Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19563 del 24/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19563 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9335/2013 R.G. proposto da
XL Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Nicodemo
e Paolo Grassi, con domicilio elettivo presso lo studio di
quest’ultimo in Roma via G. Avezzana n. 8, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 27/49/13, depositata il 1 marzo 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio
2018 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Data pubblicazione: 24/07/2018

Udito l’Avv. Massimiliano Nicodemo per il ricorrente che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito l’Avv. Fabrizio Urbani Neri per l’Agenzia delle entrate che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
XL Spa impugnava l’avviso di accertamento per l’anno

dall’Agenzia delle entrate a rettifica del reddito d’impresa, attesa
l’indebita deduzione di costi non di competenza, per provvigioni
passive, sponsorizzazioni, e in relazione al subentro in un contratto
di leasing, e non inerenti per premio riconosciuto alla società
Mumble Mumble Spa.
L’impugnazione,

rigettata

dalla

Commissione

tributaria

provinciale di Varese limitatamente alla ripresa per i costi di
cessione leasing, era integralmente respinta dal giudice d’appello.
XL Spa ricorre per cassazione con quattro motivi; resiste
l’Agenzia delle entrate con controricorso. La contribuente deposita
memoria ex art. 378 c.p.c. deducendo l’intervenuto giudicato
esterno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Va disattesa, preliminarmente, l’eccezione di giudicato

esterno formulata dal ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c.
attesa la mancanza della prova del passaggio in giudicato della
sentenza invocata, prova che deve essere fornita non soltanto
producendo l’atto, ma anche corredandolo della idonea
certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la
pronuncia non è soggetta ad impugnazione, irrilevante, invece,
l’attestazione di esecutività ex art. 67 bis d.lgs. n. 546 del 1992 (v.
da ultimo Cass. n. 9746 del 18/04/2017; Cass. n. 28515 del
29/11/2017).
2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.,
nullità della sentenza per omessa motivazione o motivazione
2

d’imposta 2005, per Iva ed Ires, oltre sanzioni, emesso

apparente. Nell’illustrazione del motivo, in particolare, si prospetta
che la sentenza impugnata presenterebbe una motivazione del
tutto apparente, sì da ridondare in mancanza di motivazione e,
quindi, da determinare la nullità della sentenza ai sensi degli artt.
132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n.
546 del 1992.

3. Il motivo è fondato.
3.1. La motivazione della sentenza impugnata dopo
l’intestazione «Motivi della decisione» formula una lunga premessa
ricostruttiva dell’iter processuale e in particolare:
– indica, in termini epigrafici, i rilievi avanzati dall’Agenzia con
l’avviso di accertamento;
– indica l’esito del giudizio di primo grado («accoglieva il ricorso
limitatamente ai rilievi n. 1, 2 e 4, confermando l’operato
dell’Ufficio solo limitatamente al rilievo n. 3, per il quale tuttavia ha
dichiarato non dovute le sanzioni»);
– riporta i motivi di impugnazione proposti dall’Agenzia delle
entrate con il proprio gravame;
– riporta le eccezioni formulate dalla contribuente, le richieste e
i motivi proposti con l’appello incidentale.
Dopo di ché, sotto l’ulteriore intestazione «Tutto ciò premesso»,
la motivazione è del seguente tenore:
«questa Commissione, esaminati gli atti di causa, visti i
documenti prodotti, rilevato che:
• la riunione del presente provvedimento con il procedimento
relativo al 2006 RGA 3768/11, sez. 15 non è più possibile in quanto
in data 11.06.2012 è stata già emessa la sentenza;
• il ricorso in appello è fondato e legittimo, atteso che la
sentenza impugnata non è adeguatamente motivata;
• correttamente l’ufficio ha rilevato che “Promozioni premi a CI
Pubblic. Fiere” è costo non di competenza per C 19803,60,
“Promozioni premi a CI Pubblic. Fiere” è costo non inerente per C
3

t

350.000,00, “Leasing immobiliare” è costo non di competenza per
C 30.600,00 e “Promozioni e pubblicità (spese per omaggi)” è costo
non di competenza per C 20.000,00;
• sono condivisibili le osservazioni dell’ufficio relativamente al
cliente Mumble Mumble Sri, la cui compagine societaria e sede
legale sono le stesse della società verificata XL SPA, che procura a
a cui segue la

statuizione sulle spese, compensate, e il dispositivo.
3.2. La CTR, dunque, ha inteso assolvere il suo obbligo di
motivazione in termini meramente assertivi, senza fornire alcuna
giustificazione della conclusione raggiunta ed omettendo qualsiasi
riferimento od indicazione, sì da essere ignoto se (prima ancora che
quali) vi siano atti o documenti rilevanti a fondare tale esito.
Quanto all’indicazione riferita al rilievo n. 2 (premio alla società
Mumble Mumble), altrettanto irrelato è il richiamo «alla compagine
societaria e sede legale … le stesse della XL Spa», da cui deriva
«che procura a quest’ultima una reale perdita di reddito»,
realizzando, per l’assenza di qualunque indicazione e concreto
riferimento che permetta di comprendere il ragionamento seguito,
un totale salto logico, sì da rendere incomprensibile la conclusione
raggiunta.
3.3. Né può ritenersi sufficiente il richiamo alle osservazioni
dell’Ufficio, rinvio che non esprime, in realtà, alcuna spiegazione
della condivisione.
Nella descritta situazione, infatti, non si è neppure in presenza
di una cd. motivazione per relationem, cioè fondata sulla mera
condivisione della rappresentazione contenuta in atti esterni alla
sentenza, che risulti fatta propria con forza argomentativa dal
giudice, perché detto tipo di motivazione suppone o la riproduzione
del contenuto degli atti esterni al fine di farli valere come
argomento a sostegno della decisione e, quindi, come motivazione,
o almeno un rinvio agli atti esterni che, pur non riproducendo il
4

quest’ultima una reale perdita di reddito;»

contenuto oggetto di essi, si accompagni all’indicazione della
ragione di diritto o fattuale che giustificherebbe il valore attribuito
e, anzi, all’oggetto del rinvio, in modo da consentire di
comprendere appunto il senso della condivisione, al fine di poterlo
criticare.
Si è, invece, in presenza non solo di un rinvio che prescinde

come motivazione, ma anche della mancanza di qualsiasi
indicazione della ragione giuridica o fattuale che, in quanto
suscettibile di emergere dall’oggetto del rinvio, si è ritenuto di
condividere.
4. I restanti motivi, con cui denuncia omesso esame di fatti
decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (secondo
motivo), omessa pronuncia sula dedotta inapplicabilità delle
sanzioni quanto al rilievo n. 3 (terzo motivo), violazione dell’art.
109, comma 5, tuir sulla ripresa a tassazione del premio erogato
alla Mumble Mumble (quarto motivo), restano conseguentemente
assorbiti.
5. La sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le
spese, alla CTR competente in diversa composizione, perché
provveda all’ulteriore giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito gli altri,
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione.
Deciso in Roma, il 19 febbraio 2018
Il Presidente

dalla riproduzione di ciò a cui si è inteso fare rinvio e far proprio

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