Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19562 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28260/2016 proposto da:

B.L., in qualità di erede di V.E.,

P.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA

116, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLICA, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

NUOVA CENTRO EUROPA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBIRELLI, 31,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PILADE LANERO;

– controricorrente –

e contro

ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI GENOVA, PROVINCIA

ITALIANA SOCIETA’ MISSIONI AFRICANE, ISTITUTO SUORE NAZZARENE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 557/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 18/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto del 19 gennaio 1988 le sorelle Pe.Id. e Li. vendettero alla società semplice Centro Europa di Cosimo Venerito un terreno sito in (OMISSIS), catastalmente identificato al NCT come particella n. (OMISSIS), contestualmente costituendo a favore della confinante particella n. (OMISSIS), rimasta in loro proprietà, una servitù di passo pedonale e carrabile “al solo fine di accedere al detto fondo tramite il cancello in fregio alla (OMISSIS)”.

A seguito di opere di trasformazione edilizia effettuate sulla particella n. (OMISSIS) consistenti nella realizzazione di un negozio con posti auto scoperti pertinenziali e di un’ampia rimessa interrata destinata a dare ricovero alle vetture – l’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Genova, la Provincia Italiana Società Missioni Africane, e l’Istituto Suore Nazzarene (frattanto divenuti proprietari della particella n. (OMISSIS), per successione testamentaria alle signore Pe.) convennero davanti al Tribunale di Genova la società Nuovo Centro Europa s.r.l. (avente causa della società semplice Centro Europa di Cosimo Venerito) chiedendo che fosse accertato l’aggravamento della suddetta servitù derivante dal mutamento di destinazione, originariamente agricola, del fondo dominante.

Nel corso del giudizio di primo grado sono intervenuti in causa anche i signori V.E. e P.L., assumendosi comproprietari del fondo servente per successione legittima alle sorelle Pe.Id. e Li. e aderendo alla domanda svolta dagli Istituti religiosi nella citazione introduttiva della causa.

La domanda degli attori e degli intervenuti, accolta dal Tribunale, è stata rigettata dalla Corte d’appello di Genova, sul rilievo che le opere effettuate sul fondo dominante non avevano aggravato la servitù in quanto il fondo servente “è un mero distacco non suscettibile di altro uso se non quello deputato al transito. Il c.t.u. – officiato nel presente grado di giudizio – ha accertato che il mappale (OMISSIS) (fondo servente), confinante con la strada sulla quale si apre un cancello, è completamente cementato e sostanzialmente costituisce l’accesso al mappale (OMISSIS) (fondo dominante) ed alla proprietà di terzi. Esso per la sua natura e le sue dimensioni non appare suscettibile di sfruttamento agricolo od usi diversi che possono subire pregiudizio da una possibile intensificazione del traffico veicolare: pregiudizio nemmeno addotto od indicato dagli attori” (pag. 4 della sentenza).

La sentenza della Corte d’appello è stata impugnata per cassazione dai sigg. P.L. e B.L. (erede, quest’ultima, della signora V.E. deceduta in corso di causa) sulla scorta di due motivi.

La società Nuova Centro Europa s.r.l. ha presentato controricorso.

L’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Genova, la Provincia Italiana Società Missioni Africane e l’Istituto Suore Nazzarene sono rimasti intimati.

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 28 gennaio 2020, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso, riferito dell’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell’art. 1067 c.c., in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa negando il pregiudizio derivante al fondo servente dalla modifica della destinazione della particella n. (OMISSIS). Nel motivo di ricorso si argomenta che una innovazione sul fondo dominante che alteri il contenuto essenziale della servitù in modo tale da imporre al fondo servente un sacrificio ulteriore e diverso rispetto a quello originariamente contemplato nell’atto costitutivo deve ritenersi vietata a prescindere dalla prova dell’effettivo pregiudizio arrecato al fondo servente, risolvendosi in un’abusiva costituzione di nuova servitù. A tal proposito, sottolineano i ricorrenti, non bisogna confondere il pregiudizio, ossia l’aggravio per il fondo servente – che nel caso in esame discenderebbe dalla maggiore intensità del traffico a seguito della mutata destinazione da agricola a commerciale del fondo dominante – e il danno, che può essere eventuale (e che comunque, si deduce nel mezzo di impugnazione, nel caso concreto non mancherebbe, ove si consideri l’aumento delle spese di manutenzione e la presenza, sul fondo servente, di un contratto di affitto agrario).

La censura non può trovare accoglimento perchè la ratio decidendi della sentenza impugnata non si fonda su una regula juris contrastante con i principi di diritto richiamati dal ricorrente, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’art. 1067 c.c., bensì su un giudizio di fatto. In sostanza, secondo la corte d’appello, la condizione del fondo servente (“un mero distacco non suscettibile di altro uso se non quello deputato al transito” che “è completamente cementato e sostanzialmente costituisce l’accesso al mappale (OMISSIS)” e “non appare suscettibile di sfruttamento agricolo od usi diversi che possono subire pregiudizio da una possibile intensificazione del traffico”) non consente di apprezzare alcun pregiudizio collegabile all’aumento del traffico veicolare. Tale giudizio di fatto non è censurabile sotto il profilo – azionato con il mezzo di impugnazione in esame – del vizio di violazione di legge. Va qui ricordato, d’altra parte, l’insegnamento di questa Corte secondo cui l’aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo in tale ipotesi l’indagine del giudice di merito essere diretta ad accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell’onere gravante sul fondo servente (Cass. 14472/11); cosicchè, in definitiva, è pur sempre necessario che l’intensificazione dell’onere gravante sul fondo servente per effetto delle mutate modalità di esercizio della servitù si risolva in un “danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso” (così Cass. 8612/94).

Con il secondo mezzo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti deducono l’omesso esame del fatto decisivo costituito dai danni conseguenti all’aggravamento della servitù e, specificamente, l’aumento delle spese manutentive e l’esistenza, sul fondo servente, di un contratto di affitto agrario in favore del signor O.B. portante una clausola risolutiva per il caso di uso del terreno diverso da quello di esercizio di attività agricole.

Il motivo va disatteso, perchè i fatti di cui si lamenta l’omesso esame sono privi del carattere della decisività.

Quanto al paventato aumento delle spese di manutenzione, non si tratta di un fatto ma di una previsione conseguente al fatto – l’aumento del traffico veicolare – che la corte d’appello ha esaminato (vedi pag. 3 della sentenza:”il tribunale ha ritenuto che la trasformazione edilizia operata dalla convenuta abbia reso più gravosa la condizione del fondo servente, assoggettandolo ad un transito non solo qualitativamente più intenso ma anche qualitativamente più gravoso”). Quanto all’esistenza di un contratto di affitto, esso risulta priva di concludenza a fronte dell’affermazione dell’impugnata sentenza, non specificamente contestata nel ricorso per cassazione, che il fondo servente “è completamente cementato” (pag. 4, quarto rigo, della sentenza).

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro3000, oltre Euro 200 per esborsi ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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