Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19563 del 26/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19563 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MATERA LINA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19019-2007 proposto da:
TAMPONI

NICOLETTA

MARIA

elettivamente domiciliata

C.F.TMPNLT30S51I452M,

in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCIALIS LUIGI;
– ricorrente contro

CHIODINO SEBASTIANO;
– intimato –

2013
1633

avverso la sentenza del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA,
depositata il 12/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. LINA

Data pubblicazione: 26/08/2013

MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del

L

ricorso.

Rilevato che nel giudizio di opposizione al decreto di
liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio ex art. 170
del D.P.R. n. 115 del 2002, sono contraddittori necessari le parti del
processo civile in cui è stata svolta la prestazione alla quale si

ritenuto, pertanto, che, essendo stato il ricorso per cassazione
notificato solo al consulente tecnico d’ufficio ing. Chiodino, alla
ricorrente va assegnato termine per integrare il contraddittorio nei
confronti di Russo Webber Dolores, Tamponi Giovanni Battista,
Tamponi Maria Gabriella e Tamponi Renata, parti del procedimento
civile iscritto al n. 715\1994 del Tribunale di Tempio Pausania;
P.Q.M.
Assegna alla ricorrente termine di novanta giorni dalla
comunicazione della presente ordinanza per integrare il
contraddittorio nei confronti di Russo Webber Dolores, Tamponi
Giovanni Battista, Tamponi Maria Gabriella e Tamponi Renata.
Rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12-6-2013
Il Presidente

riferisce il decreto di liquidazione oggetto di opposizione;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA