Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19564 del 26/08/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19564 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
GASPAROTTO Nicola, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Masciulli,
con domicilio per legge presso la cancelleria civile della
s•

Corte di cassazione, piazza Cavour, Rama;

– ricorrente contro
SO.GE.T. s.p.a. – COMMISSARIO GOVERNATIVO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI PESCARA, in persona del
legale rappresentante pro tempore;
– intimata avverso la sentenza del Giudice di pace di San Valentino in
Abruzzo Citeriore n. 71/2005 del 23 maggio 2005.

Data pubblicazione: 26/08/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

affinché la Corte ordini l’integrazione del contraddittorio ai
sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.

Ritenuto

che con ricorso depositato in cancelleria il 21

dicembre 2004, Nicola Gasparotto ha proposto opposizione alla
cartella di pagamento emessa nei suoi confronti dalla SOGET
s.p.a. per l’importo di euro 2.146 in relazione ad una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;
che l’adito Giudice di pace di San Valentino in Abruzzo
Citeriore, con sentenza depositata il 23 maggio 2005, ha di- chiarato inammissibile l’opposizione, rilevando che il verbale
di contestazione dell’art. 180, comma 8, del codice della
strada era stato regolarmente notificato al Gasparotto il 16
ottobre 2000, sicché la cartella non era atto autonomamente
impugnabile;
che il Giudice di pace ha altresì dichiarato il difetto di
legittimazione passiva della concessionaria per la riscossione
(la SOGET s.p.a., Commissario governativo del servizio di riscossione tributi della Provincia di Pescara), giacché con
l’opposizione non erano stati dedotti vizi propri della car-

curatore Generale dott. Lucio Capasso, il quale ha concluso

tella e la concessionaria ha solo l’obbligo di porre in riscossione i ruoli formati dagli enti impositori;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace
il Gasparotto ha proposto ricorso, con atto notificato il 12

che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa
sede.
Considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato esclusivamente alla s.p.a. SO.GE.T., quale Commissario
governativo del servizio di riscossione tributi della Provincia di Pescara, ma non anche alla Prefettura di Pescara, che
del giudizio di opposizione a cartella esattoriale è stata,
pur’essa, parte, ancorché contumace, come si desume dalla rituale notificazione ad essa, a cura della cancelleria del giudice a quo, del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza;
che, pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art.
331 cod. proc. civ., deve ordinarsi, a cura del ricorrente,
l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Prefettura di Pescara nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza;
che la causa va rinviata a nuovo ruolo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte,

visto

l’art. 331 cod. proc. civ.,

ordina

l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Prefet-

3

maggio 2006, sulla base di tre motivi;

tura di Pescara nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 giugno

2013.

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