Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19563 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 30/09/2016), n.19563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. PATTI Adriana Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 30810/2011 proposto da:

COMFORT EDIL S.R.L., CF. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA MARRANA 62, presso lo studio dell’avvocato CATTIVERA Giovanni,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.S.C., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1985/2011 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 24/01/2011, r.g.n. 173/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal consoigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’avvocato CATTIVERA ZENIO per delega avvocato CATTIVERA

Giovanni;

udito l’avvocato AIELLO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GRERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 24/3/2011 confermava la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata accolta la domanda proposta da L.S.C. nei confronti della s.r.l. Comfort Edil intesa a conseguire il pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso fra le parti.

La Corte distrettuale, nel proprio iter motivazionale argomentava in ordine al carattere continuativo della prestazione di promotrice assicurativa – confermata dalla documentazione prodotta – che assumeva valenza significativa ai fini della assunzione di responsabilità ed alla sussistenza di un vincolo fiduciario con la parte aziendale, non compatibile con una attività meramente saltuaria, come prospettata dalla società appellante. Deduceva altresì che la natura subordinata del rapporto era stata suffragata anche dalle deposizioni testimoniali, prevalenti nel senso di attestare la sottoposizione della lavoratrice al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

La cassazione di detta pronuncia è domandata dalla società con quattro motivi.

Resiste con controricorso la lavoratrice, che ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi si denuncia falsa applicazione degli artt. 420 e 228 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si critica la sentenza impugnata in relazione al disposto accertamento sulla natura subordinata del rapporto di lavoro. In particolare si lamenta l’erroneità della statuizione posta a base della decisione, che ha ravvisato negli esiti dell’interrogatorio formale reso dal legale rappresentante della società, uno degli elementi di conferma del vincolo di subordinazione che qualificava il rapporto inter partes.

Diversamente, il giudice di prima istanza, si era limitato a disporre il libero interrogatorio della parte, la quale aveva confermato integralmente il tenore della memoria di costituzione.

Si deduce, quindi, che una corretta valutazione della valenza probatoria di dette dichiarazioni, avrebbe dovuto indurre la Corte distrettuale ad una ben diversa soluzione della controversia, concernendo detta valutazione, un punto decisivo della stessa.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè all’art. 2094 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole dello scrutinio del materiale probatorio disposto dai giudici dell’impugnazione i quali avrebbero omesso di valutare anche una serie di elementi, di natura documentale e testimoniale, che deponevano in senso contrario alla tesi accreditata dalla ricorrente.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi.

Per un ordinato iter motivazionale, occorre muovere dalla considerazione che le doglianze tutte risultano intese a conseguire una revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito in ordine alla interpretazione degli elementi di prova acquisiti in giudizio, non consentita nella presente sede di legittimità, anche laddove appaiono mediate attraverso la denuncia di un error in judicando.

Con particolare, riferimento al terzo motivo va, infatti, considerato che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nella specie ricorre proprio siffatta ultima ipotesi, in quanto la violazione di legge viene dedotta mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa la cui censura attiene al vizio di motivazione, mirando a pervenire inammissibilmente, ad una rinnovata considerazione, nel merito, della valutazione dei fatti di causa elaborata dai giudici del gravame che è inibita nella presente sede di legittimità (cfr. Cass. 16/7/2010 n.16698, Cass. 18/11/2011 n.24253, Cass. 16/09/2013 n.21099 cui adde, da ultimo, Cass. 11/1/2016 n. 195).

E, sempre sulla medesima linea interpretativa, va rimarcato come la giurisprudenza di questa Corte sia costante nel ritenere che “la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, quanto a quest’ultimo, che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito da tale ultima disposizione, “non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità”, con la conseguenza che “risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (v., fra le altre, Cass. 1/9/2011 n.17977, Cass. 16/11/2011 n.27197).

Del resto, come è noto, la ricostruzione della vicenda storica e la sua valutazione in fatto costituisce indagine che è monopolio del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti ambiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pur anche nella formulazione ante novella ex L. n. 134 del 2012.

Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa, contraddittoria o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (v. Cass. 55.UU. 25/10/2013 n. 24148).

Invero la Corte di cassazione non ha il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra numerose altre, Cass. 4/4/2014 n.8008, Cass. 7/11/2014 n.23815).

Nello specifico la ricorrente si è limitata ad esporre un’interpretazione dei dati istruttori acquisiti a sè favorevole al solo fine di indurre il convincimento del giudice di legittimità che l’adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbe giustificato l’accoglimento della domanda.

Lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a criticare la pronuncia per non aver fatto specifico riferimento ai testi ed al tenore delle dichiarazioni da questi rese, e di aver trascurato alcuni dati documentali, dei quali non riporta it contenuto, in coerenza con il principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione.

In definitiva la società ha inteso far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve infatti rilevarsi che, nello specifico, la Corte territoriale ha reso nei termini riportati nello storico di lite, una motivazione perfettamente comprensibile e coerente con le risultanze processuali esaminate, rimarcando, all’esito di una valutazione complessiva e non atomistica del materiale probatorio acquisito, che i testi prevalenti avevano confermato lo svolgimento da parte della lavoratrice, di attività riconducibili a mansioni di segreteria con pieno inserimento nella struttura organizzativa datoriale e sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Si tratta di struttura argomentativa che, congrua e completa per quanto sinora detto, Si sottrae alle censure all’esame.

Con il quarto motivo è denunciata falsa applicazione dell’art. 6 c.c.n.l per i dipendenti della piccola industria metalmeccanica 1999-2002, e dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In via subordinata rispetto ai motivi precedenti, la società si duole del disposto inquadramento nel 4^ livello c.c.n.l. di settore. Deduce che la Corte distrettuale ha erroneamente riconosciuto la qualifica corrispondente alle mansioni di segreteria, tralasciando di considerare che nelle piccole imprese “i soci, che sono anche lavoratori, si occupano personalmente dei cantieri e l’attività di segreteria è quasi nulla”. In ogni caso evidenzia la non corrispondenza delle mansioni espletate dalla lavoratrice rispetto ai paradigmi dettati dalle disposizioni contrattuali collettive di riferimento.

La censura presenta evidenti profili di improcedibilità.

Non può prescindersi, sul punto, dal richiamo all’orientamento espresso da questa Corte, e che va qui ribadito, in base al quale, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (vedi Cass. 6/3/2012 n. 4220, Cass. 9/4/2013 n. 8569, cui adde Cass. 24/10/2014 n. 22607).

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, un contratto o un accordo collettivo prodotto in giudizio, postula quindi, che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

E’ stato altresì precisato che “l’onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purchè il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio onde verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito (vedi ex aliis, Cass. 7/7/2014 n.15437).

Può quindi affermarsi che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi, come nella specie, della erronea valutazione di un contratto collettivo da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo integralmente agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi l’accordo in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto dello stesso.

Nello specifico, la ricorrente non ha indicato in quale parte del fascicolo sia rinvenibile il contratto collettivo, nè se sia stato prodotto integralmente, sicchè il motivo svolto non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti dall’art. 369 c.p.c., comma 4, n. 4.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente nella misura in dispositivo liquidata con distrazione in favore dell’avv. Filippo Aiello, antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv. Filippo Aiello.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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