Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19561 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12573-2018 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BERETTA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MATTIA PERSIANI;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO ANTONAZZO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCESCO GARATTONI, ADRIANO

DEL BIANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1744/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1744/2017 ha rigettato l’appello proposto Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali (CNPR) avverso la sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute effettuate dalla Cassa, a titolo di contributo di solidarietà, sul trattamento pensionistico maturato da A.S. condannandola al rimborso delle somme trattenute.

Avverso detta sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali ha proposto ricorso articolato su tre motivi ai quali ha resistito il ragionier A.S. con controricorso.

Alle parti è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

1. – Con il primo motivo la Cassa censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come novellato dalla legge finanziaria n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, nonchè del D.Lgs. n. 509, art. 2, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà previsto dalla cassa ai sensi del Reg. di previdenza del 2013, ex art. 13; anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 173 del 2016.

2. – Il motivo di ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte la quale ha esaustivamente e reiteratamente chiarito (Cass. 19711/2017, 6702/2016) che in tema di pensione dei liberi professionisti, pur non essendovi un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, il Reg. della Cassa dei Ragionieri e Periti commerciali, art. 40, di cui alla delib. del 20 dicembre 2013, introducendo un contributo di solidarietà, viola i limiti di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del “pro rata” stabilito in relazione “alle anzianità già maturate”, che concorrono a determinare il trattamento – e lede l’affidamento dell’assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati; nè la norma d’interpretazione autentica di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, giustifica la trattenuta, poichè, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo tetinine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio.

3. – Inoltre la recente sentenza Cass.31875/2018 ha affermato che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.

4. – E’ stato altresì fugato qualsiasi dubbio di costituzionalità e rilevato al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata – che, al contrario di quanto ritenuto dalla Cassa ricorrente, la recente sentenza della Corte Cost. n. 173 del 2016, nel valutare l’analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.

5. – Sulla base delle considerazioni che precedono – che resistono a tutte le obiezioni ed ai rilievi formulati dalla ricorrente anche nella memoria depositata prima dell’adunanza – deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.

6. – Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della Cassa non vi sia anche quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che la citata e recente sentenza della Corte Cost., che ha concluso per la legittimità costituzionale della legge finanziaria del 2014, art. 1, comma 486, (ritenendo sussistere “sia pur al limite”, rispettate nel caso dell’intervento legislativo in esame” le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell’intervento quali operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”) possa incidere sulle conclusioni qui assunte.

7. – Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in complessivi 3200 di cui Euro 3000 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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