Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19560 del 15/09/2010

Cassazione civile sez. III, 15/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 15/09/2010), n.19560

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10595/2009 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA – società con unico socio soggetta a

direzione e coordinamento di Enel SpA, in persona del Responsabile

della Funzione Legale Calabria dell’Enel Distribuzione SpA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso

lo studio dell’avvocato CONSOLO Giuseppe, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LECCE REGINALDO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 862/2008 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME del

6.2.08, depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. S.A. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Soveria Mannelli l’Enel Distribuzione s.p.a. per sentirla condannare, nel limite della giurisdizione equitativa, al risarcimento del danno sofferto al proprio fondo ed alle colture a causa dell’installazione e manutenzione da parte della convenuta di alcuni pali di un elettrodotto sul terreno di sua proprietà.

L’Enel si costituiva, proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione di una servitù e chiedendo la rimessione della controversia al Tribunale di Lamezia Terme.

Il Giudice di Pace, con sentenza definitiva dichiarava la propria competenza a decidere sulla domanda principale proposta dalla parte attrice, che accoglieva nel merito e la propria incompetenza sulla riconvenzionale, per essere competente il Tribunale di Lamezia Terme.

L’Enel s.p.a. proponeva appello ed il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 862 depositata il 18.6.2008, riteneva inammissibile l’appello, osservando che la sentenza era impugnabile esclusivamente con il ricorso per cassazione.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Enel distribuzione.

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 339 c.p.c., art. 113 c.p.c., comma 2, artt. 36 e 40 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4:

Assume la ricorrente che l’erronea esclusione della connessione tra la domanda principale e la riconvenzionale, effettuata in concreto da parte del giudice di pace, non impediva che l’unico mezzo di impugnazione delle sentenze rimanesse l’appello, per effetto della connessione, in quanto l’impugnazione avverso le sentenze del giudice di pace va determinata sulla base delle domande e non sulla base del contenuto della decisione;

3. Il motivo è manifestamente fondato.

Per la decisione del motivo vanno ribaditi gli stessi principi già affermati da questa Corte con ordinanza n. 2999 del 7 febbraio 2008 (nonchè in numerose altre decisioni, adottate come quest’ultima all’adunanza del 18 dicembre 2007), resa in controversia analoga introdotta contro l’Enel Distribuzione s.p.a..

Va rilevato che, a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione (pacificamente da decidersi secondo diritto perchè di competenza del tribunale), sussisteva una palese connessione per pregiudizialità secondo un nesso di incompatibilità fra le due domande. Ciò, in considerazione del fatto che l’accertamento dell’acquisto per usucapione, determinato dall’inizio e dalla continuazione indisturbati del possesso, rifluisce, elidendola, sulla illiceità del corrispondente comportamento (da ultimo Cass. 8.9.2006 n. 19294) e ciò anche qualora la domanda principale di risarcimento del danno si fosse considerata relativa non (o non solo) al danno provocato dalla servitù, ma a quello provocato dall’Enel nell’esercizio del diritto di servitù. Al fine, infatti, di accertare in che limiti sia illecita o, per contro, sia lecita la condotta di chi tiene un comportamento corrispondente all’esercizio di un diritto di servitù, non si può prescindere dallo stabilire se un diritto di servitù sia stato costituito o meno, ed, in caso affermativo, dall’individuare quale sia la sua estensione (artt. 1064 e 1065 c.c.).

In ragione della detta connessione, la regola di giudizio applicabile alle due domande cumulate era quella secondo diritto, poichè nell’ipotesi in cui siano proposte dinanzi al giudice di pace una domanda soggetta a decisione secondo equità ed una domanda riconvenzionale soggetta a decisione secondo diritto, anche la domanda principale va decisa secondo diritto tutte le volte in cui fra le due domande vi sia una connessione caratterizzata dalla circostanza che la decisione richieda l’accertamento di un fatto costitutivo, impeditivo, modificativo od estintivo comune ad entrambe, cosicchè l’accertamento od il rigetto dell’una implichi il rigetto o l’accoglimento dell’altra (Cass. n. 20433 del 2006, da ultimo).

Ne consegue che il capo della sentenza con cui il giudice di pace, esclusa la connessione propria tra domanda principale e riconvenzionale, declinò la competenza sulla riconvenzionale ed affermò la propria competenza sulla domanda principale, negando sostanzialmente l’applicazione dell’art. 40 c.p.c., comma 7, fu una decisione resa in causa soggetta a regola decisoria secondo diritto.

Deve, poi, ritenersi che, quanto alla domanda principale, la sentenza sul merito, conservò anch’essa natura di decisione resa in causa soggetta a regola decisoria secondo diritto, non essendo sostenibile che la regola decisoria secondo diritto fosse rimasta automaticamente elisa per effetto della separazione del giudizio sulla riconvenzionale a seguito della decisione declinatoria della competenza (palesemente illegittima ai sensi dell’art. 40 c.p.c., comma 7).

Ora, essendosi già rilevato che la decisione, in quanto resa su un cumulo di cause, una delle quali a regola di decisione secondo diritto, doveva ritenersi avvenuta secondo diritto, il mezzo di impugnazione non poteva che essere l’appello”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va cassata l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice monocratico del tribunale di Lamezia Terme.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice monocratico del tribunale di Lamezia Terme.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010

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