Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1956 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18048-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL DOO BEOGRAD, in persona dell’amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato IGOR ZORNETTA;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA, FALLIMENTO (OMISSIS) SRL DOO BEOGRAD;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1111/2018 della CORTE D’APPELLO) di VENEZIA,

depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – (OMISSIS) S.r.l. DOO BEOGRAD ricorre per un mezzo, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. DOO BEOGRAD nonchè della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., contro la sentenza del 4 maggio 2018 con cui la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo spiegato dall’odierna ricorrente avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

2. – Non spiegano difese gli intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, così come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo il deposito dell’atto di reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento sul rilievo che la società reclamante non avesse prodotto la c.d. terza pec.

RITENUTO CHE:

4. – Il motivo è inammissibile e con esso è inammissibile il ricorso. La società ricorrente, difatti, non ha osservato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale impone la specifica indicazione, e con ciò sia la descrizione che la “localizzazione”, degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda: nel caso di specie la documentazione concernente l’avvenuto deposito del reclamo in questione.

Nè assume decisivo rilievo la circostanza che nel caso di specie sia stato denunciato un error in procedendo, quale la violazione delle regole concernenti il perfezionamento del deposito degli atti a mezzo pec. Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato il principio, già più volte affermato, secondo cui, allorquando sia denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640). Ciò, difatti, preclude alla Corte di verificare in concreto la fondatezza delle doglianze della ricorrente, la quale invoca il principio – in sè indubitabilmente esatto in forza del quale il momento perfezionativo del deposito a mezzo pec va ancorato, per espressa previsione normativa, al momento di rilascio della seconda pec, ossia della ricevuta di accettazione (RdAC).

Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di osservare, ponendo l’accento sul momento e sul rilievo dei controlli automatici (terza pec) e dei controlli manuali (quarta pec), che: “Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda Pec e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti” (Cass. n. 28982 del 2019). E cioè, vero è che il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l’invocato art. 16 bis, ma altrettanto vero è che detto perfezionamento è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli automatici (v. D.M. Giustizia n. 44 del 2011, art. 13, comma 7, e Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16 aprile 2014, art. 14, comma 7) e manuali (v. D.M. Giustizia n. 44 del 2011, art. l3, comma 7, e Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16 aprile 2014, art. 14, comma 10), ben potendo accadere che i controlli automatici riportino un errore, ed in particolare un errore bloccante, riguardo al quale la cancelleria non può forzare il deposito, trattandosi di eccezioni non gestite o non gestibili che inibiscono materialmente l’accettazione, e, dunque, l’entrata dell’atto o del documento nel fascicolo processuale.

Il messaggio di “esito dei controlli manuali”, in particolare, viene inviato o/e recapitato a seguito dell’intervento dell’ufficio, e cioè dal personale di cancelleria, il quale, esaminando la busta, ha la possibilità di accettarla de plano oppure di rifiutarla, compilando un campo del proprio applicativo in cui illustrare che tipo di errore è stato riscontrato.

E, nel caso in esame, è la stessa ricorrente, a pagina 15 del ricorso a narrare di una “terza pec esito controlli ricevuta con indicazione ERROR il giorno successivo 15.02.2015”, parrebbe di capire per essere stato fatto il deposito presso la sezione fallimentare e non presso quella civile, sicchè – aggiunge la ricorrente – la cancelleria avrebbe invitato telefonicamente a rifare il deposito presso la sezione civile: insomma si sarebbe trattato di un errore non bloccante che sarebbe stato rimediato.

Ma alla Corte di cassazione non risulta affatto, per il difetto di autosufficienza del ricorso, che le cose siano effettivamente andate come narrato.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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