Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19561 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19561

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31434-2019 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALBERTO ZOCCHI;

– ricorrente –

contro

M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

MERCURI 8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PAGANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE THOMASER;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 145/2019 della CORTE D’APPELLO di

TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE

CLOTILDE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con decreto n. 145/2019 depositato il 16-7-2019 e notificato il 18-7-2019 la Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano -, in parziale modifica del decreto n. 4447/2018 del Tribunale di Bolzano, ha assegnato l’ex abitazione familiare delle parti, di proprietà di M.W., a quest’ultimo e al figlio.

2. Avverso detto decreto Z.G. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, a cui resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, M.W..

3. La ricorrente denuncia: (i) con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell’art. 320 c.c., per non avere la Corte di merito esaminato la questione di diritto, che assume decisiva, concernente la mancanza di “abilitazione” del padre a rappresentare le ragioni di diritto del figlio maggiorenne, il quale ha diritto di abitare la casa familiare, pur avendo ciascuno dei genitori titolo per richiedere l’assegnazione in uso della casa al fine di goderne unitamente al figlio convivente; (ii) con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e all’art. 111 Cost., la motivazione omessa od apparente del decreto impugnato, per non aver la Corte d’appello indicato su quali prove si sia formato il suo convincimento, in particolare per la mancata indicazione della fonte di prova da cui i Giudici hanno desunto che era ancora irrisolta la problematica relazionale di A. con la madre, rimarcando la ricorrente che la figlia si rifiutava di vivere con il padre, dopo la sua condanna per reati a sfondo sessuale, e che era illogica la comparazione tra le esigenze dei figli effettuata dalla Corte di merito, considerata la sofferenza della figlia in caso di suo allontanamento dalla città ove era ubicata l’abitazione familiare (Ortisei); (iii) con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 sexies c.c. per avere omesso la Corte di merito di considerare che la figlia K., studentessa universitaria, faceva ritorno a Ortisei appena possibile, come da giurisprudenza di questa Corte sul tema; (iv) con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. per avere la Corte d’appello effettuato la valutazione nell’interesse del figlio, come se fosse ancora minore di età, così violando il citato articolo, non essendovi alcuna necessità di revocare l’assegnazione della casa familiare alla madre, avendo il figlio il diritto, autonomo rispetto a quello del padre, di tornare nella suddetta casa.

4. In via pregiudiziale, deve darsi atto che la ricorrente ha prodotto, in allegato al ricorso, copia del decreto di secondo grado in lingua tedesca e che, trovando applicazione nel caso di specie, ratione temporis e per il principio tempus regit actum, le modifiche in proposito introdotte dal D.Lgs. n. 283 del 2001, art. 13, non è causa di improcedibilità del ricorso la mancata produzione del provvedimento impugnato tradotto in lingua italiana (cfr. Cass. n. 7053/2004).

Il suddetto provvedimento tradotto in lingua italiana, come da documento sottoscritto dal funzionario linguistico della Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano -, è stato trasmesso in data 12-10-2020 dall’Ufficio Traduzioni della Corte d’appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano -, su richiesta della Cancelleria di questa Corte.

5. I motivi primo, secondo e quarto, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte manifestamente infondati e in parte inammissibili.

5.1. Premesso che è incontroversa, in base a quanto accertato dai Giudici di merito, la convivenza del figlio A., maggiorenne e non autosufficiente economicamente, con il padre, va ribadito che è la convivenza rilevante ai sensi dell’art. 337-sexies c.c. a dare fondamento al diritto all’assegnazione della casa familiare in capo al genitore con cui il figlio vive, e di conseguenza a fondare la sua corrispondente legittimazione ad agire per ottenere quella assegnazione (cfr. tra le tante Cass. n. 16134/2019). Per costante orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, infatti, l’assegnazione della casa familiare è finalizzata a perseguire l’esigenza di tutelare l’interesse dei figli a permanere nell’ambito domestico in cui sono cresciuti e detta esigenza, che comporta una sostanziale equiparazione, ai fini che qui interessano, tra figlio minore e figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, è destinata, perciò, a permanere fino a quando ricorrono i presupposti giustificativi della speciale protezione (tra le tante Cass. n. 3015/2018).

5.2. La Corte di merito, con motivazione adeguata (Cass. S.U. n. 8053/2014), ha dato conto dell’iter logico-argomentativo seguito, contrariamente a quanto assume la ricorrente.

In primo luogo, le circostanze descritte nel decreto impugnato sono quelle che risultano dai verbali di udienza del 29-1-2018 e del 13-6-2018, come risulta dalla stessa esposizione di cui al ricorso (cfr. pag. n. 7), e dunque si tratta di fatti ritualmente acquisiti al processo e sui quali la Corte d’appello ha basato il proprio convincimento.

Secondariamente, è valutazione meritale, insindacabile in sede di legittimità, ove idoneamente motivata come nella specie, quella relativa alla preminenza dell’esigenza di un figlio ( A.) rispetto a quella dell’altra (la sorella K.) ad abitare nella casa familiare.

In particolare i Giudici del reclamo hanno ritenuto il figlio A. più fragile perché “psichicamente provato dai conflitti familiari” ed hanno altresì considerato vantaggioso, in conformità alla volontà espressa dal ragazzo, un suo ritorno ad Ortisei, nella casa familiare, con il padre, con il quale vive da quando volontariamente ha cessato di abitare con la madre, per avere con quest’ultima un rapporto “problematico” ancora non risolto. La Corte di merito ha aggiunto che la suddetta conflittualità non era stata contestata dalla madre, attuale ricorrente, che non esprime specifiche e puntuali censure sul punto e nemmeno in ordine all’assunto, pure espresso nel decreto impugnato, secondo cui ella dispone di diversi immobili e potrebbe locare un appartemento in Ortisei per sé e la figlia universitaria, la quale, a sua volta, ha un rapporto gravemente conflittuale con il padre.

6. Il terzo motivo è inammissibile, sia perché non si confronta con la motivazione del decreto impugnato, sia perché involge valutazioni di merito.

La Corte d’appello ha dato conto del fatto che l’altra figlia maggiorenne, che vive con la madre, torna a casa nei fine settimana e durante le festività, ma, come già evidenziato, stante l’impossibilità di disporre la coabitazione tra i fratelli (ciascuno dei quali non è disponibile a vivere con il genitore “scelto” dall’altro), ha dovuto effettuare la comparazione tra le esigenze dei figli, ritenendo, motivamente, prevalenti quelle del più fragile.

Le doglianze, quindi, per un verso sono prive di specifica attinenza al decisum e per altro verso sollecitano, in buona sostanza, una rivisitazione del merito.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro2.750, di cui Euro100 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

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