Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19564 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19564 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17361/2011 R.G. proposto da
Caratelli Lea, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Bellini, con
domicilio eletto in Roma, via Quintino Sella, 41, presso lo studio
dell’avv. Camilla Bovelacci
– ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– controricorrente avverso la sentenza della Commissio e tributaria regionale delle
Marche n. 48/7/11, depositata il 4ifebbraio12011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio
2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE:
– Caratelli Lea propone ricorso per cassazione avverso la sentenza

Data pubblicazione: 24/07/2018

della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 4
marzo 2011, che ha accolto solo parzialmente l’appello della
contribuente avverso la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso
proposto per l’annullamento di un avviso di accertamento con cui,
relativamente all’anno 2005, era stato rideterminato il reddito e
recuperate a tassazione le imposte non versate;
dalla sentenza impugnata si evince che la rettifica della

dichiarazione del contribuente, esercente attività di medico, era
fondata sulle risultanze di movimentazioni bancarie;
– il giudice di appello ha ritenuto giustificati alcuni dei prelievi
imputati dall’Ufficio a ricavi, accogliendo, in tal modo, uno dei motivi
di gravame formulato, confermando, per il resto la sentenza
impugnata, ivi inclusa la imputazione dei prelievi residui quali ricavi
dell’attività;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 32,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per aver la sentenza impugnata
escluso l’illegittimità derivata dell’atto impositivo per difetto di
motivazione dell’autorizzazione rilasciata dal direttore regionale
dell’Agenzia delle Entrate delle Marche alla richiesta di acquisizione di
documentazione finanziaria inerente l’attività della contribuente, le
cui risultanze erano state poste dall’Ufficio a fondamento dell’avviso
di accertamento;
– evidenzia, in particolare, che i presupposti fattuali posti alla base
della richiesta di accesso alle informazioni finanziarie erano
insussistenti, per cui, in ragione di tale circostanza, la relativa
autorizzazione risulterebbe viziata;

il motivo è infondato in quanto muove dall’assunto che il

provvedimento di autorizzazione alla presentazione della richiesta di

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accesso a informazioni e documentazione finanziaria debba essere
motivato e, quindi, che l’assenza della motivazione o l’insussistenza
dei presupposti fattuali posti a fondamento della stessa possano
essere sindacati;
– tale assunto è erroneo in quanto in tema di accertamento delle
imposte, l’autorizzazione necessaria agli Uffici per l’espletamento di

n. 600 del 1973, non deve essere corredata dall’indicazione dei
motivi, non solo perché in relazione ad essa la legge non dispone
alcun obbligo di motivazione, a differenza di quanto invece stabilito
per gli accessi e le perquisizioni domiciliari, ma anche perché la
medesima, nonostante il

nomen iuris

adottato, esplicando una

funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra
uffici, e avendo natura di atto meramente preparatorio, inserito nella
fase di iniziativa del procedimento amministrativo di accertamento,
non è nemmeno qualificabile come provvedimento o atto impositivo,
tipologie di atti per le quali, rispettivamente, l’art. 3, primo comma,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l’art. 7 della legge 27 luglio
2000, n. 212, prevedono l’obbligo di motivazione (così, Cass. 3
agosto 2012, n. 14026);

con il secondo motivo la ricorrente deduce l’insufficiente

motivazione in ordine ad un punto controverso, individuato nella
riconducibilità

alla

medesima

dei

conti

correnti

intestati

esclusivamente al marito;
– sottolinea che il giudice di appello non avrebbe considerato che
l’importo movimentato dal coniuge poteva essere, con maggiore
probabilità, frutto dell’attività libero-professionale dallo stesso
esercitata e che i due coniugi erano, all’epoca dei fatti, separati di
fatto, formalizzando tale situazione a breve distanza di tempo;
– il motivo è infondato;
– infatti, la sentenza impugnata motiva la riferibilità all’attività della

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indagini bancarie, prevista dall’art. 32, primo comma, n. 7, del d.P.R.

contribuente delle operazioni di versamento su conti correnti intestati
esclusivamente al coniuge di questa «con il reddito decisamente
modesti ed oggettivamente inconciliabile (euro 3.486,00) dichiarato
dall’intestatario per quella stessa annualità» e con il «rilevante lasso
temporale (tre anni) decorso fra i versamenti sul conto e la vendita di
un immobile (in Egitto) per il prezzo di euro 100.00,00, tale da

– il riferimento a tali circostanze di fatto offre adeguata motivazione,
sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, della decisione assunta, consentendo l’agevole ricostruzione
del percorso argomentativo seguito;
– non assume rilevanza, in senso contrario, la mancata valutazione
della circostanza allegate dalla ricorrente in ordine allo stato di
separazione di fatto all’epoca in essere, risolvendosi in un fatto
nuovo, atteso che non vi è evidenza della sua allegazione nel corso
dei precedenti gradi di giudizio;
– con l’ultimo motivo, la ricorrente si duole della insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine ad un punto della controversia e
della violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del
1973;
– evidenzia che il giudice di appello avrebbe, dapprima, affermato che
la mera indicazione del beneficiario delle somme prelevate è
sufficiente a superare la presunzione di imputabilità degli stessi a
ricavi prevista dalla norma oggetto di censura, quindi, pur a seguito
della indicazione dei nominativi dei beneficiari da parte della
contribuente, avrebbe ritenuto operante la presunzione con
riferimento ad uno dei nominativi, per aver giudicato non plausibili le
giustificazioni offerte;
– il motivo è fondato;
– l’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella
formulazione vigente al momento della decisione di secondo grado,

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escludere ragionevolmente una diretta relazione» tra i due elementi;

stabilisce che, in relazione ai rapporti ed alle operazioni (anche)
bancarie, «sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle
stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il
soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture
contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti
rapporti od operazioni»;

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione in esame
«limitatamente alle parole “o compensi”», ritenendo che la
presunzione posta dalla citata norma con riferimento ai compensi
percepiti dai lavoratori autonomi fosse «lesiva del principio di
ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario
ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari
effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un
investimento nell’ambito della propria attività professionale e che
questo a sua volta sia produttivo di un reddito»;

è, dunque, venuta meno la presunzione di imputazione dei

prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti
nella propria attività, non essendo più proponibile l’equiparazione
logica tra attività d’impresa e attività professionale operata, ai fini
della presunzione posta dall’art. 32, dalla giurisprudenza di legittimità
per le annualità anteriori (Cass. 9 agosto 2016, n. 16697; Cass. 11
novembre 2015, n. 23041);
– grava, dunque, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare
che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non
annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero
professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito,
conseguendone dei ricavi, non potendosi avvalere della presunzione
invocata;
– il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza cassata, con rinvio
alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa

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– con sentenza del 24 settembre 2014, n. 228, la Corte costituzionale

composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese
P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e respinge i restanti; cassa
la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Marche
in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° febbraio 2018.

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