Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19558 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19558 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8494/2017 RG. proposto da:

CASINI Marco e CASINI Anna, in proprio e quali

legali

rappresentanti della I.C.M.T. Casini s.r.1., rappresentati e difesi, per
procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Alessandro RICCIONI,
presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Properzio, n. 5, sono
elettivamente domiciliati;

– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n. 5499/14/2016 della Commissione tributaria
regionale del LAZIO, depositata il 27/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

— in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
accertamento con cui l’Agenzia delle entrate procedeva al recupero delle
imposte conseguenti al disconoscimento delle spese di sponsorizzazione
sostenute con riferimento all’anno d’imposta 2007 dalla I.C.M.T. Casini
s.r.1., all’epoca dei fatti società di persone, nonché degli avvisi di
accertamento emessi nei confronti dei soci per la rideterminazione dei
redditi di partecipazione dei medesimi nella predetta società contribuente,
ex art. 5 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986), quest’ultima ed i soci propongono
ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con
controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR, in
parziale accoglimento dell’appello proposto dalla predetta società avverso la
sfavorevole sentenza di primo grado, riconosceva la deducibilità dei costi di
sponsorizzazione soltanto per l’importo di Euro 29.163,00, che
l’amministrazione finanziaria aveva indicato nella proposta di mediazione,
escludendo il restante maggiore importo per mancanza del requisito
dell’inerenza dei costi sostenuti a quel titolo;
—sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis
cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
— il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata.
Considerato che:
— il motivo di ricorso, con cui i ricorrenti, in relazione alla questione
della deducibilità dei costi di sponsorizzazione, deducono la violazione e
2

Rilevato che:

falsa applicazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, è
fondato e va accolto, alla stregua del consolidato principio giurisprudenziale
secondo cui, «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di
cui all’art. 90, comma 8, della 1. n. 289 del 2002, sono assistite da una
,

‘presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di

compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di
spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti
dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in
essere una specifica attività promozionale» (Cass. n. 14232 del 2017), «senza
che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì,
Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018);
— orbene, pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, per
come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata (pagg. 3 e
4) che in punto di effettività dei costi opera un non contestato
accertamento in fatto, la sentenza viola il sopra citato principio
giurisprudenziale là dove esclude l’integrale deducibilità delle spese di
sponsorizzazione documentate dalla società contribuente, comunque per un
importo inferiore a quello massimo previsto dal citato art. 90, sulla base di
valutazioni circa l’inerenza di quei costi, del tutto irrilevanti;
— all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza
impugnata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, con accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti;
— la controricorrente va condannata al pagamento in favore dei
ricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura
liquidata in dispositivo, mentre l’evoluzione giurisprudenziale in materia
giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali dei gradi di
merito;

3

rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
accoglie l’originario ricorso dei contribuenti. Condanna la controricorrente
al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre

compensi ed agli accessori di legge, compensando le spese dei gradi di
merito.
Così deciso in Roma il 07/06/2018

al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei

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