Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19563 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19563

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30025-2019 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, BORGO SANTO SPIRITO

3, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA ALESII, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GLORIA DI GREGORIO;

– ricorrente –

Contro

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA, 27,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALLOCCA, che la rappresenta

e difende;

BIOS SPA, in persona dell’Amministratore unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI, 58, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2088/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con distinti ricorsi svolti rispettivamente in via principale ed in via incidentale l’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e la Regione Lazio impugnano l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello della BIOS s.p.a., ha riformato la decisione di primo grado ed ha condannato le odierne ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’appellante dei compensi dovuti a fronte di prestazioni specialistiche erogate per conto di assistiti del SSN oltre il budget fissato per gli anni 2008 e 2009 e ne chiedono la cassazione sul rilievo della violazione dell’art. 2041 c.c. essendo provato, in ragione dei vincoli di spesa vigenti in materia ed alla luce dei principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 10798/2015, che l’arricchimento non era voluto e non era stato consapevole, trattandosi di arricchimento imposto.

Ai mezzi così declinati resiste la Bios con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato.

E’ invero convinzione che questa Corte ha già avuto occasione di enunciare – e di reiterare, incidentalmente, anche da ultimo (Cass., Sez. III, 29/10/2019, n. 27608), nonché di confermare con riguardo alla stessa odierna ricorrente (Cass., Sez. VI-I, 15/10/2020, n. 22314) -indagando segnatamente una fattispecie del tutto speculare a quella qui in esame che, poiché alla stregua dell’insegnamento dispensato dalla citata sentenza delle SS.UU. è in facoltà dell’ente escusso provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole – in breve, che fu imposto – che “deliberando il tetto di spesa, la pubblica amministrazione ha adempiuto ai suoi obblighi di legge… di sana gestione delle finanze pubbliche e, al tempo stesso, comunicando all’attuale ricorrente il limite di spesa determinato, le ha implicitamente ma inequivocamente comunicato pure il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa” (Cass., Sez. III, 24/04/2019, n. 11209).

3. Ora poiché nella specie non è contestato che la Regione Lazio abbia provveduto con propri atti a determinare per le annualità 2008 e 2009 i tetti di spesa relativi alle prestazioni specialistiche erogabili in regime di accreditamento (cfr. sentenza d’appello pag. 7), ne discende che, ravvisandosi in ciò la manifestazione di una volontà contraria al conseguimento dell’utilitas, l’arricchimento legittimato dal decidente ha natura di arricchimento imposto, onde esso esula dalla fattispecie prevista dall’art. 2041 c.c. secondo la citata interpretazione delle SS.UU.

4. Ne’ costituisce ostacolo a ciò la circostanza che la Regione abbia provveduto in corso d’anno alle determinazioni anzidette dovendo concordarsi con l’avviso a tal riguardo espresso dalla giurisprudenza amministrativa, giusta il quale la fissazione in corso d’anno da parte delle Regioni di tetti di spesa sanitaria aventi efficacia retroattiva non è ex se illegittima, essendo fisiologica la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa rispetto all’inizio dell’erogazione del servizio (Cons. Stato, 12/04/2012, n. 3).

5. Il ricorso va dunque accolto e la causa va rinviata per un nuovo giudizio al giudice a quo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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