNISTRARO;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE

FILIBERTO 257, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAURA TURCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALINO RACIOPPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 346/2011 del TRIBUNALE DI SIRACUSA sezione

distaccala di AVOLA, depositata il 01/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato CANNISTRARO Maurizio, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) La controversia ha per oggetto la contribuzione alle spese di riparazione dal lastrico solare di copertura di un condominio minimo, spese sostenute dal proprietario dell’unità immobiliare sita al piano superiore, C.A..

Questi ha ottenuto nel 2007 decreto ingiuntivo nei confronti del condominio G.P. per l’importo di circa 2500 Euro.

A seguito di opposizione dell’ingiunto, il giudice di pace ha riconosciuto l’esistenza del credito.

Il tribunale di Siracusa Sez. Avola ha accolto l’appello con la sentenza n. 346/2011 depositata il 01.08.2011.

C. ricorso per cassazione con tre motivi.

G. ha resistito con controricorso.

Inizialmente trattata con rito camerale, per l’ipotesi di improcedibilità a causa di mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, la causa è stata rimessa a pubblica udienza con ordinanza n. 9098/13, poichè la notifica era stata effettuata a soli fini esecutivi.

In vista dell’odierna udienza, parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il Tribunale di Siracusa, ha affermato che il G.d.F. aveva errato “per aver dato per provato un punto indimostrato della lite: la titolarità in capo all’opposto della superficie del tetto..questione invece controversa tra le parti e rimasta indimostrata, perchè non accompagnata da alcuna produzione dei titoli proprietari”.

Da tale circostanza ne conseguirebbero delle differenze in ordine al regime di ripartizione delle spese da applicare, ossia l’art. 1126 c.c. se fosse accertata la proprietà superficiaria di uno dei condomini, oppure l’art. 1123 c.c. qualora invece la proprietà della terrazza fosse rimasta pro indiviso, ragion per cui sarebbe stato necessario raggiungere la prova sul punto ” che – essendo contestato – andava risolto o attraverso una pronuncia incidentale, o attraverso autonoma domanda”.

3) Il ricorrente con il primo motivo eccepisce la contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che il giudice di secondo grado ha posto a base della sua decisione il fatto che non era stata provata la proprietà esclusiva del lastrico solare in capo all’appellato, circostanza contraddetta dalla produzione in primo grado dei rogiti del (OMISSIS). Inoltre, indicando specificamente le difese di controparte, il motivo nega che la proprietà esclsiva del lastrico fosse stata contestata, nè in primo nè in secondo grado, dall’appellante/opponente.

Con il secondo motivo C.A. lamenta la contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice di appello ha affermato in astratto che il lastrico solare svolge funzione di copertura e quindi che tutti i condomini devono contribuire anche se il lastrico solare sia di proprietà superficiaria o in uso esclusivo, per una somma determinabile ex art. 1126 o 1123 c.c., ma poi ha negato che il condomino G. fosse tenuto a contribuire a siffatte spese, sebbene fosse stata richiesta la contribuzione per lui meno gravosa.

G. resiste deducendo che la proprietà della terrazza è “appuntata in capo al ricorrente”; che egli non è pertanto neppure tenuto alla contribuzione; che il tribunale avrebbe respinto la domanda anche per difetto di prova del presupposto dell’urgenza delle opere di cui viene chiesto il rimborso.

4) Le censure, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono da accogliere.

Va in primo luogo rilevato che nella sentenza non v’è argomentazione di rigetto della pretesa creditoria relativamente al carattere urgente delle opere, sicchè le deduzioni del resistente sul punto sono prive di fondamento.

Va altresì rilevato che invano parte resistente rileva che la “illogicità” della motivazione è una “qualificazione sconosciuta al codice di rito”. Trattasi infatti del canone principale che da sempre dottrina e giurisprudenza utilizzano per valutare l’esistenza dei vizi di omessa o insufficiente motivazione, che si riscontrano, in relazione alla gravità e all’incidenza dell’argomentazione viziata, anche quando vi sia contrasto tra le risultanze istruttorie valutate e la ricostruzione del fatto o la sua valutazione.

Il controllo della motivazione in sede di legittimità è dovuto in relazione proprio al possibile difetto logico che venga denunciato dal ricorrente su tali presupposti.

4.1) Nella specie, il giudice di appello ha in primo luogo omesso di censire le risultanze istruttorie (documenti, ctu) relative al regime di proprietà e godimento del lastrico solare; ha quindi criticato, senza indicare alcun elemento probatorio o riscontro, che il giudice di pace avesse accolto l’ipotesi che l’opposto “fosse superficiario del lastrico solare”.

Subito dopo non ha affermato, come parte resistente vorrebbe che si dicesse, che il contributo non è dovuto perchè se lastrico è di proprietà esclusiva le spese di manutenzione restano solo a carico del proprietario.

Il tribunale dall’affermazione apodittica sulla mancanza di prova della proprietà della superficie del tetto ha infatti piegato verso l’alternativa prima riferita: l’applicabilità dell’art. 1126 c.c. o dell’art. 1123 c.c., disposizioni che impongono entrambe, come la stessa sentenza ribadisce, una contribuzione del secondo condomino.

Giunto a questo punto, il tribunale in luogo di decidere la causa in relazione al profilo ritenuto fondato, ognuno dei quali comportava il pagamento di una contribuzione, ha rigettato la domanda del C. sulla base di un rilievo del tutto inatteso: il punto relativo alla proprietà avrebbe dovuto essere deciso in primo grado con “pronuncia incidentale o attraverso autonoma domanda”.

In tal modo il tribunale si è sottratto in primo luogo all’obbligo, in caso di esistenza di una censura specifica circa il regime proprietario, di esporla ed esaminarla facendo riferimento alle risultanze istruttorie acquisite.

In secondo luogo, ove l’alternativa fosse stata tra l’una e l’altra delle ipotesi descritte (art. 1123 o 1126 c.c.), e il giudice di pace avesse omesso di deciderla, il giudice di appello avrebbe dovuto risolverla, senza potersi fermare al rilievo di omessa decisione da parte del giudice di primo grado.

Il tribunale è dunque pervenuto a una pronuncia contraddittoria tra le premesse (sulla mancanza di prova del regime proprietario), l’inquadramento normativo (l’alternativa tra contribuzione secondo le previsioni del 1123 o del 1126.c.), e la soluzione finale: accoglimento dell’appello mirante al rifiuto del pagamento.

Ne consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e la rimessione al tribunale di Siracusa, in diversa composizione, affinchè sia colmata l’insufficienza motivazionale relativa al regime del lastrico solare e sia individuata una soluzione coerente tra premesse in fatto e qualificazione giuridica della fattispecie.

5) Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, che attiene alla liquidazione delle spese di lite, che saranno oggetto di nuova complessiva valutazione da parte del giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo ricorso; assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al tribunale di Siracusa, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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