Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19557 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19557

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12081/2018 proposto da:

M.G., D.M.G., e S.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 46, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICO MARTINO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANLUIGI DI TIZIO;

– ricorrenti –

contro

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la propria sede in VIA

NAZIONALE 91, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA PATRIZIA

DE TROIA, e DONATO MESSINEO, dell’Avvocatura della Banca stessa;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6494/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Domenico Martino, difensore dei ricorrenti, che si

è riportato agi atti depositati ed ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato Donato Messineo, difensore della resistente, che si

è riportato agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I signori M.G., D.M.G. e S.R. hanno proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato la loro opposizione al provvedimento con cui la Banca d’Italia aveva loro inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 54.000 ciascuno, per addebiti riferibili alla loro pregressa attività di componenti del consiglio di amministrazione, i primi due, e di direttore generale, il terzo, della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. (banca sottoposta a procedura di amministrazione controllata, previo scioglimento dei relativi organi di amministrazione e controllo, in ragione della riscontrata debolezza dei sistemi di organizzazione e controllo).

La Corte capitolina ha rigettato tutti i motivi di opposizione degli odierni ricorrenti, ritenendo i medesimi responsabili delle contestate carenze nell’organizzazione e nei controlli interni, in violazione dell’art. 53, comma 1, lett. a) e b) e art. 127 T.U.B., delle Istruzioni di vigilanza – circolari nn. 229/99 e 263/06 e del Provvedimento del Governatore del 29.7.2009.

La Banca d’Italia ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 27 gennaio 2020, per la quale solo il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 144 T.U.B.; L. n. 689 del 1981, art. 14; L. n. 241 del 1990, art. 1; art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; deducono la nullità della sentenza; lamentano l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Nel mezzo di impugnazione si sostiene che l’impugnata sentenza riprodurrebbe acriticamente le difese della Banca d’Italia, senza alcuna effettiva disamina dei motivi di opposizione proposti dagli odierni ricorrenti; motivi che vengono testualmente riprodotti nel ricorso al fine di evidenziare come i loro contenuti sarebbero stati trascurati dalla Corte di merito.

Il motivo non può trovare accoglimento.

Esso veicola promiscuamente ed indistintamente doglianze relative al vizio di violazione di legge, alla pretesa nullità della sentenza ed al vizio di omesso esame di fatto decisivo.

Dev’essere esaminata per prima, in quanto potenzialmente assorbente, la doglianza relativa alla nullità della sentenza, fondata sull’assunto che la relativa motivazione consisterebbe in una mera riproduzione delle difese della Banca d’Italia. Per disvelare l’infondatezza di tale doglianza è sufficiente il richiamo al principio fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 642/15 (e successivamente ripreso da questa Seconda Sezione con la sentenza n. 22562/16) che, nel processo civile, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato. D’altra parte, come pure questa Corte non ha mancato di precisare, l’obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l’indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d’impugnazione (nei giudizi d’impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente – pur dovendoli prendere in considerazione – tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso (cfr. Cass. n. 12123/13).

Le denunce di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi sono poi da giudicare inammissibili, perchè, le prime, non specificano quale sarebbe la regula juris espressamente enunciata o implicitamente applicata dalla Corte territoriale che risulti in contrasto con le disposizioni di cui si lamenta la violazione (o con l’interpretazione di tali disposizioni ritenuta corretta dai ricorrenti) e, le seconde, non precisano quali sarebbero i fatti storici il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte territoriale, nè illustrano le ragioni della relativa decisività.

Il mezzo di impugnazione, in sostanza, si limita a riproporre in questa sede di legittimità i motivi di opposizione al provvedimento sanzionatorio sollevati davanti alla Corte di appello, in tal guisa sollecitando una revisione del merito inammissibile nel giudizio di cassazione.

Vanno qui ribaditi, al riguardo, i principi giurisprudenziali che concorrono a disegnare il modello di giudizio di legittimità accolto nel nostro ordinamento in termini incompatibili con l’ammissibilità di un mezzo di impugnazione formulato come quello un esame. In primo luogo, va ricordato che nel giudizio di legittimità non è consentito alla parte censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 7972/07). In secondo luogo va ribadito che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa; ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (cfr. Cass. n. 25332/14). Da ultimo va sottolineato che con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. 22478/18).

Con il secondo motivo, riferito ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto: art. 144 T.U.B.; L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 11; nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.. I ricorrenti lamentano l’omesso esame, da parte della Corte territoriale, del motivo di opposizione con cui essi avevano impugnato il provvedimento sanzionatorio per essersi la Banca d’Italia arrogata il potere di sindacare il merito delle scelte dell’impresa bancaria, sanzionando come illeciti amministrativi ragionevoli condotte imprenditoriali e gestionali.

Il motivo è inammissibile. Per un verso, infatti, i riferimenti della rubrica all’art. 114 T.U.B. ed L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 11, non risultano in alcun modo sviluppati nel corpo del motivo stesso, il quale quindi risulta, al pari del primo motivo di ricorso, carente della necessaria indicazione delle regole di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe applicato in contrasto con le disposizioni di cui si lamenta la violazione. Per altro verso la doglianza sulla mancata pronuncia in ordine ad una argomentazione difensiva (l’avere la Banca d’Italia erroneamente qualificato come illeciti, sulla base di una valutazione ex post, condotte dei ricorrenti riconducibili ad una ragionevole attività gestionale) è inammissibile in quanto, come chiarito da questa Corte con la sentenza n. 407/06, il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti, come nella specie, il rigetto.

Con il terzo mezzo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme di diritto art. 144 T.U.B., L. n. 689 del 1981, art. 11; art. 3 Cost. – violazione del principio di uguaglianza. I ricorrenti lamentano il carattere apodittico, perplesso e contraddittorio della motivazione sulla cui base la Corte di appello ha disatteso il motivo di opposizione con cui essi avevano dedotto la illegittimità del provvedimento sanzionatorio per carenza di specifiche motivazioni circa la gravità delle negligenze addebitate agli incolparti e circa l’incidenza, ai fini della graduazione delle sanzioni, dei rispettivi periodi di permanenza in carica.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha motivato il rigetto del motivo di opposizione con cui gli odierni ricorrenti si erano doluti della quantificazione della sanzione loro irrogata argomentando come la Banca d’Italia avesse commisurato tale sanzione alle dimensioni dell’intermediario, alla gravità delle irregolarità ed alle specifiche responsabilità degli incolpati. Tale motivazione non può definirsi nè apodittica, nè perplessa, nè contraddittoria; neppure può condividersi l’assunto dei ricorrenti secondo cui tale motivazione violerebbe il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 11, là dove esso fa riferimento ai criteri della personalità e delle condizioni economiche dell’incolpato, o il disposto dell’art. 144 T.U.B., là dove si evoca il principio di proporzionalità dell’art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza. La Corte territoriale fa, infatti, un riferimento espresso agli artt. 144 T.U.B. e L. n. 689 del 1981, art. 11 (vedi pag. 21, rigo 10, della sentenza), nè nel ricorso si formula una denuncia di omesso esame di fatto decisivo in relazione alle condizioni economiche dei ricorrenti (peraltro nemmeno specificate nel mezzo di impugnazione, che si limita ad indicare la pagina del ricorso introduttivo del giudizio di merito in cui tali condizioni sarebbero state evidenziate alla Corte territoriale). La censura, in sostanza, attinge senza, tuttavia, denunciare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’apprezzamento di fatto operato dalla Corte territoriale sulla congruità della sanzione irrogata dall’Organo di vigilanza. D’altra parte, va qui ricordato il principio, già espresso da questa Corte nella sentenza n. 9126/17, con specifico riferimento alle sanzioni previste dal T.U.F., che nel procedimento di opposizione il giudice ha il potere discrezionale di quantificare l’entità della sanzione, entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, quali la gravità della violazione, la personalità dell’agente e le sue condizioni economiche.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.000, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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