Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19562 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 30/09/2016), n.19562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13893-2015 proposto da:

R.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4676/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 09/03/2015 R.G.N. 12790/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza del 5 giugno 2008 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, dichiarava nulla la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso per esigenze eccezionali dal (OMISSIS) tra Poste Italiane Spa e R.F. e, per l’effetto, dichiarava essersi instaurato tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Questa Corte, con sentenza del 9 marzo 2015, n. 4676, ha respinto il ricorso per tassazione sia della R. sia di Poste Italiane Spa.

In particolare, quanto all’impugnazione della lavoratrice articolata in nove motivi trattati congiuntamente in quanto attinenti alla questione inerente al quantum delle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola oppositiva del termine, detta sentenza, pur ritenendo che il combinato disposto della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 7 sia applicabile in sede di legittimità, ha tuttavia argomentato che “nel caso di specie l’applicazione d’ufficio di tale norma non può risolversi in una sostanziale reformatio in peius della pronuncia ai danni della stessa parte impugnante (atteso che l’art. 32 cit. consente solo un massimo di 12 mensilità, vale a dire meno di quanto già riconosciuto dalla Corte territoriale)”.

2.- Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso R.F. ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4. Ha depositato controricorso Poste Italiane Spa nel quale si concorda sulla sussistenza dell’errore revocatorio lamentato dall’istante.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Opportuno premettere che – come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 13299 del 2011; Cass. SS.UU. n. 4413 del 2016) – l’avvenuta fissazione della trattazione di un ricorso per revocazione in udienza pubblica – anzichè, come prescritto dall’art. 391 bis c.p.c., in camera di consiglio – è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato the l’udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di tassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti. Inoltre in tale evenienza, ove il ricorso sia ritenuto ammissibile e fondato, non occorre il rinvio per la fase rescissoria potendo la Corte, nella stessa udienza pubblica, decidere il ricorso per revocazione ed eventualmente, in caso di suo accoglimento, anche il ricorso in precedenza deciso con la pronuncia oggetto di revocazione.

4.- Tanto premesso, con il motivo di revocazione si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, essendosi fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa.

Tale fatto sarebbe rappresentato dalla circostanza che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, alcuna somma sarebbe stata riconosciuta dalla Corte territoriale alla R.: infatti, argomentando in motivazione che “le retribuzioni spettanti alla parte appellante spettano dal momento della messa in mora sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di interruzione del rapporto”, nel dispositivo della sentenza d’appello nulla si è disposto in proposito, atteso che la messa in mora del 15 ottobre 2003 era caduta in epoca successiva a quella del 20 settembre 2003 della maturazione del triennio.

5.- Il ricorso per revocazione deve essere accolto.

L’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 sussiste se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Per pacifica giurisprudenza di questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001).

Pertanto l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa.

Nella specie ha detti caratteri l’errore di percezione denunciato nel ricorso per revocazione in quanto la sentenza impugnata, pronunciando sul ricorso per cassazione della R. avente ad oggetto le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine al rapporto di lavoro, lo ha rigettato affermando che la lavoratrice, con l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 avrebbe ricevuto “meno di quanto già riconosciuto dalla Corte territoriale”.

Invece è incontestato – in atti, come ammesso anche da Poste Italiane Spa, che la R. non ha avuto riconosciuto alcunchè dalla pronuncia della Corte romana, per cui l’errore di percezione in cui è incorso il giudice di legittimità, supponendo l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ha determinato il rigetto del ricorso per cassazione della lavoratrice.

Si impone, pertanto, la revocazione della sentenza n. 4676 del 2015 di questa Corte, con conseguente necessità di decidere il ricorso oggetto della decisione revocata (cfr. Cass. n. 22520 del 2015).

Svelato l’errore di fatto e individuata la parte della sentenza impugnata da rescindersi in quanto viziata dall’errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione di detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono (da ultimo Cass. n. 12721 del 2016; cfr. Cass. n. 3465 del 1972); infatti la revocazione travolge i capi della sentenza che sono frutto di errore (Cass. n. 2181 del 2001).

Con l’originario ricorso per cassazione R.F. devolve a questa S.C. la questione inerente il quantum delle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, facendo valere nove motivi, rispettivamente sotto forma di vizio di motivazione, violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 432 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 114.

Pertanto, ribadita anche in questo caso l’applicabilità in sede di legittimità dello ius superveniens rappresentato dalla L. n. 183 del 2010, commi 5 e 7, (cfr., ex aliis, Cass. n. 2112 del 2011 e Cass. n. 3305 del 2012), esclusa la formazione di un giudicato interno (Cass. n. 6101 del 2014), l’originario ricorso della lavoratrice deve essere accolto con cassazione della sentenza della Corte romana limitatamente al quantum debeatur, con rinvio al giudice indicato in dispositivo al fine di consentire la quantificazione dell’indennità dovuta alla lavoratrice, da determinarsi entro un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. n. 604 del 1966, art. 8 (tra le altre v. Cass. n. 19371 del 2013).

6.- Conclusivamente, accogliendo il relativo ricorso, la sentenza n. 4676 del 9 marzo 2015 di questa Corte, va revocata.

In accoglimento, poi, del ricorso R.G. n. 12790/2009 proposto da Federica R. nei confronti di Poste Italiane Spa, la sentenza n. 7436 del 2007 della Corte di Appello di Roma deve essere cassata nei sensi di cui alla presente motivazione, con rinvio, anche per la regolazione delle spese, alla stessa Corte, in diversa composizione, che si uniformerà a quanto statuito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca la sentenza impugnata di questa Corte in relazione al ricorso accolto e, nuovamente pronunciando sul ricorso per cassazione proposto dalla R. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7436/2007, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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