Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1956 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 04/04/2019, dep. 29/01/2020), n.1956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15594/2015 R.G. proposto da:

Società “Ilios s.p.a.”, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresenta e difesa dal prof. Avv. Angelo Cuva e dall’Avv. Giovanni

Palmeri, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo,

in Roma, piazza del Fante, n. 2;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio

eletto presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia depositata il 28 aprile 2014, n. 1431/27/14.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019

dal Consigliere Dott. Leuzzi Salvatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Messina, veniva rigettato l’appello proposto da ILIOS S.P.A., e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 133/11/09, avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, imposte dirette e sanzioni, relativo all’anno di imposta 2003, con cui sulla base di p.v.c. e in particolare di documentazione bancaria, venivano disconosciuti determinati costi ritenuti non inerenti, in violazione dell’art. 109 T.U.I.R.. In particolare, veniva recuperata l’IVA indebitamente detratta D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 in relazione a plurime cessioni dell’albergo denominato Hotel Imperiale (Taormina) oggi di proprietà della contribuente e erogazione di un contributo per lavori di ristrutturazione, effettuata ancorchè la L. n. 488 del 1992 non ammetta il finanziamento per l’acquisto di beni immobili tra imprese che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. o siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo socio. Veniva inoltre recuperata l’indebita deduzione di costi imputati a conto economico, in violazione dell’art. 75 TUIR.

Nel dettaglio, in un circoscritto spazio temporale, la società Omne s.r.l., il cui amministratore delegato al tempo era il sig. I.G.F., acquistava il cespite per 4,5 miliardi di lire dai precedenti proprietari, sig.ri R. e S., e lo cedeva ad una società estera, la Peralta s.a., il cui capitale sociale era detenuto per il 48% dalla famiglia M., per il 48% da I. e per il 4% da terzi, per un prezzo di 6,2 miliardi di lire (valore di bilancio), la quale a sua volta lo vendeva per 14 miliardi di lire alla società Leasing Locat s.p.a., che a sua volta lo cedeva alla contribuente, il cui capitale sociale era al tempo detenuto per il 48% dalla società di diritto del Liechtenstein Huntag AG interamente di proprietà della sig.ra C.M.R., moglie di I., per il 2% dalla società Fincom Holding s.p.a., controllata dalla famiglia M., e per il 50% dalla società di diritto lussemburghese Soparfi, di proprietà del sig. M.G. al 92%.

– Secondo l’Agenzia, da un lato i soggetti economici coinvolti nell’operazione economica di cessione sarebbero riconducibili alle medesime persone fisiche e, dall’altro, la cessione avrebbe avuto lo scopo di aumentare di oltre il doppio il valore commerciale del cespite senza la giustificazione di trasformazioni o ristrutturazioni, al fine di consentire alla contribuente di ottenere un maggiore finanziamento, comunque indebito.

La contribuente impugnava l’avviso, tra l’altro, deducendo la nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione e, nel merito, l’illegittimità e infondatezza della pretesa, da un lato per non essere le violazioni in materia IVA riferibili alla ricorrente e, quanto alle imposte dirette, per erronea qualificazione dei costi come non inerenti. L’Agenzia delle Entrate resisteva e la CTP respingeva nel merito il ricorso. La contribuente interponeva appello riproponendo le doglianze già disattese in primo grado, lamentando segnatamente: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (contrasto con il rigetto dell’istanza cautelare); erronea ricostruzione dei fatti da parte dell’Agenzia acriticamente recepita dai giudici di primo grado; nullità dell’atto per vizio di motivazione per relationem; illegittimità dell’avviso in quanto fondato sull’erroneo presupposto della costituzione della società a fini fraudolenti e non operativa al fine di detrarre indebitamente l’IVA; illegittimità in relazione alle rettifiche apportate dai verificatori alle risultanze del conto economico della società. L’appellata resisteva e la CTR respingeva l’impugnazione.

Contro la sentenza d’appello, la contribuente propone ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste l’Agenzia. La contribuente illustra il ricorso con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con il primo motivo di ricorso, viene censurata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 55 e 56, quindi pure “delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sull’onere della prova”, per avere la CTR “omesso di valutare l’esame delle argomentazioni offerte dalla società ricorrente, errando nell’interpretazione delle norme sopra citate”;

– Con il secondo motivo, viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio, avendo trascurato la CTR di soffermarsi, sia sul profilo dell’identità dei soggetti nei diversi passaggi di proprietà del complesso alberghiero;

– Con il terzo motivo, viene contestata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e dell’art. 75 TUIR, avendo la CTR ingiustificatamente, per un verso, negato la detraibilità dell’IVA in relazione all’acquisto del compendio alberghiero per cui è causa da parte di ILIOS, per altro verso, disconosciuto l’inerenza dei costi di ristrutturazione correlati al complesso alberghiero acquistato;

– Con il quarto motivo, viene lamentata la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e art. 58, comma 2, attinente alla facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, per avere i giudici dìappello erroneamente ritenuto inammissibili i rilievi e documenti offerti ad adiuvandum nel giudizio di secondo grado dalla contribuente.

– La contribuente ha dichiarato e documentato di essersi avvalsa – giusta istanza del 15 dicembre 2017 – della procedura di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016;

– Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato (Cass. n. 24083 del 2018; Cass., sez. un., n. 8980 del 2018);

– Pertanto, può dichiararsi senz’altro l’estinzione del giudizio, sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia pendente;

– Le spese possono essere compensate integralmente tra le parti, avuto riguardo all’esito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia; compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 4 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

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