Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19557 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19557 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sui ricorso iscritto al n. 11973/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

BASTA Francesco Vittorio, rappresentato e difeso, per procura speciale
in calce al controricorso, dagli avv.ti Giovanni RICHEYFI e Stefano
LUCHETTA ed elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Ezio
Tarantelli, n. 31, presso lo studio legale dei predetti difensori;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n. 2933/02/2016 della Commissione tributaria
regionale della CALABRIA, depositata 1’11/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Rilevato che:

contribuente, che replica con controricorso, per la cassazione della
sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR della Calabria, in
controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa
dall’amministrazione finanziaria a seguito di controllo formale della
dichiarazione relativa ad IVA per l’anno d’imposta 2007, aveva rigettato
l’appello dell’Agenzia delle entrate riconoscendo la detraibilità del credito
IVA che il contribuente aveva maturato nell’anno 2005 ma che aveva
omesso di riportare nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta
successivo;
— sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380

bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito
del quale il controricorrente ha depositato memoria;
—il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata;
Considerato che:
— con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, 19,
30, 54 bis e 55 d.P.R. n. 633 del 1972 e 8 d.P.R. n. 322 del 1998
sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere detraibile il credito
d’imposta in mancanza della prova, che avrebbe dovuto fornire il
contribuente, circa la sussistenza dello stesso;

2

— l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi nei confronti del

—con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. per avere la CFR omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con
cui aveva contestato, nel merito, la sussistenza del preteso credito IVA;
— i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente
connessi sono ammissibili e fondati e, conseguentemente, vanno accolti;

hanno affermato che «In caso di omessa presentazione della dichiarazione
annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la
consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco
operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non
tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da
profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero
raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi degli artt.
54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio
di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del
contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un
soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni
imponibili»; con la coeva sentenza n. 17757 dell’8/09/2016 le Sezioni
unite di questa Corte hanno precisato che «La neutralità dell’imposizione
armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di
dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza
d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per
un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è
sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia
rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso,
nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di
3

—le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 17758 del 2016

controllo foiiiiale automatizzato non può essere negato il diritto alla
detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che
si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati
ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili»;
— la CTR, nonostante la specifica contestazione mossa dall’Agenzia

in detrazione dal contribuente, ha omesso qualsiasi statuizione, in tal
modo trascurando di verificare la sussistenza del contestato diritto di
credito;
— le considerazioni svolte dal controricorrente nella memoria
depositata ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, ultima parte, c.p.c.,
inducono a precisare che, anche ove l’amministrazione finanziaria in sede
di accertamento con adesione avesse riconosciuto la sussistenza, anche
solo parziale, del credito IVA vantato dal contribuente — ma la circostanza
è stata affermata dalla CTP, la cui statuizione è stata impugnata sul punto
mentre nulla è detto al riguardo nella sentenza d’appello — è circostanza
del tutto irrilevante atteso che la formulazione di una proposta di
accertamento con adesione è volta all’adozione, da parte del Fisco, di un
atto unilaterale, privo di valenza transattiva, costituente esercizio di
potestà impositiva (Cass. n. 13907 del 2018) ed «il verbale di constatazione
di mancato accordo, intervenuto nel procedimento di definizione ex art.
12 del d.lgs. n. 218 del 1997, implica la mera presa d’atto del mancato
raggiungimento dell’accordo tra contribuente ed ufficio finanziario, e non,
invece, la rinuncia, da parte di quest’ultimo, a far valere le pretese
tributarie contestate» (Cass. n. 9659 del 2017);
— le suesposte considerazioni rendono evidente che la sentenza
impugnata è incorsa nelle contestate violazioni cosicché la stessa va
cassata in relazione ad entrambi i motivi dedotti, con rinvio al giudice a

4

delle entrate in ordine alla prova della sussistenza del credito IVA portato

quo per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità;

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione,

Così deciso in Roma il 23/05/2018
residente

LLO

DEPOSiTATo IN cANceLLERIA
Roma,

12 :4 116.2018

cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA