Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1956 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.25/01/2017),  n. 1956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17827/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.M.G.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1169/23/2014, emessa il 8/05/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di

LECCE, depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia, sez. Lecce, che il 22 maggio 2014 confermato la sentenza della CTP – Lecce che accolto la domanda del Dott. D.M. G.M., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere l’annullamento della cartella di pagamento dell’IRAP non versata (2003). Il contribuente non spiega attività difensiva.

La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3; art. 2697 c.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere espletata col solo ausilio di una collaborazione part time.

La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di un collaboratore part time, il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività del contribuente, non risultando peraltro altre censure in punto di fatto neppure ai sensi del riformulato art. 360 c.p.c., n. 5.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Nessuna statuizione deve essere adottata in punto di spese mancando difese della controparte.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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