Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19561 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12351/2018 proposto da:

M.S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 154/3DE, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

GRANARA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 91,

C/O SERVIZIO CONSULENZA LEGALE BANCA D’ITALIA, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE D’AMBROSIO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO DI PIETROPAOLO, GUIDO CRAPANZANO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 10389/17 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositato il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Adriano Tortora e Guido Crepanzano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S.R. proponeva opposizione avverso la sanzione irrogata dalla Banca d’Italia in data 7 febbraio 2012 nella sua qualità di presidente del collegio sindacale della banca popolare di Milano.

2. Il giudizio originariamente era instaurato dinanzi al tribunale amministrativo regionale il quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2014, declinava la propria giurisdizione. Il M. riassumeva il giudizio dinanzi la Corte d’Appello di Roma ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145, comma 4.

3. La Corte d’Appello rigettava l’opposizione. In primo luogo, il giudice dell’opposizione esaminava le censure di rito, ritenendo infondata quella relativa alla genericità della contestazione, in quanto, avuto riguardo alla normativa violata, la contestazione non poteva riguardare singole e specifiche condotte omissive, venendo in considerazione l’attività complessivamente svolta nella gestione dell’azienda bancaria. D’altra parte, l’opponente era stato in grado di controdedurre rispetto ai singoli profili evidenziati dalla Banca d’Italia a conferma dell’infondatezza del rilievo di genericità. Inoltre, era infondata anche la doglianza circa la mancata consultazione da parte della Commissione delle controdeduzioni difensive, essendo state queste oggetto di adeguato esame e confutazione nella proposta sanzionatoria (da pagina 25 pagina 27).

Il riferimento alla proposta di sanzione era del tutto legittimo, essendo ammissibile la motivazione per relationem e, inoltre, l’atto richiamato dal provvedimento impugnato era conosciuto o conoscibile dal soggetto sanzionato.

La Corte d’Appello rigettava anche i motivi di opposizione attinenti al merito delle violazioni contestate. Tali violazioni avevano ad oggetto carenze nel controllo dei rischi in materia di credito, di liquidità e reputazionali. In particolare, nei rilievi ispettivi si dava atto: 1) dell’esposizione al rischio di credito con un differenziale significativo tra le sofferenze rilevate dalla Banca e quelle verificate durante l’ispezione; 2) delle anomalie nella gestione delle posizioni di rischio di elevato importo deliberate sulla base di valutazioni poco approfondite o addirittura nonostante riferimenti istruttori negativi; 3) di rischio di liquidità in assenza di misure atte a mantenere stabile la condizione di equilibrio finanziario; 4) di rischio reputazionale, essendosi verificati numerosi sforamenti e diffuse anomalie nella rilevazione dei tassi effettivi globali. Tutti questi ambiti erano soggetti al controllo del collegio sindacale, dovendosi, pertanto, ritenere del tutto infondata la doglianza relativa ad una pretesa incompetenza dei sindaci con riguardo alle violazioni contestate.

Quanto alle deduzioni dell’opponente di aver svolto numerose riunioni del collegio sindacale, di aver partecipato alle riunioni degli organi collegiali della Banca, di aver svolto attività ispettiva, si trattava di attività del tutto inidonee a discriminare l’opponente, giacchè l’attività del sindaco non può risolversi in un’opera di controllo del tutto formale ed estrinseca, al contrario deve svolgersi in modo penetrante per rilevare anomalie nella conduzione dell’attività bancaria.

Non vi era alcuna contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio, laddove pur prendendo atto dell’estensione dell’attività di controllo nè rilevava la scarsa incisività e penetrazione. Del tutto generica appariva alla Corte d’Appello la deduzione dell’opponente di aver sempre adottato tutte le misure volte a stimolare il consiglio di amministrazione ad assumere le decisioni di competenza strategica e gestionale, nè assumeva rilevanza il fatto che la Banca d’Italia aveva dato atto della maturazione in capo al collegio sindacale di una più accentuata consapevolezza del proprio ruolo, in quanto tale consapevolezza era maturata nel corso degli accertamenti ispettivi. Peraltro, le missive menzionate dall’opponente risalivano al 2011, collocandosi anch’esse nel periodo dell’attività ispettiva iniziale del 27 settembre 2010. Infine, il periodo di durata della carica del M. di un anno e mezzo appariva idoneo a prendere cognizione dei problemi e ad avviare le opportune attività di controllo e segnalazione negli ambiti delicati ed essenziali cui si riferivano i rilievi ispettivi.

Infine, la sanzione irrogata era del tutto congrua, essendo ben lontana dal massimo edittale e del tutto proporzionata alla gravità delle sanzioni.

4. M.S.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento sulla base di quattro motivi.

5. La Banca d’Italia ha resistito con controricorso

6. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 144 e violazione della L. n. 241 del 1990, art. 13. Mancanza di motivazione sotto il profilo essenziale della controversia.

Il ricorrente lamenta l’erroneità della decisione della Corte d’Appello di rigetto della censura relativa alla genericità della contestazione. A parere del ricorrente, le risultanze istruttorie acriticamente recepite dal direttorio nell’adozione del provvedimento sanzionatorio erano formulate in modo del tutto generico, apodittico e, comunque, prive di qualsivoglia riscontro. I rilievi tecnici formulati dalla commissione per l’esame delle irregolarità attenevano quasi esclusivamente alla gestione della politica creditizia, funzione che compete all’organo di supervisione strategica e di gestione e non al collegio sindacale, il quale è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Pertanto, nessuna responsabilità in merito poteva essere addebitata all’organo sindacale, nè tantomeno al suo presidente, non essendo titolare di poteri ispettivi nei confronti degli organi di amministrazione, potendone solo influenzare le decisioni, senza, tuttavia, un dovere conformativo incombente sugli amministratori.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’opponente non era stato in grado di controdedurre rispetto ai singoli profili evidenziati dalla Banca d’Italia. Il ricorrente osserva che la genericità delle contestazioni rivolte all’operato del collegio sindacale era tale da impedire di comprendere quale fosse la reale natura e consistenza degli addebiti formulati. Il M., peraltro, aveva svolto il proprio incarico con la massima diligenza, dedizione, serietà e competenza, presiedendo l’organo di controllo efficacemente e disponendo di volta in volta tutti i dovuti controlli sul funzionamento della Banca. Il collegio sindacale si era riunito nel 2009 ben 73 volte e nel 2010 altrettante 73 volte. Il dottor M. aveva effettuato verifiche ispettive presso le filiali delle società del gruppo, anche estere, aveva partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del comitato per il controllo interno, del comitato per la remunerazione, della commissione soci e dell’organismo di vigilanza. Il M., dunque, aveva adottato tutte le misure necessarie ad incentivare il consiglio d’amministrazione a rimediare all’inefficienza dei procedimenti decisionali, stimolando il suddetto organo ad assumere le decisioni di competenza strategica e gestionale ad esso spettanti. Il ricorrente riporta alcune comunicazioni scritte con le quali aveva richiamato il consiglio di amministrazione ad un maggior rispetto del regolamento di funzionamento, quali ad esempio quella del 5 gennaio 2011.

Il provvedimento sanzionatorio, secondo il ricorrente, avrebbe preso in considerazione l’operato complessivo del collegio sindacale senza compiere alcuna distinzione in merito alla diversa condotta tenuta dai singoli componenti e, dunque, omettendo di valutare in concreto la condotta tenuta dal presidente. Questi, infatti, era stato designato da una lista di minoranza con necessità di una costante dialettica all’interno dell’organo per condurlo sulle posizioni rigorose dell’esponente sempre da lui perseguite. Peraltro, il M. rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale da meno di un anno e mezzo, circostanza che avrebbe dovuto circoscrivere la sua eventuale responsabilità, in ragione del limitato periodo di tempo di esercizio delle funzioni. La stessa relazione ispettiva evidenziava che il collegio sindacale con il passare del tempo aveva maturato una più ampia consapevolezza delle criticità esistenti sulla banca, assumendo iniziative più esplicite e persuasive nei confronti degli organi di supervisione strategica e di gestione affinchè le problematiche sollevate fossero realmente avviate a soluzione e ciò rappresentava una evidente contraddizione.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 144, violazione della L. n. 262 del 2005, art. 24.

Violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 10.

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso di opposizione circa la mancata confutazione da parte della commissione delle deduzioni difensive svolte, sostenendo che le stesse erano state oggetto di adeguato esame e confutazione nella proposta sanzionatoria (a pagina 25 pagina 27).

Il ricorrente evidenzia di aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento il 13 aprile 2011 e di aver presentato alla commissione per l’esame delle irregolarità uno scritto difensivo, evidenziando lo svolgimento dei propri compiti di sorveglianza. In tale memoria si era evidenziato come le sedute del collegio sindacale erano svolte con assidua cadenza, il M. aveva partecipato con regolarità alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del comitato di controllo interno, del comitato per la remunerazione, dell’organismo di vigilanza 231, della commissione soci, seguendo direttamente i lavori svolti dalla commissione stessa per risolvere le problematiche di governance evidenziate dalla Banca.

La commissione a fronte di tali deduzioni aveva semplicemente ritenuto che le stesse non erano sufficienti a superare gli addebiti mossi.

In tal modo non vi sarebbe stato un effettivo riscontro ai puntuali rilievi della memoria difensiva, mentre era obbligo dell’amministrazione motivare le ragioni di superamento delle osservazioni degli incolpati.

2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione, possono essere trattati congiuntamente sono infondati.

Le censure sono formalmente rivolte alla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, ma in realtà investono il merito della contestazione.

Il ricorrente infatti, ritiene di aver svolto i compiti a lui affidati in qualità di presidente del collegio sindacale della Banca in modo scrupoloso, diligente e, peraltro, di aver ricoperto la suddetta carica per un limitato periodo di tempo.

Tuttavia, la sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto con l’motivi in esame, considera tutti gli aspetti sollevati dal ricorrente e motiva ampiamente sulle ragioni per le quali deve ritenersi comunque sussistente la sua responsabilità per gli illeciti contestati.

In particolare, la Corte d’Appello, con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto che le circostanze dedotte dall’opponente circa le numerose riunioni svolte dal collegio sindacale, la sua partecipazione assidua a tutte le riunioni degli organi collegiali della Banca e le attività ispettive non fossero sufficienti al fine di fornire una giustificazione alle omissioni contestate all’opponente, giacchè l’attività del sindaco non può risolversi in un’opera di controllo del tutto formale ed estrinseca, al contrario deve svolgersi in modo penetrante per rilevare anomalie nella conduzione dell’attività bancaria.

Inoltre, secondo la Corte d’Appello, non vi era alcuna contraddittorietà del provvedimento sanzionatorio, nella parte in cui aveva dato atto dell’attivarsi del collegio sindacale a seguito dei rilievi formulati in sede di ispezione. Peraltro, tale attività era stata di scarsa incisività e penetrazione. Anche il periodo di durata della carica, di un anno e mezzo circa, appariva idoneo a prendere cognizione dei problemi e ad avviare le opportune attività di controllo e segnalazione negli ambiti delicati ed essenziali cui si riferivano i rilievi ispettivi.

Questa corte non può sindacare l’accertamento di fatto operato della Corte d’Appello, e neanche la motivazione, salvo che per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, peraltro, la sentenza è ampiamente esaustiva in ordine al percorso logico argomentativo circa la responsabilità del M. per gli illeciti amministrativi a lui contestati.

Deve, inoltre, osservarsi che, nella specie, nessuna violazione di legge si è verificata, essendo la motivazione del provvedimento impugnato conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale rispetto agli illeciti perpetrati dai componenti del consiglio di amministrazione delle banche così come in genere delle società per azioni.

La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha, infatti, chiarito che la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dalla norma citata, non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, essendo sufficiente il mancato rilievo di macroscopiche violazioni o comunque l’assenza di reazione di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede (tra le molte, Cass. 13/06/2014, n. 13517).

Con riferimento specifico all’ambito dell’organizzazione e del governo delle banche, l’obbligo di vigilanza assume connotazione attiva e stringente, stante il coinvolgimento di interessi protetti dall’art. 47 Cost. (Cass. 05/02/2013, n. 22911), così come in ambito di intermediazione finanziaria si è affermato che “la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functionem, gravando sui sindaci, da un lato, l’obbligo di vigilanza – in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori – e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d’Italia ed alla Consob (Cass. 29/03/2016, n. 6037).

La motivazione della Corte d’Appello è esaustiva anche con riferimento alla ritenuta infondatezza del motivo di ricorso in opposizione circa la mancata confutazione da parte della commissione delle deduzioni difensive svolte dal M..

Il ricorrente, peraltro, con tale censura non indica nessun fatto decisivo per il giudizio il cui esame sia stato omesso dalla Corte d’Appello, ma chiede una rivalutazione dei fatti dedotti nelle sue difese, fatti che invece sono stati tutti analiticamente esaminati dalla Corte d’Appello che non li ha ritenuti sufficienti per escludere la responsabilità del ricorrente in ordine all’illecito contestato.

Infine, non vi è stata alcuna violazione della L. n. 262 del 2005, art. 24 e della L. 241 del 1990, artt. 3 e 10.

Nessun riferimento specifico si coglie nella censura rispetto alla partecipazione del ricorrente al procedimento sanzionatorio e alla richiesta di accesso agli atti. In ogni caso deve richiamarsi l’orientamento secondo il quale il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative previsto dal D.Lgs. n. 305 del 1993, art. 144 e dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 septies, postula soltanto che, prima dell’adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell’addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato, come è avvenuto nel caso di specie, sicchè non è violato il principio del contraddittorio nel caso di omessa trasmissione all’interessato delle conclusioni istruttorie, non trovando d’altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr. Cass. 22/04/2016, n. 8210; Cass. 04/09/2014, n. 18683).

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 144, in relazione alla violazione della L. n. 262 del 2005, art. 24. Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3. Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost..

Il ricorrente lamenta di aver contestato il fatto che il provvedimento gravato, adottato dal direttorio della Banca d’Italia, avesse recepito acriticamente quanto rilevato dalla commissione per l’esame delle irregolarità. Il direttorio della Banca d’Italia, nell’adozione del provvedimento sanzionatorio, invece, avrebbe dovuto compiere un’autonoma valutazione e fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni giustificative che lo avevano indotto a comminare le sanzioni irrogate, anche alla luce delle puntuali e dettagliate contro deduzioni formulate dal ricorrente.

Pertanto, la motivazione della Corte d’Appello secondo la quale era ammessa la motivazione per relationem sarebbe del tutto inconferente rispetto al motivo di opposizione relativo alla necessità di un autonomo convincimento del direttorio. Ciò anche in ragione del preciso disposto di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 24, secondo cui gli atti delle autorità devono essere motivati e la motivazione deve indicare le ragioni giuridiche i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze istruttorie.

Nella specie il direttorio non aveva compiuto nessuna autonoma valutazione, limitandosi a recepire in modo acritico le risultanze istruttorie. Peraltro, neppure la proposta dell’area di vigilanza recava una motivazione idonea a giustificare l’adozione delle sanzioni. Infatti, era richiamata in modo del tutto generico la scarsa incisività dell’azione del collegio sindacale, senza indicare le reali mancanze e quali azioni avrebbero dovuto essere intraprese.

3.1 Il terzo motivo è infondato.

La Corte d’Appello ha correttamente motivato circa la legittimità della motivazione per relationem, evidenziando peraltro, che gli atti richiamati dal provvedimento sanzionatorio erano conosciuti o conoscibili dal M.. La censura circa la necessità di una motivazione autonoma e distinta del direttorio rispetto alla commissione delle irregolarità non ha alcun fondamento.

Questa Corte, infatti, con una recente pronuncia (Sez. 2, Sent. n. 4 del 2019) ha ribadito che: “è priva di fondamento la doglianza relativa alla violazione, da parte del Direttorio, dell’obbligo di motivazione, per avere la Delibera adottata richiamato per relationem la proposta della Commissione. Nel disattendere la relativa eccezione, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte enunciato da questa Corte, secondo cui al procedimento per l’irrogazione di sanzioni amministrative in materia bancaria e creditizia è applicabile la L. n. 241 del 1990, art. 3 e, conseguentemente, il decreto che applica la sanzione può essere motivato per relationem, mediante il rinvio all’atto recante la proposta di irrogazione della sanzione, purchè quest’ultimo sia richiamato nel provvedimento con la precisa indicazione dei suoi estremi e sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione (sent. n. 16313 del 2016, sent. n. 389 del 2006, v. anche sent. n. 3396 del 2004); circostanze, queste ultime, che nella specie non risultano poste in discussione. Il Direttorio, pertanto, ove condivida le argomentazioni illustrate nella proposta dalla Commissione, non è tenuto a ripetere e ribadire le stesse argomentazioni (sent. n. 27038 del 2013)”.

A completamento del quadro può aggiungersi che il contenuto dell’art. 24, commi 2 e 3, cit., non giustifica la tesi rigoristica perorata dal ricorrente, potendosi da esso ricavare solo che il provvedimento deve dar conto, attraverso il percorso motivazionale, delle risultanze istruttorie, in relazione alle quali vengono articolate le ragioni giuridiche e ricostruiti i fatti giustificativi della statuizione. Ciò non implica, tuttavia, il divieto, peraltro contrario al principio di economia, di richiamare, in tutte le sue parti, la condivisa e adeguatamente motivata proposta del Servizio. L’opzione ermeneutica avversata dal ricorrente trova ulteriore rinforzo nelle indicazioni provenienti dalla L. n. 241 del 1990, espressamente richiamata dall’art. 4, comma 3, del TUB. La L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, dispone che “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”. Il successivo art. 6, comma 1, lett. e), per contro, prevede che “l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”. Dalla correlazione delle due norme si ricava con sicurezza che l’obbligo di manifestare con originalità il tracciato motivazionale è riservato all’ipotesi del dissenso del decisore rispetto alle conclusioni dell’istruttore.

E’ appena il caso di soggiungere che il divieto di motivare per relationem costituirebbe un irragionevole unicum, che non trova riscontro neppure nell’esercizio della giurisdizione, sia civile, che penale, essendo pacificamente ammesso che il giudice di secondo grado possa fare consapevole riferimento adesivo alle argomentazioni di primo grado, nonchè ad atti conosciuti o conoscibili dalle parti si richiamano, ex multis, le paradigmatiche sentenze n. 7074/2017 delle S.U. Civili e n. 53420/2014 della Sez. 6 Pen.).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione del D.Lgs. n. 285 del 1993, art. 144. Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 1. Violazione del principio di proporzionalità.

La Corte d’appello ha ritenuto infondata la doglianza con la quale si contestava la congruità della sanzione irrogata in quanto ben lontana dal massimo edittale e del tutto sproporzionata alla gravità delle violazioni. Tale laconica affermazione sarebbe errata e in violazione del principio di proporzionalità. La sanzione, infatti, pari a Euro 18.000 sarebbe del tutto sproporzionata rispetto alla genericità di quanto contestato al M. che invece aveva sempre mantenuto una condotta diligente e aveva svolto i propri compiti di sorveglianza con estrema accuratezza.

4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.

La Corte d’Appello ha ritenuto la sanzione irrogata del tutto congrua, essendo ben lontana dal massimo edittale e del tutto proporzionata alla gravità delle sanzioni.

Il collegio sul punto intende ribadire il consolidato orientamento secondo il quale: “Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione del TUIF, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l’entità, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 9126 del 2017, Sez. 1, Sent. n. 2406 del 2016, Sez. 5, Sent. n. 9255 del 2013).

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800 più 200 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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