Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19565 del 15/09/2010

Cassazione civile sez. III, 15/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 15/09/2010), n.19565

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19043/2009 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO

Antonio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA

PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.I., V.M., S.A., C.

A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 155/2009 del TRIBUNALE di SANT’ANGELO DEI

LOMBARDI, depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. Il tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, con sentenza n. 155 depositata il 29.4.2009 rigettava l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Sant’Angelo dei Lombardi, che aveva condannato l’Enel Distribuzione s.p.a. al risarcimento dei danni nei confronti di V.M., C.I. e C.A., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero del bar, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS), in quanto la convenuta non aveva provato l’esistenza di una causa a lei non imputabile della fornitura di energia elettrica all’utente finale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Enel Distribuzione.

Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13, nonchè la violazione dell’art. 1218 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che, per effetto del D.Lgs. n. 79 del 1999, le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della rete di trasmissione Nazionale; che nella suddetta data il predetto Gestore non aveva fornito energia alla cabina primaria dell’Enel distribuzione s.p.a. di Avellino, con la conseguenza che quest’ultimo si trovava nell’impossibilità incolpevole di adempiere alla propria prestazione; che tale fatto era pacifico e non contestato, oltre che essere notorio in Italia; che essa ricorrente aveva anche richiesto di provare in primo grado che non era stata a lei fornita energia presso la cabina primaria, da distribuire poi agli utenti.

3. Il motivo è manifestamente fondato.

Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. n. 79 del 1999, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso: la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale. Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).

Pertanto la s.p.a. GRTN non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c.. Possono considerarsi tali soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra loro ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debito della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).

Inoltre la s.p.a. GRTN non può essere considerata ausiliaria dell’Enel Distribuzione in quanto non è stata liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

4. Ciò comporta che, per potersi affermare la responsabilità dell’Enel distribuzione s.p.a. a norma dell’art. 1218 c.c., il giudice avrebbe dovuto accertare che nel giorno 28.9.2003 il Gestore della rete di trasmissione nazionale aveva effettivamente fornito l’energia elettrica alla cabina primaria dell’Enel distribuzione nella zona in questione. Se invece fosse ritenuto vero quanto l’Enel richiedeva di provare con i propri testi in merito ad un black-out su gran parte della Rete nazionale e segnatamente sulla cabina primaria della zona, ovvero sei in ogni caso tale fatto fosse ritenuto notorio, ne conseguirebbe che l’inadempimento nella somministrazione di energia elettrica non è imputabile alla convenuta, con conseguente rigetto della domanda”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere accolto e che vada cassata l’impugnata sentenza, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in diversa composizione;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010

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