Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19559 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19559 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 18806-2007 proposto da:
GANDELLI LEGNAMI SRL, IN WSONA DEL SUO AMM.RE
UNICO, P.I.00621870013, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio
dell’avvocato BOITANI EDOARDO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati DI LUCA VITO,
GIANOGLIO GIORGIO;
– ricorrente contro

BONOLDI GINO & C SNC, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE,
P.I.00469220073, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 26/08/2013

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PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAGANO
FRANCESCO;
– controricorrente nonchè contro

– Intimati –

sul ricorso 20918-2007 proposto da:
BONOLDI GINO E C SNC, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAGANO
FRANCESCO;
– ricorrente
contro

GANDELLI LEGNAMI SRL, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio
dell’avvocato BOITANI EDOARDO, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati DI LUCA VITO,
GIANOGLIO GIORGIO;
REI EDOARDO C.F.REIDRD56B14A660S, BUTTIGLIERO MARA
C.F.BTTMRA62M65C404X, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato GREPPI LUISELLA;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 837/2006 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il -1–/05/2006;

BUTTIGLIERO MARA, REI EDOARDO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato Francesco Esposito Giuseppe con
delega depositata in udienza dell’Avv. Boitani

riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e dell’incidentale.

Edoardo difensore della Soc. Gandelli Legnami che si

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12 ed il 16-7-2002 Edoardo Rei e Mara Buttigliero, comproprietari
di una villa sita in Pinerolo, via dei Losani, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la
s.r.l. Gandelli Legnami, venditrice delle perline di rovere utilizzate per la ricostruzione del tetto

chiedendone la condanna, in solido o in via alternativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
loro derivati a seguito della fornitura del materiale difettoso, nella misura che sarebbe stata
accertata in corso di causa.

Gli attori assumevano che, tra il maggio e l’agosto 2001, tale materiale era stato montato nel
sottotetto, ma che, una volta ivi inserito, i listelli di legno avevano dato segni evidenti di
scollamento, per cui era stato necessario smontare integralmente la copertura dell’edificio con
costo di materiali e mano d’opera quantificati in lire 412.601.002.

Costituendosi in giudizio la società Gandelli Legnami assumeva di essere stata semplice
intermediaria commerciale del materiale prodotto dalla società Bonoldi Gino e C., che quindi
doveva rispondere in via esclusiva dei danni lamentati dagli attori; asseriva inoltre di essere ancora
creditrice del Rei e della Buttigiero di euro 37.550,00 a titolo di residuo prezzo; chiedeva pertanto,
previo differimento della prima udienza onde permettere la chiamata in causa della Bonoldi Gino e
C. in relazione alla domanda di manleva e di risarcimento danni contro la medesima proposta,
dichiararsi responsabile esclusiva quest’ultima dei danni subiti dagli attori e di quelli subiti
dall’esponente, e condannarsi la Bonoldi e C. al risarcimento dei suddetti danni rispettivamente in
favore degli attori e dell’istante.

Si costituiva in giudizio la società Bonoldi Gino e C. chiedendo il rigetto delle domande attrici.

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dell’edificio, e la s.n.c. Bonoldi Gino e C., impresa costruttrice del suddetto materiale ligneo,

Nella prima udienza la Gandelli Legnami reiterava l’istanza di spostamento dell’udienza, avendo
proposto domanda contro la Bonoldi Gino e C.; quest’ultima dichiarava di accettare il
contraddittorio a condizione della concessione dei termini a difesa e della rifissazione della prima
udienza; in difetto eccepiva la nullità della domanda per mancato rispetto dei termini a difesa.

Gino e C. non era qualificabile come una chiamata in causa di terzo, ma era assimilabile ad una
domanda riconvenzionale, respingeva l’istanza della Bonoldi Gino e C.

Il Tribunale adito con sentenza del 5-11-2004 condannava in solido le convenute al pagamento in
favore degli attori della somma di euro 51.793,21 a titolo di risarcimento danni, condannava la
Bonoldi Gino e C. a manlevare la Gandelli Legnami dal pagamento della somma di cui sopra che la
stessa avesse dovuto corrispondere agli attori, e respingeva la domanda ulteriore di risarcimento
danni proposta dalla Gandelli Legnami nei confronti della Bonoldi Gino e C.

Proposto gravame da parte di quest’ultima società cui resistevano il Rei e la Buttigliero da un lato
e la Gandelli Legnami dall’altro che proponeva altresì appello incidentale la Corte di Appello di
Torino con sentenza del 22-5-2006, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la
nullità del procedimento di primo grado con riferimento alla domanda di manleva proposta dalla
Gandelli Legnami nei confronti della Bonoldi Gino e C., ha rigettato nel resto l’appello della Bonoldi
Gino e C., ha condannato quest’ultima a manlevare la Gandelli Legnami dal pagamento della
somma di euro 51.793,21 di cui al primo capo della sentenza appellata, ed ha rigettato l’appello
incidentale della Gandelli Legnami.

Per la cassazione di tale sentenza la Gandelli Legnami ha proposto un ricorso articolato in due
motivi cui la Bonoldi Gino e C. ha resistito con controricorso, e la Bonoldi e C. ha proposto un

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Il Giudice, rilevato che la domanda proposta dalla Gandelli Legnami nei confronti della Bonoldi

ricorso basato su cinque motivi cui la Gandelli Legnami da un lato ed il Rei e la Buttigliero dall’altro
hanno resistito con separati controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima

In relazione poi alle rispettive date di notifica dei ricorsi, deve qualificarsi principale quello
proposto dalla società Gandelli Legnami (notificato il 28-6-2007) ed incidentale quello proposto
dalla società Bonoldi Gino e C. (notificato il 6-7-2007).

Per ragioni di priorità logico — giuridica delle questioni trattate deve essere esaminato anzitutto il
ricorso incidentale.

Tanto premesso, si osserva che con il primo motivo la Bonoldi Gino e C., denunciando violazione e
falsa applicazione del’art. 2043 c.c., assume che la Corte territoriale, escluso che la responsabilità
per la produzione delle perline asseritamente difettose fosse riconducibile al D.P.R. n. 224/1988,
attinente alla responsabilità extracontrattuale per danno da prodotti difettosi, erroneamente ha
ritenuto sussistente una responsabilità aquiliana a carico dell’esponente; infatti, una volta negato
che le suddette perline costituissero un pericolo per la sicurezza, e che ad essere danneggiata
fosse stata una cosa diversa dal prodotto difettoso, avrebbe dovuto ritenersi insussistente una
responsabilità dell’esponente ex art. 2043 c.c.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, esclusa una responsabilità della società Bonoldi ai sensi del D.P.R. n.
224/1988„ ha ritenuto correttamente che le controparti avevano proposto nei suoi confronti una
azione ex art. 2043 c.c., in quanto i destinatari finali dei materiali in questione erano legittimati a
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sentenza.

far valer la responsabilità aquiliana del fabbricante per i danni sofferti per i vizi dei materiali stessi
posti in opera in relazione alla lesione dei propri diritti assoluti, quale quello relativo alla proprietà
del tetto; tale convincimento è corretto in quanto conforme all’orientamento di questa Corte, cui
si ritiene di aderire pienamente, secondo cui l’acquirente finale di materiali affetti da vizi è

quella aquiliana ex art. 2043 c.c. nei confronti del fabbricante in ragione dei danni subiti per i
suddetti vizi dei materiali posti in opera (Cass. 5-2-1998 n. 1158; Cass. 30-8-2002 n. 12704).

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.
2043 c.c., assume che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la ritenuta
responsabilità della Gandelli per aver venduto al Rei ed alla Buttigliero perline che sapeva o
avrebbe dovuto sapere essere difettose, costituiva elemento sufficiente ad escludere qualsiasi
responsabilità dell’esponente ex art. 2043 c.c.

Con il terzo motivo la Bonoldi Gino e C., deducendo omessa ed insufficiente motivazione, afferma
che il giudice di appello ha trascurato di considerare che i comportamenti della Gandelli Legnami
da un lato e del Rei e della Buttigliero dall’altro escludevano qualsivoglia responsabilità
dell’esponente, essendo stessi causa efficiente del danno lamentato; infatti la prima non aveva
provato di aver ignorato senza sua colpa l’esistenza dei vizi della fornitura, come rilevato dalla
stessa sentenza impugnata, mentre il Rei era un esperto costruttore, come tale in grado di
rendersi subito conto della natura difettosa delle perline.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto almeno parzialmente connesse,
sono infondate.

La Corte territoriale ha affermato che l’eventuale responsabilità o corresponsabilità del rivenditore
e dell’utilizzatore finale — nella fattispecie riconosciute dal Tribunale — non fanno venir meno la
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legittimato ad agire per far valere, oltre alla responsabilità contrattuale del venditore, anche

responsabilità del produttore per aver prodotto materiale affetto da vizi, ed ha aggiunto che
l’accertata responsabilità della società Gandelli Legnami e del concorso di colpa del Rei e della
Buttigliero non escludevano la responsabilità del produttore per la violazione del principio del
“neminem laedere”, indipendentemente dalla colpa di altri soggetti.

sussistere un concorso di responsabilità contrattuale e responsabilità contrattuale quando una
persona abbia subito danni a seguito di un fatto imputabile a più soggetti a diversi titoli, per essere
stati violati da un lato degli obblighi contrattuali e dall’altro il principio generale del “neminem
laedere”, come appunto nella fattispecie.

Inoltre è evidente che il concorso di colpa del danneggiato non costituisce di per sé un elemento
sufficiente per escludere in radice la responsabilità del danneggiante; ed infatti nella fattispecie è
stato accertato che la corresponsabilità del Rei e della Buttigliero nella causazione del danno non
aveva fatto venir meno la responsabilità aquiliana della società Bonoldi che aveva prodotto il
materiale risultato affetto dai vizi.

Con il quarto motivo le ricorrente incidentale, denunciando omessa ed insufficiente motivazione,
afferma che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto la CTU espletata idonea a fondare la
responsabilità dell’esponente per i vizi afferenti alla fornitura di perline; anzitutto le caratteristiche
di estremo degrado del materiale sottoposto all’esame peritale escludeva la possibilità di qualsiasi
indagine oggettiva; avrebbero poi dovuto essere adeguatamente apprezzate le contestazioni
svolte dall’esponente fin dal primo grado di giudizio rispetto alla non corrispondenza tra la misura
delle perline da lei fornite alla Gandelli Legnami e la misura di quelle vendute da quest’ultima agli
acquirenti; inoltre era stato trascurato che il comportamento processuale delle altre parti
induceva a ritenere che non si trattava di difettosità delle perline prodotte dall’esponente, ma di
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Tale convincimento è corretto, posto che sotto un primo profilo è agevole osservare che ben può

una vera e propria “combine” degli attori e della convenuta Gandelli Legnami in danno della
Bonoldi Gino e C. dopo che le perline della prima fornitura montata sul tetto avevano preso acqua
durante il mese di agosto.

Il motivo è infondato.

che entrambe le forniture di perline eseguite dalla Bonoldi nei confronti della Gandelli Legnami
erano nel complesso difettose, e che esse presentavano in misura variabile tra di loro alcuni difetti
di fabbricazione; ha poi aggiunto che eventuali, ma non dimostrate con certezza, esposizioni
all’acqua piovana di tali perline dopo la loro posa in opera avrebbero potuto soltanto aggravare il
danno, per lo più attribuibile ai difetti di produzione; in ogni caso la tipologia dei difetti manifestati
aveva comportato la sostituzione di tutte le perline per evidenti motivi di uniformità estetica,
indipendentemente dal numero esatto di perline danneggiate, e lo smontaggio di tutte le parti di
tetto sovrastante.

La Corte territoriale, all’esito degli articolati ed esaurienti accertamenti svolti dal CTU, ha ritenuto

Pertanto, avendo il giudice di appello indicato puntualmente le fonti del proprio convincimento, si i

(

è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale
incensurabile in questa sede, dove la ricorrente incidentale tende inammissibilmente a
prospettare una diversa valutazione delle risultanze probatorie per sé più favorevole.

Con il quinto motivo la Bonoldi Gino e C., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
163 bis-164-167 e 269 c.p.c., assume che erroneamente la Corte territoriale, pur avendo rilevato
l’irritualità della domanda di manleva della Gandelli Legnami nei propri confronti, non ha ritenuto
di rimettere la causa al giudice di primo grado, ma si è pronunciata sul merito della domanda
stessa; infatti, non essendo stata concessa la richiesta autorizzazione alla chiamata dell’esponente,
l’unica pronuncia consentita era quella avente ad oggetto la nullità stessa della domanda.
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Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha rilevato, in ordine alla domanda di manleva formulata dalla Gandelli
Legnami nei confronti della Bonoldi, che avrebbero dovuto essere rispettate le modalità previste
dagli artt. 167 e 269 c.p.c. come sostituiti dalla legge 24-11-1990 n. 353 (ed applicabili nella

ritualmente proposto tale domanda ed aveva richiesto lo spostamento della prima udienza onde
chiamate in causa la Bonoldi in relazione alle domande di manleva e di risarcimento danni
proposte nei confronti di quest’ultima.

Nondimeno la Corte territoriale ha anzitutto ritenuto che l’irritualità della domanda stessa (per
avere il giudice istruttore escluso che la suddetta domanda fosse qualificabile come una chiamata
di terzo in causa) non poteva comportare la rimessione della causa al primo giudice, posto che la
nullità della citazione non rientra tra i casi di rimessione tassativi di cui all’art. 354 c.p.c.; rilevato
poi che resta affidata al giudice di appello la valutazione se occorra rimettere in termini
l’appellante per esercitare i suoi diritti di difesa, ha evidenziato che nulla aveva chiesto in
proposito la Bonoldi, che d’altra parte aveva avuto ogni possibilità di difendersi fin dalla prima
udienza; quindi la sentenza impugnata, pur dichiarando la nullità del procedimento di primo grado
rispetto al rapporto tra le società Gandelli Legnami e Bonoldi, ha deciso la causa nel merito.

Orbene tale seconda “rado decidendi” non è stata almeno specificatamente censurata in questa
sede, non avendo la ricorrente incidentale dedotto quali attività difensive le fossero state precluse
quale conseguenza delle sopra richiamate irritualità, e dovendosi pertanto concludere che sulla
suddetta domanda di manleva si fosse realizzato pienamente il contraddittorio.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo la Gandelli
Legnami, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e dell’art.
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fattispecie “ratione temporis”); ed in effetti, come già esposto, la Gandelli Legnami aveva

1302 c.c., premesso che il giudice di primo grado aveva limitato l’accoglimento della domanda di
manleva formulata dall’esponente nei confronti della Bonoldi Gino e C. solo alla somma di euro
51.793,21, risultante dopo la compensazione del credito dell’istante nei confronti degli attori,
ritenendo che la suddetta società poteva avvalersi della compensazione del credito del

dalla Corte territoriale, l’istante aveva proposto al riguardo appello incidentale sostenendo
l’inapplicabilità di tale norma in quanto la Bonoldi Gino e C. non aveva mai opposto in
compensazione il credito dell’esponente, cosicché il Tribunale era incorso in un vizio di
ultrapetizione; peraltro il giudice non aveva indicato le quote di responsabilità delle due società,
con la conseguenza che non poteva applicarsi l’art. 1302 c.c., in quanto ai sensi del secondo
comma di tale disposizione la compensazione di cui il condebitore può profittare è limitata alla
parte dovuta dal condebitore che vanta un credito nei confronti del comune creditore; in ogni caso
la manleva avrebbe dovuto riguardare l’intero danno liquidato in favore del Rei e della Buttigliero
(ovvero euro 89.343,21), e non solo la somma di euro 51.793,21.

La censura è fondata.

Il giudice di appello ha rilevato che la Gandelli Legnami soltanto nella comparsa conclusionale
aveva eccepito che il Tribunale non avrebbe potuto effettuare la compensazione in mancanza di
specifica domanda della Bonoldi, e che tale motivo, non proposto con l’atto di appello, era
inammissibile.

In realtà dall’esame diretto dell’appello incidentale della Gandelli Legnami (consentito a questa
Corte dalla natura processuale del vizio denunciato) risulta che quest’ultima aveva eccepito che il
Tribunale non avrebbe potuto applicare l’art. 1302 c.c. per la ragione che la Bonoldi non aveva

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condebitore in solido ai sensi dell’art. 1302 c.c., assume che, contrariamente a quanto affermato

”mai opposto in compensazione il credito della Gandelli e quindi il Tribunale s’è pronunciato ultra
petita”; pertanto erroneamente la Corte territoriale non ha esaminato tale motivo di appello.

Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 1298-1302-1470-1490-1494 e 1495 c.c. nonché contraddittoria motivazione, premesso che la

Rei e della Buttigliero, la prima a titolo contrattuale, la seconda a titolo extracontrattuale, rileva
che nei rapporti interni tra le due suddette società il giudicante aveva ritenuto di imputare
soltanto alla Bonoldi e C. quanto pagato ai danneggiati, accogliendo integralmente la domanda di
regresso proposta dall’esponente; pertanto contraddittoriamente era stata esclusa dal regresso la
somma pagata dalla Gandelli Legnami al Rei ed alla Buttigliero mediante compensazione con un
proprio credito nei confronti di costoro.

Tale motivo resta assorbito all’esito dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa
deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della
Corte di Appello di Torino.

P.Q.M.

La Corte
Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo,
rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la
causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di
Appello di Torino.

Così deciso in Roma il 14-5-2013
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Gandelli Legnami e la Bonoldi Gino e C. erano state riconosciute debitrici solidali nei confronti del

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