Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1956 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1956 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 21236-2014 proposto da:
CATAPANO CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TERENZIO 7, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO
ABBANIONTE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo
studio dell’avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n.

25/2014 della CORTE D’APPELLO di

POTENZA, deputata il 27/01 /201

Data pubblicazione: 25/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA.
Rilevato che:

1. Carmela Catapano ha proposto ricorso per cassazione contro

Reggio Calabria del 27 gennaio 2014, la quale, in riforma della sentenza
resa in primo grado dal Tribunale di Potenza, adito con procedimento ai
sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ. nel marzo del 2011, ha rigettato la
domanda, che invece era stata accolta dal tribunale, proposta da essa
ricorrente per ottenere la restituzione del corrispettivo di una cessione
di crediti intervenuta il 18 febbraio 2010 con la s.p.a. Capitalia, poi
incorporata dalla s.p.a. Unícredito Italiano a sua volta poi denominatasi
s.p.a. Unicredit.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva l’inesistenza dei
crediti ceduti, che veniva dichiarata dal Tribunale di Potenza, con
conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di
C 340.000,00 costituente il corrispettivo della cessione.
2. Al ricorso ha resistito con controricorso la società intimata.
3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi
dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197 del 2016, è stata formulata
dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con
dichiarazione di inammissibilità e ne è stata fatta notificazione agli
avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.
La ricorrente ha depositato memoria
Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360
cod. proc. civ. “error in procedendo per violazione dell’art. 342 c.p.c.”.

Ric. 2014 n. 21236 sez. M3 – ud. 15-11-2017
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Unicredit s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza i

Vi si sostiene che l’appello era stato proposto senza il rispetto della
norma dell’art. 342 cod. proc. civ., siccome novellata dal d.l. n. 83 del
2012, convertito con modificazioni nella I. n. 134 del 2012.
1.1. Il Collegio condivide l’assunto della proposta del relatore, là
dove si è rilevata l’inammissibilità del motivo in quanto esso è privo di

dell’appello avversario e nell’asserto non motivato che fosse stato
violato l’art. 342 c.p.c. In tal modo il motivo manca della necessaria
attività critica propria di un motivo di impugnazione risolvendosi in una
delega alla Corte a controllare d’ufficio se la norma è stata osservata,
con conseguente violazione del principio di specificità (Cass. sez. un. n.
7074 del 2017).
E’ vero che il motivo deduce una questione di violazione di norma
del procedimento, come tale riconducibile (giusta Cass., Sez. Un. n.
17931 del 2013) al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ., ed è vero che,
quando si deduce un vizio siffatto la cognizione della Corte di
Cassazione riguarda il fatto processuale e, dunque, gli atti cui il vizio si
riferisce, con la conseguenza che il giudizio della Corte suppone l’esame
degli atti stessi. Ma ciò non toglie che competa al ricorrente, che
denuncia la violazione della norma del procedimento, indicare con
adeguata attività assertiva le ragioni che evidenziano la denunciata
violazione, giacché anche il motivo ai sensi dell’art. 360 n. 4, per il fatto
stesso che è un motivo di impugnazione e, dunque, di critica alla
sentenza impugnata, necessariamente deve articolarsi con un’attività
argomentativa che il ricorrente deve svolgere, per sostenere che la
violazione si è verificata e che il vizio sussiste nonché si spiegare il
come ed il perché di tale sussistenza.
Se così non fosse si dovrebbe reputare che al ricorrente basti
indicare che è stata volata la norma del procedimento ed individuare
l’atto o gli atti in cui la violazione si anniderebbe, così delegando – con
manifesta contraddizione rispetto al concetto di motivo di impugnazione
Ric. 2014 n. 21236 sez. M3 – ud. 15-11-2017
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qualsivoglia attività argomentativa, risolvendosi nella riproduzione

- alla ,Corte di Cassazione di ricercare, esaminando l’atto o gli atti, se
detta violazione sussista.
Nel caso di specie l’unica attività argomentativa svolta dopo la
riproduzione integrale del contenuto dei motivi di appello, che si
estende, in caratteri molto più piccoli di quelli usati per il resto del

affermazione che «letto l’atto di appello […] rimane incomprensibile
come il giudice dì secondo grado abbia potuto sorvolare sul palese
discostamento di esso dai parametri indicati dalla novella dell’art.. 342
c.p.c. e come quindi abbia potuto ritenerlo ammissibile».
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 5
cod. proc. civ. “error in procedendo per omesso esame circa un fatto
decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti” e, in relazione
all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. “error in iudicando violazione e falsa
applicazione dell’art. 1260 cod. civ. violazione e falsa applicazione
dell’art. 1263 cod. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1266
cod. civ.”.
L’illustrazione del motivo non contiene alcuna attività dimostrativa
di come e perché la sentenza impugnata avrebbe violato o falsamente
applicato le norme del codice civile che vengono evocate
nell’intestazione del motivo e ciò né in maniera espressa, né in maniera
implicita, cioè per il tramite di argomentazioni che consentano di
desumere chiaramente che si intende entinciare il relativo vizio.
La norma dell’art. 1260 c.c. viene citata a pagina 14 e quella
dell’art. 1266 nell’ultimo rigo dell’illustrazione a pagina 21, ma
o

rambe le citazioni non sono serventi rispetto all’illustrazione di una
lolazione.
A sua volta il vizio di omesso esame di cui all’art. 360 n. 5 cod.

proc. civ. viene evocato a pagina 20 ma solo con l’enunciazione che
esso sussisterebbe rispetto alla parte di motivazione con cui la corte
territoriale ha affermato che «la Banca ha ceduto […] i propri crediti
Ric. 2014 n. 21236 sez. M3 – ud. 15-11-2017
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ricorso, per oltre cinque pagine e mezza, è consistita nella perentoria

.nei confronti dei soggetti costituiti quali fideiussori>.>, ma, invece di
identificare il fatto controverso che quella corte avrebbe omesso di
esaminare si dice che «il giudice d’appello definisce la Lo Giudice
esclusivamente come fidejubente», per poi sostenere che «nei
confronti di quest’ultima» i contratti oggetto di controversia «fanno

medesima era sia fidejubente che terza debitrice di ipoteca.
Immediatamente seguito si dice che «riferendosi alla Lo Giudice
esclusivamente come fidejubente, il Giudice di appello non si è
pronunciato su questione invece decisiva, ovvero se era suscettibile di
cessione un diritto ipotecario separatamente dal credito cui
accedeva».
Questa

argomentazione

è

manifestamente

priva

della

individuazione di un fatto o di fatti controversi di cui si sarebbe omesso
l’esame e meno che mai enuncia che di esso o di essi si sarebbe omesso
l’esame.
Si ricorda, al riguardo, che la nozione di omesso esame di cui al n.
5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è stata precisata dalle Sezioni Unite della
Corte nei seguenti termini: «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.
civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio
specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne
consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,
primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il
ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso,
il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come”
e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra
Ric. 2014 n. 21236 sez. M3 – ud. 15-11-2017
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sorgere, a favore della Banca anche diritti ipotecari», onde la

le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso-esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.» (Cass., Sez.

Parte ricorrente non usa nemmeno l’espressione “fatto”, ma parla
di “questione” e, dunque, la sua attività assertiva, nell’unica parte
dell’illustrazione in cui evoca il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. risulta
assolutamente inidonea ad evocare il vizio di cui a detto paradigma.
Tanto è dirimente, non senza che debba rimarcarsi che la citazione
della motivazione della sentenza impugnata risulta incompleta, atteso
che nella parte omessa con i puntini so_spensivi la sentenza ha usato
l’espressione “pur senza indicare il nome del debitore principale”.
Peraltro, la lettura del motivo evidenzia una prospettazione con cui
la tesi della inesistenza dei crediti ceduti viene basata sulla circostanza
che nel contratto di cessione i debitori ceduti, Lo Giudice e So.F.IM.
figurassero solo come datori di ipoteca e fideiussori in favore della
Banca Popolare di Pescopagano e Brindisi e della Banca Mediterraneo
(cui poi era subentrata Uniccredit) e sull’addebito al contratto di aver
fatto “confusione tra i concetti di credito e di garanzia”, cui segue la
deduzione che «posto che né la Banca Popolare di Pecopagano e
Brindisi né la Banca Mediterranea avevano mai concesso prestiti a Lucia
Lo Giudice e So.F.Im., questi ultimi non potevano ritenersi debitori di
tali istituti». Dopo tale assunto si ripercorrono, riproducendoli, i
contenuti di due contratti evocati nell’atto di cessione, e si sostiene che
la corte territoriale avrebbe errato là dove ha riferito la cessione ai
crediti nei confronti dei fideiussori ed in tal modo avrebbe considerato
oggetto della cessione le garanzie. La tesi è espressa in modo del tutto
generico e assertorio e non considera che la corte territoriale ha inteso

Ric. 2014 n. 21236 sez. M3 – ud. 15-11-2017
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Un. nn. 8053 e 8054 del 2014).

riferirsi alle ragioni creditizie nascenti contro i ..d-ebitori ceduti
dall’escussione della fideiussione.
Tanto si osserva non senza che debba pure rilevarsi che nel
controricorso la resistente ha evidenziato che all’inizio del passo del
contratto di cessione riprodotto dalla ricorrente a pagina 3 del ricorso,

superare le sofferenze sopra indicate» e che in quanto riprodotto dalla
stessa ricorrente si evoca un accordo transattivo rimasto del tutto
misterioso per il lettore del ricorso. Come misteriose restano le ragioni
per cui la ricorrente avrebbe accettato la cessione di diritti di garanzia e
non di crediti.
Il motivo è, conclusivamente, inammissibile sia ai sensi del n. 3 sia
ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
3. Con il terzo motivo si prospetta “error in procedendo per omesso
esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le
parti” e, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. “error in iudicando
violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1263 e 1266 cod. civ.”.
Anche tale motivo non contiene alcuna attività assertiva del come e
del perché sarebbero state violate o falsamente applicate le norme del
codice civile che evoca la sua intestazione. In questo caso esse
nemmeno vengono nominate, né è rintracciabile una qualche attività
assertiva indiretta in proposito.
La questione che vi viene prospettata, cioè che la corte territoriale
non avrebbe spiegato da che cosa si desumesse la qualità di fideiussore
del fideiussore dei debitori ceduti, pur dovendosi rilevare che
effettivamente una simile posizione non trova riscontro espresso nelle
scritture A) e B), come perentoriamente ha affermato quella corte,
tuttavia, pur se il motivo si considerasse come dedotto ai sensi dell’art.
132 n. 4 cod. proc. civ., non può portare alla conclusione positiva di un
simile scrutinio, in quanto tale scarna motivazione della corte di merito
deve essere apprezzata tenendo conto sempre di un elemento decisivo
Ric. 2014 n. 21236 sez. M3 – ud. 15-11-2017
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nella esposizione del fatto, figurava un espresso riferimento «al fine di

che è già stato sopra individuato e che è rappresentato dalla , misteriosa
transazione che viene evocata all’atto in cui si determina il prezzo della
cessione. Tale elemento, specie se congiunto all’evocazione delle già
citate sofferenze, sottende necessariamente che quella determinazione
avvenne sulla base di trattative nelle quali la posizione dei debitori

doveva essere stata contemplata.
La totale mancanza di individuazione di elementi relativi alle
modalità operative che precedettero la conclusione della cessione e il
fatto stesso che la scrittura di cessione risalga al 2004 e l’azione della
qui ricorrente sia iniziata dopo sette anni sulla base del solo tenore della
scrittura, giustificano – pur scrutinando il motivo nei sensi indicati negazione della sussistenza di una motivazione apparente.
Il motivo non può, dunque, trovare accoglimento.
4.

Le considerazioni svolte sono idonee anche ad evidenziare

perché con la memoria la proposta del relatore risulti criticata in modo
assolutamente inidoneo: è sufficiente osservare che in essa non si
coglie alcunché che si faccia carico dei rilievi sopra svolti.
5. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, giusta il
tenore dell’art. 92, secondo comma, nel testo introdotto dalla I. n. 69
del 2009, tenuto conto che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni
rinvenibili sia nella circostanza che i gradi di merito si sono conclusi con
esiti contrastanti, sia nella circostanza che sull’esegesi dell’art. 342 cod.
proc. civ. vi era contrasto solo di recente definito dalle SS.UU., sia nella
circostanza – rilevante particolarmente per il terzo motivo, in
dipendenza della sua peculiare prospettazione – che la stessa esegesi
del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. si era da poco manifestata con le
sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 delle SS.UU. Ai sensi dell’art. 13
comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
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ceduti non solo quali datori di ipoteca, ma appunto come debitori diretti,

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di
cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del

parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile-3, il 15 novembre 2017.
Il Presidente

2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

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