Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19557 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8051-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BAIAMONTE 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO BOVE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA PERNA;

– ricorrente –

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4769/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da S.G. avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di pensione di anzianità per cui aveva presentato istanza amministrativa all’Inps 11 luglio 2011.

La Corte, modificando la motivazione della sentenza impugnata, sosteneva che la domanda del signor M. non potesse essere accolta in quanto dall’estratto contributivo prodotto in atti non risultavano versati al 31/12/2010 n. 1820 contributi settimanali utili, necessari per ottenere la pensione di anzianità al 1 agosto 2011. Infatti anche con il compito delle 104 settimane, accreditate a seguito del ricorso amministrativo, risultavano accreditati n. 1783 contributi di cui 1419 della gestione lavoratori dipendenti, 58 per servizio militare, 104 per congedi e 202 per mobilità. Pertanto era del tutto legittimo il provvedimento emesso dall’Inps il 4/10/2011 (recte 24.10.2011) con cui era stato riconosciuto il diritto dell’appellante all’accesso al pensionamento.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.G. con tre motivi ai quali l’Inps ha resistito con controricorso.

Alle parti è stata notificata la proposta della relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o violazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per lesione dell’art. 112 c.p.c., da parte della Corte d’appello di Roma per non aver esattamente individuato il contenuto e la portata della domanda sottoposta alla sua cognizione, con conseguente nullità della sentenza impugnata in quanto la Corte d’appello non aveva considerato il riconoscimento delle 104 settimane contributive maturate dal ricorrente per il secondo congedo straordinario beneficiato per il figlio disabile, S.P., nel periodo compreso dal 17/3/2005 al 16/3/2007; settimane il cui compito determinava il raggiungimento del requisito delle 1820 settimane contributive alla data del 31/12/2010.

2.- Con il secondo motivo viene dedotto l’omesso esame della richiesta di ammissione della CTU e/o l’illegittimità della sentenza per motivazione apparente e/o illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 123, comma 1, n. 4, non contenendo l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e per il fatto di fondarsi su un ragionamento che non segue le regole della logica con conseguente nullità della sentenza e/o del procedimento decisorio.

3.- Con il terzo motivo viene dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte di merito minimamente pronunciata sulla domanda di revoca della condanna al pagamento delle spese di lite pronunciata in primo grado, versando il ricorrente nelle condizioni reddituali ex art. 152 disp. att. c.p.c..

4.- Il ricorso è fondato. Deve essere infatti considerato, anzitutto, che la Corte territoriale non ha risposto alla domanda del ricorrente il quale affermava e documentava (doc. 7 fascicolo di primo grado) di aver ottenuto il riconoscimento di ulteriori 104 settimane contributive per un secondo congedo straordinario beneficiato dal 17/3/2005 al 16/3/2007 per un diverso figlio disabile; maturando quindi complessivamente 4 anni di congedo straordinario e non 2 anni, pari a 208 settimane contributive; 2 anni per ciascun figlio disabile, 104 settimane per ciascun congedo straordinario.

4.- La sentenza impugnata si è limitata a giudicare legittimo il provvedimento dell’Inps del 24/10/2011 in cui risultano accreditate al ricorrente soltanto 104 settimane per congedi ma nulla dice del successivo provvedimento del 16/2/2012 con il quale si era proceduto al riconoscimento del secondo periodo di congedo straordinario e delle relative settimane di contributi.

5. Non si tratta nè di un travisamento di fatto, nè di un errore revocatorio. Semplicemente la Corte non ha considerato nè il fatto nè il documento di cui all’ulteriore provvedimento del 16/2/2012 con il quale era stato accreditato un secondo periodo di congedo straordinario. Si tratta perciò dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per come risulta anche dal contenuto del ricorso redatto in conformità al principio di autosufficienza

6.- Anche il terzo motivo è fondato siccome la Corte d’appello dà atto delle condizioni previste dalla legge per la irripetibilità delle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., omettendo però di pronunciarsi sulla domanda di revoca della condanna al pagamento delle spese di lite pronunciata in primo grado.

7.- Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito l’altro, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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