Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19562 del 26/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19562 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENMI~-sul ricorso 24021-2007 proposto da:
FALEGNAMERIA BARCHETTI DI BARCHETTI MARIO &

C

SNC,

P.I.019911080545, elettivamente domiciliata in ROMA,
-391-bk BARBERINI 4 presso lo studio dell’avvocato
D’IPPOLITO MARIA BEATRICE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FRANCESCHINI CLAUDIO;
– ricorrente –

2013
contro

1628

OX

BOLATTI

LEONARDO

DELL’OMONIMA

DITTA

C.F.BLTLRD38S27F205M
INFIVIDUALE,

TITOLARE

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo

Data pubblicazione: 26/08/2013

studio dell’avvocato COSSA GIUSEPPE SALVATORE, che lo
rappresenta e difende;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 220/2006 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 021/06/2006;

udienza del 12/06/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Cossa Giuseppe deposita copia
conforme

di

rinuncia

e

originale

atto

di

accettazione, e chiede l’estinzione per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RILEVATO CHE
con atto del
difensore

7 giugno 2013,

sottoscritto dal

avv. Claudio Franceschini, la Falegnameria

Barchetti di Barchetti Mario & C. s.n.c. ha dichiarato

24021 /07 R.G. avverso la sentenza non definitiva dep.
il 2 giugno 2006 della Corte di appello di Perugia ;
la rinuncia è stata accettata dalla controparte
Leonardo Bolati

con atto del 10 giugno 2013

sottoscritto dal difensore;
lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale
che ha concluso per la declaratoria di estinzione del
giudizio;
ritenuto che, in considerazione dell’adesione alla
rinuncia da parte del resistente, non va emessa alcuna
statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese
processuali;
P.Q.M.

visti gli artt.375,390 e 391 cod.proc. civ.
dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12
giugno2013

di rinunciare al ricorso per cassazione iscritto al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA