Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19563 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 19/07/2019), n.19563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16756-2017 proposto da:

KRI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio

dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ATTILIO BERTELLI;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto n. REP. 3274/2017 del TRIBUNALE di PADOVA

depositato il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Kri S.p.A. ricorre per tre mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl, contro il decreto del 20 giugno 2017 con cui il Tribunale di Padova ha respinto l’opposizione allo stato passivo spiegata dall’odierna ricorrente avverso il provvedimento di esclusione dal medesimo del proprio credito di Euro 25.217,68.

2. – Il fallimento intimato non ha spiegato difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità del decreto emesso dal Tribunale di Padova ai sensi dell’art. 161 c.p.c., per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 5, risultando il decreto sottoscritto solo dal presidente.

Ti secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 647 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver affermato che essa creditrice non avesse prodotto il decreto ingiuntivo con la dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., quantunque “il provvedimento di statuizione sull’esecutorieta sottoscritto e concesso dal giudicante è stato regolarmente allegato, quale All. F. al ricorso di opposizione allo stato passivo presentato presso il “Tribunale di Padova, relativo al rigetto della richiesta di insinuazione”.

Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omesso esame del documento All. F. comprovante l’esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Ritenuto che:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. Il giudizio va dichiarato estinto.

Difatti la ricorrente ha rinunciato al ricorso, nulla rilevando che l’intimata non abbia accettato (p. es. Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).

6. Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato) (p. es. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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