Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19562 del 26/08/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19562 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
SENMI~-sul ricorso 24021-2007 proposto da:
FALEGNAMERIA BARCHETTI DI BARCHETTI MARIO &
C
SNC,
P.I.019911080545, elettivamente domiciliata in ROMA,
-391-bk BARBERINI 4 presso lo studio dell’avvocato
D’IPPOLITO MARIA BEATRICE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCHINI CLAUDIO;
– ricorrente –
2013
contro
1628
OX
BOLATTI
LEONARDO
DELL’OMONIMA
DITTA
C.F.BLTLRD38S27F205M
INFIVIDUALE,
TITOLARE
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo
Data pubblicazione: 26/08/2013
studio dell’avvocato COSSA GIUSEPPE SALVATORE, che lo
rappresenta e difende;
– controri corrente –
avverso la sentenza n. 220/2006 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 021/06/2006;
udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Cossa Giuseppe deposita copia
conforme
di
rinuncia
e
originale
atto
di
accettazione, e chiede l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
RILEVATO CHE
con atto del
difensore
7 giugno 2013,
sottoscritto dal
avv. Claudio Franceschini, la Falegnameria
Barchetti di Barchetti Mario & C. s.n.c. ha dichiarato
24021 /07 R.G. avverso la sentenza non definitiva dep.
il 2 giugno 2006 della Corte di appello di Perugia ;
la rinuncia è stata accettata dalla controparte
Leonardo Bolati
con atto del 10 giugno 2013
sottoscritto dal difensore;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale
che ha concluso per la declaratoria di estinzione del
giudizio;
ritenuto che, in considerazione dell’adesione alla
rinuncia da parte del resistente, non va emessa alcuna
statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese
processuali;
P.Q.M.
visti gli artt.375,390 e 391 cod.proc. civ.
dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
giugno2013
di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al