Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19557 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19557 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 19260-2007 proposto da:
CEV CS EDILI VENETI SCRL IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE P.T. P.I.01571070273, elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO ORESTE GIORGI 10, presso
lo studio dell’avvocato APPELLA ANTONIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARTELLATO LUIGINO MARIA;
– ricorrente contro

COMMERCIALE TECNOCERAMIC SRL IN PERSONA DEL SUO
LEGALE RAPP.TE P.T.;

Data pubblicazione: 26/08/2013

- intimata –

avverso la sentenza n. 869/2006 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 23/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO CHE HA CONCLUSO, PER
QUANTO DI RAGIONE, PER L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO.

D’ASCOLA;

Svolgimento del processo
Oggetto dell’odierno ricorso è la validità

della procura alle

liti utilizzata dal difensore della odierna ricorrente per
interporre appello avverso la sentenza del tribunale di Vicenza 11
giugno 1998.

società cooperativa) al pagamento della somma di circa 62 milioni
di lire in favore della srl Commerciale Tecnoceramic.
Con sentenza 23 maggio 2006 la corte d’appello ha dichiarato non
ammissibile l’appello, a causa della nullità non sanata della
procura apposta a margine dell’atto di citazione in appello, che
recava firma illeggibile del mandante.
CEV ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 3/5 luglio
2007.
Tecnoceramic è rimasta intimata.

Motivi della decisione
Accogliendo l’eccezione sollevata dall’appellata Tecnoceramic nel
costituirsi in grado di appello, la Corte lagunare ha rilevato che
parte appellata aveva eccepito l’invalidità della procura per
illeggibilità della firma apposta dalla persona che l’aveva
conferita; che parte appellante non aveva provveduto nell’udienza
successiva – alla quale non aveva partecipato – a documentare la
qualità e il potere di rappresentanza del soggetto che aveva
rilasciato la procura e che tardiva era stata la nota di deduzioni

n. -O D’Ascola rei

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Il tribunale aveva condannato la CEV (Consorzio edili veneti

presentata alla terza udienza del giudizio di impugnazione,
tenutasi il 24 gennaio 2000.
Ha osservato che anche la citazione di primo grado aveva tale
vizio e che nessuna eccezione era stata sollevata in proposito nel
giudizio di tribunale; che tuttavia ciò nulla toglieva alla

“nel giudizio di appello la verifica della identità e della
attualità della legittimazione” di chi si era qualificato
rappresentante legale della persona giuridica per la quale aveva
conferito procura.
Il ricorso svolge tre motivi, volti a dimostrare che la parte
appellante era validamente rappresentata in giudizio.
Assorbente è il secondo motivo che fa valere, con idoneo quesito,
come nell’atto di costituzione in giudizio in primo grado, la
procura fosse stata rilasciata al medesimo difensore anche per il
grado di appello, senza che fosse stata sollevata alcuna
eccezione, ditalchè non sussisteva più, neanche officiosamente,
la possibilità di contestare, sotto il profilo della illeggibilità
della firma, la validità della procura ad litem.
La censura è fondata.
Il caso è stato risolto da Cass. 1750/05, che ha ritenuto tardiva
la contestazione della qualita’ di rappresentante mossa per la
prima volta in grado di appello nei confronti di chi, quale organo
di una societa’, abbia conferito mandato a difensore per il primo
e secondo grado di un giudizio.

n. -O D’Ascola rei

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fondatezza dell’eccezione, perché vi era necessità di consentire

Successivamente sono intervenute le Sezioni Unite con sentenza
22398/07 che è così massimata: “Alla luce del principio secondo
cui non costituisce causa d’inammissibilità dell’atto di appello
l’indicazione in questo di una procura rilasciata con il medesimo
atto che risulti essere invalida, se il difensore sia munito di

gradi di giudizio) rilasciatagli in primo grado, laddove in tale
giudizio di prima istanza non sia stata proposta alcuna eccezione
circa il difetto di legittimazione processuale, la questione non
può essere riproposta in appello dall’appellata, né rilevata
d’ufficio dal giudice d’appello”.
La Corte si conforma a tale orientamento, dal quale non v’è
ragione per discostarsi.
All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza
impugnata.

La cognizione va rimessa ad altra sezione della Corte di appello
di Venezia per lo svolgimento del giudizio di appello,
erroneamente dichiarato inammissibile.
La Corte territoriale in sede di rinvio liquiderà anche le spese
di questo giudizio.
PQM

La Corte accoglie il ricorso,

cassa la sentenza e rinvia ad altra

sezione della Corte di appello di Venezia, che provvederà anche
sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della seconda
n. -O D’Ascola rei

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altra procura valida (anche per la proposizione dei successivi

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