Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19564 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19564

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34481/2018 proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTOMAURO MALATO;

– ricorrente –

contro

E.E., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c., unitamente all’avvocato CLAUDIO LUCISANO, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio di

quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. cron. 3959/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento con rinvio del

ricorso;

udito l’Avvocato Robertomauro Malato, difensore del ricorrente, che

si è riportato agli atti depositati;

uditi gli Avvocati Claudio Lucisano e E.E., difensori del

resistente, che hanno chiesto di riportarsi agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

E.E., esercente la professione di avvocato, ebbe ad evocare avanti il Tribunale di Trapani, secondo il rito D.P.R. n. n. 150 del 2011, ex art. 14, C.F. deducendo d’aver svolto attività professionale in favore del cliente sia in sede giudiziale che estragiudiziale in relazione alla quale il resistente era suo creditore a titolo di compensi per Euro 47.462,40.

Il C. ritualmente vocato non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace.

All’esito della trattazione, con l’ordinanza impugnata il Tribunale accoglieva in toto la domanda proposta dal professionista, ritenendola provata in forza della documentazione dimessa in atti.

C.F. ha interposto ricorso per cassazione articolato su due motivi e fatto pervenire nota difensiva.

L’avv. E.E. ha resistito con controricorso, illustrato pure con nota difensiva.

All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. – accoglimento del ricorso – ed dei difensori delle parti, questo Collegio ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso spiegato dal C. s’appalesa privo di fondamento.

Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione della norma ex art. 100 c.p.c., poichè il Tribunale siciliano non ebbe a valutare se l’incarico al professionista fosse stato conferito da esso ricorrente in persona – siccome statuito nell’ordinanza impugnata – ovvero quale legale rappresentante la società N.C. srl, della quale alcuni atti della vita sociale furono oggetto dell’attività professionale svolta dall’avv. E..

La censura sviluppata si compendia in effetti nella valutazione della documentazione probatoria, dimessa in atti dalla contro parte ed esaminata dal Tribunale, per sostenere l’affermazione che l’incarico al professionista fu, bensì, da esso C. conferito ma quale legale rappresentante la società di capitali e, non già, personalmente.

Inoltre nell’argomento critico svolto – fondato sulla valutazione dei documenti in atti – non viene evidenziata una chiara differenziazione tra il soggetto che ebbe a conferire l’incarico ed il soggetto, in concreto, beneficiario dell’azione professionale svolta dall’ E..

Dunque la dedotta violazione del disposto ex art. 100 c.p.c., consegue alla valutazione di merito richiesta irritualmente a questa Corte di legittimità, con conseguente infondatezza della denunziata violazione di legge.

Con la seconda ragione di doglianza il C. denunzia vizio di violazione delle norme giuridiche portate negli artt. 113,115 e 116 c.p.c., in relazione all’applicazione delle tariffe forensi ex D.M. n. 140 del 2012 e D.M. n. 55 del 2014.

Ad opinione del ricorrente il Collegio trapanese ebbe a liquidare il dovuto cumulativamente senza un partito esame in relazione alle singole attività prestate per consentire di apprezzare il rispetto delle tariffe forensi succedutesi nel tempo e senza rilevare che non v’era prova dell’invio della lettera di richiesta di pagamento del compenso, poichè non presente in atti.

Inoltre il C. procedeva all’esame partito delle singole pratiche, in relazione alle quali era chiesto il pagamento del compenso, mettendone in risalto le criticità rispetto alla tariffa forense applicata per liquidarne il compenso e l’assenza di prova a sostegno della stessa pretesa di pagamento.

L’articolata censura proposta appare priva di fondamento posto che non concorre il vizio di violazione di legge configurato.

Difatti non risulta che il Collegio trapanese ebbe a decidere la causa secondo equità – art. 113 c.p.c. – poichè ha fondato il suo convincimento sulla valutazione delle prove documentali, dimesse in atti dal professionista, a dimostrazione dell’opera effettivamente svolta e giustificazione della quantificazione del compenso.

Un tanto risulta puntualmente confermato dallo stesso argomento difensivo svolto in ricorso allorquando il C. esamina partitamente gli affari, curati dal legale su suo incarico, sicchè rimane confermato che il Tribunale ebbe a decidere ex actis – ricorso e documentazione dimessa – secondo diritto senza ricorso al giudizio di equità invero meramente lumeggiato dal ricorrente con il richiamo all’art. 113 c.p.c..

Quanto alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., parte ricorrente non indica elemento probatorio utilizzato dal Collegio siciliano per la sua decisione non ritualmente introdotto in causa e nemmeno l’utilizzazione di prova in modo difforme dalla regola ex art. 116 c.p.c., posto che viene lamentato solo cattivo esercizio da parte del Giudice del suo compito di prudentemente apprezzare le prove in atti, squisita questione di merito insuscettibile di scrutinio in sede di legittimità.

In buona sostanza la censura svolta si compendia nella contestazione dell’apprezzamento delle prove siccome effettuato dai Giudici del merito al fine di individuare e la complessità delle questioni trattate dal professionista e del loro valore in relazione alla tariffa forense ratione temporis applicabile.

Le questioni proposte dunque attingono il merito della questione richiedendo a questa Corte di legittimità un irrituale scrutinio dello stesso, posto che, sebbene succintamente, il Tribunale ha esposto motivazione del suo convincimento con il richiamo alla documentazione in atti, alla natura delle prestazioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo ed all’applicazione della tariffa forense in relazione al momento di conclusione dell’incarico e, non già, al momento del suo conferimento – Cass. SU n. 17405/12 – siccome preteso dal ricorrete.

A fronte di detta motivazione non assume rilievo la circostanza, enfatizzata dal ricorrente, che il Tribunale abbia proceduto a liquidazione globale del compenso anzichè partitamente in relazione al singolo affare, posto che, come visto e lumeggiato dalla stessa argomentazione critica di ricorso, in effetti nell’atto introduttivo l’avv. E. ebbe a dettagliare il dovuto in relazione alla singola pratica curata su disposizione del cliente.

Nemmeno assume rilievo in presenza della su esaminata posizione, assunta in questo giudizio di legittimità della parte ricorrente, la questione sollevata dal P.G. in reazione all’erroneità del rito seguito dal Tribunale pur in presenza anche di richieste di compenso per l’attività extragiudiziale non strettamente connessa con attività giudiziale svolta – rito speciale ex D.P.R. n. 150 del 2011, invece che il rito ordinario -.

Difatti la questione non risulta denunziata dalla parte ricorrente in relazione a lesione di suoi diritti sostanziali o processuali – Cass. SL n. 11148/1992 – e comunque appare prospettare, non già, questione di competenza – per altro nemmeno tempestivamente sollevata Cass. sez. 3 n. 5829/07 -, bensì di mera difformità del rito processuale osservato – Cass. sez. 3 n. 14367/15 -.

Tuttavia la difformità del rito seguito anzitutto non importa nullità rilevabile ex officio – Cass. sl n. 1229/1995, Cass. sez. 2 n. 28049/18 – bensì denunziabile solamente dalla parte che ne sia rimasta lesa nei suoi diritti, come visto nel caso non avvenuto, ed inoltre – Cass. SU n. 4485/18 – avrebbe comportato la separazione delle cause da parte del Giudice del merito, situazione non decisoria sulla quale questo Supremo Collegio non può incidere.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del C. alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità verso il resistente avv. E., liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al resistente E.E. le spese della presente lite di legittimità liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore ai sensi dei D.P.C.M. emessi per l’emergenza sanitaria da COVID 19.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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