Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19564 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5056-2011 proposto da:

C.R. COSTRUZIONI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avvocato BARBARA CONTE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO VILLANI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AUGUSTO BEVIGNANI 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PALMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LAROCCA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/02/2010, R.G. N. 187/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato SONIA LEONE per delega FRANCESCO VILLANI;

udito l’Avvocato STEFANO PALMA per delega FRANCESCO LAROCCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza resa pubblica il 22/2/2010, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva in parte la domanda proposta da A.C. nei confronti della C.R. Costruzioni s.r.l. intesa a conseguire il pagamento di differenze retributive in relazione alla attività di operaio svolta nel periodo (OMISSIS) che liquidava in complessivi Euro 23.876,29 detratti i compensi percepiti medio tempore.

La Corte distrettuale, a fondamento del decisum, deduceva, in estrema sintesi, che l’espletata attività istruttoria non aveva consentito di acclarare lo svolgimento delle mansioni superiori oggetto di rivendicazione da parte del ricorrente. Osservava, tuttavia, che in relazione al periodo anteriore alla formale assunzione risalente al (OMISSIS), era emerso lo svolgimento di attività di lavoro, anche straordinario, per il quale competevano le differenze retributive come determinate all’esito della espletata C.T.U..

La tassazione di tale pronuncia è domandata dalla società C.R. Costruzioni con un motivo illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 99, 101, 112, 113, 114, 115, 116 e 414 c.p.c..

Si sostiene che la Corte territoriale abbia pronunciato ultra petita laddove, motu proprio, ha riconosciuto in favore del lavoratore, differenze retributive non richieste. In sede di atto introduttivo, il ricorrente si sarebbe, infatti, limitato ad instare per il pagamento di differenze retributive corrispondenti alle mansioni superiori di operaio di terzo livello c.c.n.l. 5/7/95, e non a quelle di manovale, rispondenti alla qualifica di formale inquadramento.

In tal senso si palesava l’error in procedendo in cui era incorsa la Corte salentina, la quale si era pronunciata ex officio su di una domanda – attinente a differenze retributive – che non poteva considerarsi ricompresa in quella effettivamente proposta, attinente alla liquidazione del trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore rivendicata, stante la differenza dei presupposti di fatto che sorreggevano le domande.

Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, va precisato che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza (e, quindi, anche in caso di ultrapetizione), la relativa censura deve essere proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito, e oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (vedi, per tutte: Cass. S.U. 22/5/2012, n. 8077).

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone infatti che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (nei descritti termini; fra le altre, vedi Cass. 30/9/2015 n.19410).

Nello specifico, il motivo presenta innegabili carenze, essendosi la ricorrente limitata a richiamare specificamente solo le conclusioni rassegnate dal lavoratore in primo grado, senza riportare altrettanto specificamente l’esposizione della narrativa del ricorso introduttivo.

Sotto altro versante, non può tralasciarsi di considerare come questa Corte abbia affermato il principio, che va qui ribadito, secondo cui in linea generale, la spettanza al giudice del merito dell’interpretazione della domanda comporta che, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata – ed era compresa nel thema decidendum – tale statuizione, ancorchè in ipotesi erronea, non può essere censurata per ultrapetizione. Avendo infatti il giudice dimostrato di considerare una certa questione come ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità di quella medesima motivazione, di guisa che detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale (vedi ex plurimis, Cas. 27/10/2015 n.21874, Cass. 5/2/2014 n.2630, Cass. 22/3/2007, n.7049).

In applicazione dei suddetti principi il ricorso è, dunque, da ritenersi inammissibile, sia perchè è formulato senza il dovuto rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (in particolare senza riprodurre specificamente le parti interessanti del ricorso introduttivo del giudizio e senza dare indicazioni per il loro reperimento nel fascicolo), sia perchè con esso si prospetta direttamente una ultrapetizione della sentenza, senza invece denunciare eventualmente un vizio di motivazione sul punto.

Il governo delle spese del presente giudizio di legittimità segue, infine, il principio della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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