Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19559 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19559 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sui ricorso 6846-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CASTIGLIONE SALVATORE;
– intimato avverso la sentenza n. 3474/21/2016 della COMMISSIONE
TRIBITARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CM,TANISSETTA, depositata il 10/10/2016;

Data pubblicazione: 24/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate di Palermo ha proposto ricorso per

impugnando la sentenza della CTR Sicilia che, in accoglimento
dell’appello del contribuente, ha annullato l’accertamento
emesso sulla base di studi di settore per l’anno 2002, rilevando
che le presunzioni offerte dall’ufficio erano superate dalle
giustificazioni soggettivi ed oggettive offerte dal contribuente
‘…quali la modesta situazione economica di un paese
notoriamente depresso quale Centuripe, la marginalità
economica dell’attività artigianale di fabbro ferraio svolta da
soggetto già anziano e pensionato, la mancanza di lavoratori
dipendenti e di collaboratori, l’essenzialità manuale degli arnesi
di lavoro, il modestissimo importo del materiale di produzione
utilizzato(euro 2459,00) ed il basso costo dell’energia elettrica
consumata nell’anno(euro 328,04)..’. Siffatti elementi
denotavano l’esistenza di un’attività commerciale fuori mercato
e quasi hobbistica, coniugandosi con il fatto che la presunzione
nascente dagli studi di settore doveva coniugarsi con i riscontri
in ordini alle gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.
La parte intimata non si è costituita.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt.62
sixies d.l.n.331/1993.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione del
parametro normativo da ultimo indicato nonchè dell’art.2698
Ric. 2017 n. 06846 sez. MT – ud. 21-06-2018
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cassazione, affidato a due motivi, contro Castiglione Salvatore,

c.c. Secondo la ricorrente la CTR avrebbe errato nell’escludere
la legittimità dell’avviso di accertamento, fondato sullo
scostamento fra reddito dichiarato e studi di settore, nonchè
sull’incongruenza correlata all’esistenza di immobili ed
autovetture del contribuente che mal si conciliavano con un

I due motivi meritano un esame congiunto e sono entrambi
fondati.
Occorre rammentare che l’art.62 sexies d.l.n.331/93,
convertito nella I. n. 427/93 prevede, al comma 3, che ‘Gli
accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, possono essere fondati anche
sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i
corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle
caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica
attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi
dell’articolo 62-bis del presente decreto.’
Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’ufficio che
procede ad accertamento dell’imposta sui redditi ai sensi
dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del
1973, avvalendosi, ai sensi dell’art. 3, comma 181, della I. n.
549 del 1995, dei parametri per la determinazione presuntiva
dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari previsti dal
successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29
gennaio 1996, non deve apportare alcun elemento atto a
confortare il proprio diverso accertamento, perché quelli
considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e
l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente
Ric. 2017 n. 06846 sez. MT – ud. 21-06-2018
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reddito di sole euro 332,00 per l’anno esaminato.

hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dal
comma 1 dell’art. 2728 c.c., e sono, di per sé, idonei a fondare
un corrispondente accertamento, restando comunque
consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la
cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del

reddituale-cfr.Cass.n.10242/2017-.
Questa Corte è poi altrettanto ferma nel ritenere che gli
studi di settore costituiscono, come si evince dall’art. 62 sexies
del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre
1993, n. 427, solo uno degli strumenti utilizzabili
dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva,
pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma
intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente:
tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente
condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze
tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli
fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni
di esercizio della specifica attività svolta altresì valorizzando
anche il profilo della antieconomicità del comportamento del
contribuente -Cass.n.20060/2014, Cass. n. 3197/2013; Cass.
n. 6929/2013; Cass. n. 14941 /2013, Cass.n.26508/2014-.
Orbene, la CTR ha errato nell’annullare in toto
l’accertamento emesso a carico del contribuente sulla base
degli studi di settore e di una serie di indici esposti (ad
ulteriore conforto di quanto risultante dal grave scostamento
fra i ricavi e il reddito indicati dal contribuente e quelli risultanti
dai coefficienti presuntivi espressi dagli studi di settore)
attestanti l’antieconomicità dell’attività commerciale svolta,
nonché la proprietà di autovetture ed immobili incoerenti

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giudice, l’inapplicabilità dei parametri alla sua posizione

rispetto al reddito derivante da pensione dichiarato dal
contribuente per l’anno in esame(2002).
In definitiva, benché l’Agenzia avesse prospettato
l’esistenza di evidenti incongruenze fra i ricavi, il reddito
dichiarato e gli studi di settore (v.pag.15 ricorso per

accertamento, la CTR ha ritenuto di annullare la pretesa fiscale
non soltanto valorizzando, in chiave favorevole al contribuente,
gli stessi elementi già posti a base dello studio di settore – età
del contribuente, assenza di lavoratori dipendenti, condizione
economiche del luogo in cui si svolge l’attività unicamente
negando il valore presuntivi degli elementi integranti lo studio
di settore- in tal modo privando di efficacia presuntiva i
coefficienti destinati a predeterminare il valore dei ricavi e del
reddito e finendo, erroneamente, col pretendere, a carico
dell’Ufficio, l’individuazione di ulteriori elementi capaci di
suffragare i parametri fissati in forza dell’art. 1993, n. 331, in
buona sostanza ingiustificatamente privati dalla CTR di
quell’efficacia probatoria che invece gli stesso godono per
legge.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la
sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della
CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.

cassazione) ed ulteriori indicatori esplicitati in sede di

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