Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19565 del 26/08/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19565 Anno 2013
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MATERA LINA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26896-2007 proposto da:
GUASTAMACCHIA

GIOVANNI

LUIGI

GSTGNN54C15A662S,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5697,
presso lo studio dell’avvocato BATTISTA DOMENICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato COCCIOLI ALBERTO;
– ricorrente contro

COMUNE DI TRANI in persona del Sindaco pro tempore,
2013
1738

214

MONETTI RACHELE, MONETTI NICOLA, CASTAGNA DARIO,
CASTAGNA ALBERTO quest’ultimi due in proprio ed anche
in qualita’ di eredi di RASORI FRANCA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 450/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 26/08/2013

di BARI, depositata il 26/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato ALBERTO COCCIOLI difensore del

è comparso l’Avvocato FRANCO GAGLIARDI LA GALA
producendo in udienza procura speciale non conforme
per la difesa orale del Comune di Trani;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Rilevato che dalla relata di notifica del ricorso risulta
l’avvenuto decesso di Castagna Alberto, nei cui confronti in primo
grado è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per ragioni
di litisconsorzio necessario;

integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del predetto
Castagna Alberto;
osservato, inoltre, che il ricorrente dovrà provvedere, entro lo
stesso termine, a documentare il dedotto decesso di Rasori Franca,
individuata anch’essa dal giudice di primo grado come litisconsorte
necessaria, nonchè la qualità di eredi legittimi in capo ai soggetti
indicati nel ricorso (Castagna Dario e Castagna Alberto), ovvero per
provvedere all’integrazione del contraddittorio anche nei confronti
della predetta Rasori Franca o dei suoi eredi;

P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando al ricorrente
termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza per integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi di
Castagna Alberto e per documentare l’avvenuto decesso di Rasoti
Franca e la qualità di unici eredi delle persone indicate nel ricorso
(Castagna Dario e Castagna Alberto), ovvero per integrare il
contraddittorio anche nei confronti della predetta Rasori Franca o dei
suoi eredi.

ritenuto che, di conseguenza, al ricorrente va dato termine per

ano Giudizigio

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25-6-2013

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