Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19565 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19565 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26437/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– ricorrente contro
Cerone Giuseppe, con domicilio eletto presso lo studio del rag.
Fabrizio Ranieri, in Avezzano, via Ugo M. Palanza, 15
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
C
dell’Abruzzo n. 74/III/10,Ldepositata il 15 luglio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio
2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,

Data pubblicazione: 24/07/2018

depositata il 15 luglio 2010, che ha parzialmente accoglimento
l’appello del contribuente e respinto quello incidentale dell’Agenzia
delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva
parzialmente accolto il ricorso proposto per l’annullamentorun avviso
di accertamento con cui, relativamente all’anno 2003, era stato
rideterminato il reddito e recuperate a tassazione le imposte non

dalla sentenza impugnata si evince che la rettifica della

dichiarazione del contribuente, esercente attività di medico, era
fondata sulle risultanze delle movimentazioni bancarie;
– il giudice di appello, confermando sul punto la valutazione del
giudice di prime cure, ha ritenuto esenti dall’i.v.a. le operazioni
contestate, ai sensi dell’art. 10, n. 18, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e giustificati i prelievi effettuati dal contribuente;
– ha, invece, ritenuto non superata la presunzione che riconduce a
reddito i versamenti effettuati sul conto corrente;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– l’intimato non ha spiegato alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 32,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per aver la sentenza impugnata
escluso l’applicabilità al contribuente, in quanto prestatore di servizi e
non imprenditore, della presunzione che ricollega maggiori redditi
anche ai prelievi bancari;
– il motivo è infondato;
– l’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella
formulazione vigente al momento della decisione di secondo grado,
stabilisce che, in relazione ai rapporti ed alle operazioni (anche)
bancarie, «sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle
stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il
soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture

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versate;

contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti
rapporti od operazioni»;
– con sentenza del 24 settembre 2014, n. 228, la Corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione in esame
«limitatamente alle parole “o compensi”», ritenendo che la
presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai compensi

ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario
ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari
effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un
investimento nell’ambito della propria attività professionale e che
questo a sua volta sia produttivo di un reddito»;

è, dunque, venuta meno la presunzione di imputazione dei

prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti
nella propria attività, non essendo più proponibile l’equiparazione
logica tra attività d’impresa e attività professionale operata, ai fini
della presunzione posta dall’art. 32, dalla giurisprudenza di legittimità
per le annualità anteriori (Cass. 9 agosto 2016, n. 16697; Cass. 11
novembre 2015, n. 23041);
– grava, dunque, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare
che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non
annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero
professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito,
conseguendone dei ricavi, non potendosi fare ricorso della
presunzione invocata;
– con il secondo motivo l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 10, n.
18, del d.P.R. n. 633 del 1972, e 2697 c.c., nonché l’omessa
motivazione, in quanto il giudice di appello ha escluso l’applicazione
dell’i.v.a. sulle prestazioni rese dal contribuente per non aver l’Ufficio
dimostrato l’inesistenza delle condizioni di esenzione;

evidenzia, inoltre, l’immotivata affermazione del giudice del

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percepiti dai lavoratori autonomi fosse «lesiva del principio di

gravame nella parte in cui ha ritenuto che dalle fatture rinvenute,
afferenti all’erogazione di servizi ritenuti esenti, non è dato desumere
che le (altre) prestazioni non fatturate dovessero avere per oggetto
servizi di diverso contenuto;
– il motivo è, quanto alla violazione di legge censurata, inammissibile,
e, quanto al vizio motivazionale, infondato;

appello abbia posto in capo all’Amministrazione l’onere di dimostrare
l’inesistenza delle condizioni di esenzione dall’imposta delle operazioni
accertate, laddove, invece, la sentenza impugnata si limita a ritenere
sufficientemente dimostrata, sia pure all’esito di un ragionamento
presuntivo, la sussistenza della condizione di esenzione in
considerazione dell’esito dell’attività di accertamento della Guardia di
Finanza e dell’esame della parte descrittiva delle fatture verificate,
che non hanno evidenziato prestazioni assoggettabili all’i.v.a.;
– da tali elementi indiziari, la sentenza di appello giunge, con
motivazione che si sottrae a censure sotto il profilo della coerenza
logico-giuridica, alla conclusione che anche le prestazioni non
fatturate avessero finalità di tutela della salute degli atleti;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere
accolto;
– in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa, nulla va
previsto in tema di governo delle spese;
P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° febbraio 2018.

– infatti, la ricorrente muove dall’erroneo presupposto che il giudice di

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