Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19562 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 19/07/2019), n.19562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10123-2017 proposto da:

WIESER E C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore e

fideiussore sig. S.G., nonchè quale garante, per il sig.

M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO, 107, presso lo studio dell’avvocato MICHELE FRANCAVIGLIA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ZILETTI;

– ricorrenti –

Contro

BANCA INTESA SANPAOLO SPA, in persona del suo procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI

15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FILIPPO CARIMATI,

STEFANO CAVALLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2016 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il

12/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Wieser e C. S.r.l., S.G. e M.M. propongono ricorso per sette mezzi, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., contro la sentenza del 12 gennaio 2016 con cui il Tribunale di Monza ha respinto la loro domanda volta alla condanna della banca alla restituzione dell’importo di 121.077,63 in tesi maturata a loro credito per effetto dell’applicazione, sulle rimesse in conto corrente n. 7352, intestato alla società, della quale S. e M. si erano costituiti fideiussori, di interessi usurari, della illegittima capitalizzazione trimestrale, della variazione unilaterale dei tassi, della commissione di massimo scoperto e della determinazione della valuta operata dalla banca.

2. – Intesa Sanpaolo S.p.A. ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I sette motivi denunciano:

1) violazione degli artt. 100 e 112 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., degli artt. 61 e 210 c.p.c., del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

3) violazione dell’art. 1346 c.c. e della L. n. 108 del 1996 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

4) violazione e falsa applicazione della L. n. 186 del 1996 e dell’art. 644 c.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

5) violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., dell’art. 120 del testo unico bancario e dell’art. 644 c.p. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

7) violazione dell’art. 118 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ritenuto che:

4. – Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – Stabilisce l’art. 348 ter c.p.c., comma 3, che, quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione O notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità.

Al riguardo i ricorrenti hanno riferito, a pag. 1 del ricorso, che l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 6 ottobre 2016 non sarebbe stata notificata nè comunicata al difensore costituito per il relativo grado di giudizio.

Così non è. La banca controricorrente ha difatti comprovato che detta ordinanza è stata comunicata lo stesso 6 ottobre 2016 agli avvocati Ziletti e Falchi che difendevano gli appellanti nel giudizio di appello.

Il ricorso è stato viceversa passato alla notifica il 6 aprile 2017, ben oltre lo spirare del termine breve previsto dalla richiamata norma e computato dalla menzionata data.

5.2. – Oltre che dalla tardività, l’inammissibilità discende altresì dalla fattura del ricorso per cassazione, che omette totalmente di riferire quali siano stati i motivi di impugnazione e quale sia stata la motivazione adottata dalla Corte d’appello nel dichiarare inammissibile l’impugnazione per mancanza di probabilità di accoglimento.

difatti cosa nota che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., comma 3, l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione almeno dei motivi di appello, se non pure della motivazione dell’ordinanza e:v art. 348 – bis c.p.c., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass. 23 dicembre 2016, n. 26936; e già Cass. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. 18 marzo 2015, n. 5341; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass., Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876; Cass. 10 luglio 2015, n. 14496; Cass. 21 luglio 2015, nn. 15240 e 15241; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21322; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24926; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3532; Cass. 24 febbraio 2016, nn. 3560 e 3678; Cass. 18 marzo 2016, n. 5365; Cass. 10 maggio 2016, nn. 9441 e 9443; Cass. 12 maggio 2016, nn. 9799 e 9800).

6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando altresì, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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