Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19562 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19562

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29631-2019 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I ROMA, in

persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato PATRIZIA BECECCO;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA,

88, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA DI COLA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3682/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTOIN FATTO

1. Con il ricorso in atti l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma impugna l’epigrafata sentenza con la quale la locale Corte d’Appello, rigettandone il gravame, ha confermato l’impugnata decisione di primo grado che aveva condannato l’appellante a risarcire M.M., cessionario di un credito per forniture ospedaliere, del maggior danno da ritardato pagamento e ne chiede la cassazione, tra l’altro, sul rilievo che la Corte adita aveva dichiarato inammissibile, in quanto diretta ad ampliare il tema della decisione, l’eccezione in punto di legittimazione sollevata dall’appellante posto che il credito era sorto in dipendenza di rapporti contratti dalla soppressa Azienda Universitaria nel cui patrimonio l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico Umberto I non era succeduta a titolo universale.

Al ricorso resiste l’intimato con controricorso. Memoria del M. di entrambe le parti ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo – alla cui disamina non fanno scudo le pregiudiziali che vi muove in punto di ammissibilità il controricorrente, attesa, pur nella riproduzione di ragioni di doglianza rassegnate avanti al giudice d’appello, la valenza cassatoria delle medesime – è fondato e va accolto, assorbiti con ciò gli altri motivi di ricorso.

3. Va invero previamente ricordato, come già considerato da questa Corte, che a seguito della costituzione in ente avente personalità giuridica di diritto pubblico dell’azienda Policlinico Umberto I ad opera del D.L. 1 ottobre 1999, n. 341, convertito con modifiche nella L. 3 dicembre 1999, n. 453 non è stata disposta una successione a carattere universale della neoistituita azienda rispetto all’omonima azienda universitaria, sicché i rapporti imputabili, in precedenza, a tale struttura sanitaria erano e restavano all’Università “La Sapienza” di Roma, della quale il Policlinico costituiva parte integrante, sebbene dotato di autonomia organizzativa, gestionale e contabile (Cass., Sez. U, 11/01/2008, n. 584).

Ne discende, perciò, che del tutto legittimamente, nel costituirsi in giudizio per resistere alla domanda del M. l’odierna ricorrente abbia eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, posto, che, come documentato il credito azionato dall’attore si riferiva a forniture effettuate in favore della soppressa Azienda Universitaria, di modo che, non essendo essa ricorrente succeduta in universum ius rispetto all’ente soppresso, non poteva essere chiamata a rispondere di un debito non suo.

4. Il contrario convincimento espresso dalla Corte d’Appello sul rilievo che l’eccezione a tal fine opposta in quella sede dal Policlinico comportasse un allargamento del thema decidendi e dovesse perciò essere fulminata da inammissibilità si rivela conseguentemente errato perché, quand’anche si fosse ritenuto che l’eccezione opposta dal Policlinico fosse intesa a far valere un difetto di titolarità piuttosto che un difetto di legittimazione passiva, nondimeno tanto nell’uno che nell’altro caso sarebbe stato compito del giudice di merito accertarne d’ufficio la ricorrenza in guisa vuoi di presupposto del giudizio (Cass., Sez. I, 27/03/2017, n. 7776) ovvero di elemento costituivo della domanda (Cass., Sez. U, 16/02/2016, n. 2951).

5. L’impugnata decisione va dunque accolta e la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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