Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1956 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1956 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

Fallimento-

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 8999/08 proposto da:

Vittorio VICINANZA ( c.f.: C

t/T&

S’S 1-t 9-03 ti) ;

rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso per cassazione, dall’avv. prof.
Alberto Amatucci; elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giovanni
Tortorici in Roma, via Orazio n.12
– Ricorrentecontro

– Condominio sito in Salerno, via Papio n.35 ( p. IVA:
– Intimato nonché nei confronti di:

– Fallimento di Corrado FIORE ( p.IVA
– Altro intimato –

Avverso la sentenza n. 911 della Corte di Appello di Salerno, pubblicata il
17 dicembre 2007 e notificata il 23 gennaio 2008

3//3

Data pubblicazione: 29/01/2014

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10/12/2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Luigi Salvato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

1

Il Condominio sito in Salerno, via Papio n. 35, con citazione notificata il 25 febbraio

1987, evocò in giudizio presso il Tribunale di quella città il condomino Corrado Fiore
deducendo che lo stesso, edificando alcune tettoie sulla propria proprietà , avrebbe
violato le norme sulle distanze legali; chiese pertanto la rimozione dei manufatti; il
convenuto eccepì la prescrizione del diritto; interrotto il giudizio per il fallimento del
Fiore, la causa venne quindi riassunta ma il Fallimento, pur evocato in giudizio, non si
costituì; l’adito Tribunale, pronunziando sentenza n. 994 del 2001, depositata il 23
marzo 2001, dichiarò l’illegittimità della costruzione ma respinse la domanda di
condanna al ripristino, ritenendo di non poterla emettere nei confronti del Fallimento,
avendo essa ad oggetto un face re.

2 — Il Condominio propose appello; nel giudizio di iinpuguazione nuovamente
Costà-11i

11011 si

il Fallimento ; in corso di causa l’assemblea condominiale, con delibera del 13

novembre 2001, autorizzò il proprio amministratore a proporre appello; a seguito di ciò
fu proposta impugnazione con atto del 13 dicembre 2001; intervenne altresì Vittorio
Vicinanza, acquirente dell’immobile del Fiore nel 2006, eccependo la carenza di

legitimatio ad causam del Condominio in quanto l’amministratore non sarebbe stato
autorizzato a proporre l’azione innanzi al Tribunale.
3 — La Corte di Appello respinse l’eccezione preliminare, ritenendo che la delibera
condominiale del 13 novembre 2001, autorizzando l’amministratore a proporre appello,
avesse manifestato – implicitamente ma chiaramente- la volontà dell’ente di gestione di
approvare il precedente operato del suo rappresentante, con effetto retroattivo, non
essendosi consumato, all’epoca, il potere di impugnare , atteso che non era spirato il

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

termine breve per proporre impugnazione; nel merito ritenne fondato il gravame, in
ragione del fatto che la proposta azione non sarebbe stata da ricomprendere in quelle
assoggettate alla vis attractiva del Tribunale fallimentare e, per altro verso, che il Fiore
non aveva rispettato le distanze di legge nella nuova edificazione.

gravame al Condominio, che non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo viene fatta valere la violazione dell’art. 360, I comma n.5 cpc,
in relazione agli artt. 182 comma II, cpc e 1399 cod. civ. contestandosi l’applicazione
alla fattispecie del principio generale della ratifica dell’operato del falsus procurator ( art.
1399 cod. civ.) e, in ogni caso, l’effetto retroattivo ( rispetto alla proposizione della
domanda originaria) presupposto dalla sanatoria riscontrata dalla Corte territoriale,
traendo argomenti dalla disciplina della specialità della procura che deve precedere l’atto
al quale si riferisce e dalla necessità che, nel giudizio di primo grado, l’istruttore debba
chiedere la regolarizzazione del riscontrato difetto di rappresentanza; conclude parte
ricorrente con il sostenere la diversità di effetti della ratifica nel diritto sostanziale
rispetto all’analogo — ma non identico — istituto nel diritto processuale, tale che esso
non possa sanare l’attività processuale svolta in un precedente grado di giudizio.

I.a — Viene all’uopo formulato il seguente quesito di diritto: ” … se al processo civile sia
applicabile l’istituto della ratifica e se, in ipotesi positiva, essa operi anche oltre la fase procedimentale
già conclusa; se la ratifica possa avvenire volontariamente o non abbia bisogno dell’impulso giudkiario
ex art. 182, comma 11 Oc”

I.b — Il motivo non è fondato in quanto l’azione proposta dal Condominio aveva la
finalità di tutelare l’integrità della cosa comune così che essa andava qualificata tra gli
atti conservativi che, a mente del combinato disposto degli artt. 1130, I comma n.4 e
1131, I comma cod. civ., l’amministratore può porre in essere senza la previa
autorizzazione dell’assemblea ( vedi, come espressione dell’indicato principio: Cass. Sez.

4 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Vicinanza, notificando il

II n. 14626/2010 in materia di rimozione di finestre aperte abusivamente sulla facciata
dello stabile condominiale; Cass. Sez. II n. 13611/2000, in fattispecie in cui si era
chiesta la demolizione della sopraelevazione dell’ultimo piano dell’edificio, costruita dal
condomino in ispregio delle norme antisismiche o alterando l’estetica dell’edificio ;

realizzati da terzi nella condotta fognaria condominiale; Cass. Sez. Il n. 5169/1983 nel
caso di rimozione di opere abusivamente realizzate sul lastrico solare di proprietà
comune; Cass. Sez. II n. 3510/1980 , in materia di rimozione di una veranda ricavata
dalla trasformazione di un balcone , in quanto tale pregiudizievole per l’estetica della
facciata condominiale)
— Con il secondo motivo si assume la violazione dell’art. 360, I comma n.5 e n.3 cpc,
in relazione all’art. 329 , comma II , cpc negandosi che , contrariamente a quanto
sostenuto dal giudice dell’impugnazione, si sarebbe formata una preclusione pro judicato
sul capo di decisione relativo all’accertamento della violazione delle distanze, per non
esser stato tempestivamente impugnato: parte ricorrente giunge a tale conclusione sia
perché ritiene non correttamente motivata la decisione del giudice dell’appello, sia
perché questa non terrebbe conto che la c.d. acquiescenza tacita si può formare solo in
relazione a capi autonomi della decisione e che tali non potevano considerarsi quelli in
oggetto perché, al contrario, legati da chiari nessi di pregiudizialità e di consequenzialità
a quelli effettivamente impugnati.

II.a — Il motivo non è ammissibile perché, in spregio al principio di specificità —
inveratosi nel canone della c.d. autosufficienza del ricorso- , manca del tutto della
descrizione dello svolgimento del processo da cui sarebbe dovuto emergere il
presupposto della richiamata censura; difetta inoltre nel mezzo la esplicitazione del
quesito di diritto — di necessaria formulazione , stante la vigenza, all’epoca, del disposto
dell’art. 366 bis cpc — come pure la enunciazione del c.d. momento di sintesi , relativo al
vizio di motivazione.

Apoci

Cass. Sez. II n. 6494/1986, in ipotesi di eliminazione degli allacciamenti abusivi

II.b — Con ulteriore argomentazione contenuta nello stesso motivo, parte ricorrente
censura il richiamo, contenuto nella sentenza di appello, alle conclusioni di una disposta
CTU : la censura è inammissibile in quanto non solo manca il quesito di diritto ma fa
difetto anche la descrizione del passo della consulenza al quale si riferisce , come pure al

solo sulla lettura del motivo, che non può essere integrato, a fini argomentativi, dalla
lettura della sentenza- è in complesso l’intera censura.
IV — Il ricorso va rigettato, senza onere di spese, non avendo svolto difese le parti
intimate.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 10 reftr-A49 2013, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

capo di sentenza che ad esso farebbe richiamo; del tutto incomprensibile — basandosi

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