Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19556 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 19556 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 470-2010 proposto da:
TEMPESTI VALENTINO TMP VNT 28L11 G731I, elettivamente
domiciliato in ROMA, Piazza Benedetto Cairoli 6, presso lo studio
dell’avvocato MARTINI ROBERTO, che lo rappresenta e difende,
come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
NICOLINI CLARA MARIA, RUBINI UMBERTO, RUBINI
ISOLA;

– intimati e nei confronti di
MONTANELLI BRUNO MNTBRN29TO2C529I, VEZZOSI
PIERO VZZPRI43D02C529V

nonché di

%19//3

Data pubblicazione: 26/08/2013

VERDEMARE SRL IN LIQUIDAZIONE,

e sul ricorso incidentale proposto da
VEZZOSI PIERO VZZ PRI 43D02 C529V, MONTANELLI
BRUNO MNT BRN 29T02 C529I, elettivamente domiciliati in Roma,
Via Cicerone 49, presso lo studio dell’avvocato PASTACALDI

MARCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BENVENUTI SERGIO, come da procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro
NICOLINI CLARA MARIA, RUBINI UMBERTO, RUBINI
ISOLA;

– intimati e nei confronti di
TEMPESTI VALENTINO TMPVNT28L11G731I,

nonché di
VERDEMARE SRL IN LIQUIDAZIONE

– intimati avverso la sentenza n. 1085/2009 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA, depositata 11 03/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/04/2013 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’Avvocato Marco Pastacaldi per Montanelli-Vezzosi, che si
riporta agli atti e alle conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Lucio Capasso, che
conclude per il rigetto dei ricorsi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ric. 2010 n. 00470 sez. 52 – ud. 09-04-2013

-2-

d

1. Valentino Tempesti impugna con ricorso principale la sentenza 1085
del 2009 della corte d’appello di Genova. Propongono ricorso
incidentale avverso la medesima decisione Bruno Montanelli e Piero
Vezzosi. H primo ricorrente articola nove motivi i secondi ne
deducono dieci. Gli odierni ricorrenti sono tutti soccombenti in

entrambi i gradi di giudizio rispetto alla domanda proposta nei loro
confronti da Cesare Rubini, dante causa degli odierni intimati.
2. In fatto, e per quanto ancora interessa in questa sede, Cesare Rubini
il 9 settembre 1977 aveva stipulato un preliminare per l’acquisto di un
terreno dall’Opera Pia degli Ospizi Marini di Erette; il giorno
successivo, 10 settembre, aveva promesso di vendere il medesimo
terreno ai signori Tempesti, Montanelli e Vezzosi. Il 29 novembre
1979 (oltre 2 anni dopo) le parti di quest’ultimo preliminare, con
aggiunta in calce a quest’ultimo, stipulavano il patto di affidare alla ditta
Cesare Rubini, a parità di prezzi commerciali, la costruzione di un
complesso immobiliare sul terreno in questione. Nel 1980 seguiva la
vendita del terreno in favore della Versilia Immobiliare (indicata dai
promittenti acquirenti). Successivamente, nel 1985 il terreno veniva
trasferito alla società Verderame. Nel 1987 il Rubini diffidava i signori
Tempesti, Montanelli e Vezzosi a rispettare il patto di preferenza e nel
1990 dava inizio all’azione giudiziale nella quale chiedeva
l’adempimento (e in subordine il risarcimento del danno) dell’obbligo
assunto. La costruzione veniva realizzata da altra ditta con inizio lavori
nel 1987.
3. Il Tribunale di Massa dichiarava con sentenza parziale n. 358 del
2002 che l’ingegner Rubini aveva diritto all’appalto e che il recesso
unilaterale dei convenuti Tempesti, Montanelli e Vezzosi era illegittimo
e successivamente, con sentenza definitiva 949 del 2007, espletata
CTU, condannava i convenuti in solido a corrispondere agli eredi
Ric. 2010 n. 00470 sez. 52 – ud. 09-04-2013

-3-

tz

Rubini (essendo Cesare Rubini nel frattempo deceduto) la somma di €
192.914.
4. L’appello principale proposto da Valentino Tempesti e quello
incidentale di Vezzosi e Montanelli venivano rigettati. L’immobiliare
Verdemare, subentrata all’immobiliare Versilia, non si costituiva e

4.1 La Corte di Genova, quanto all’appello del Tempesti, respingeva il
primo motivo rilevando che, contrariamente a quanto dedotto
dall’appellante, Cesare Rubini aveva proposto la domanda subordinata
di risarcimento del danno per violazione del patto di prelazione
convenzionale. Tale domanda era stata correttamente interpretata ed
accolta perché era stato accertato che “nessuna comunicazione venne mai
formulata dagli appellanti in relcqione alla chiara clausola liberamente stipulata”.
Rigettava la Corte territoriale anche il secondo motivo quanto al venir
meno dell’accordo in questione per aver cessato dal 1983 l’ingegner
Rubini di essere titolare della ditta “Edil Tirreno”, così che egli non
sarebbe stato in grado di eseguire i lavori previsti dal contratto
ne11987, epoca nella quale furono iniziali i lavori di costruzione da altra
ditta. Ciò perché le qualificate testimonianze acquisite erano nel senso
che il Rubini sarebbe certamente stato in grado di eseguire l’opera
avendone le capacità e non essendo state dimostrate le affermate
difficoltà economiche dell’ingegnere anche quanto alla possibilità di
accedere ad una linea di credito per finanziare l’opera. Anche il terzo
motivo, relativo al difetto di legittimazione passiva del Tempesti,
veniva respinto in quanto l’acquisizione del terreno da parte
dell’Immobiliare Versilia non aveva fatto venir meno il patto del 29
novembre 1979, non riportato nel contratto definitivo perché
costituente accordo diverso e distinto dalla vendica del terreno.
Parimenti veniva respinto il quarto motivo circa le modalità seguite per
Ric. 2010 n. 00470 sez. 52 – ud. 09-04-2013

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veniva dichiarata contumace.

la determinazione del danno, posto che la CTU era indispensabile, per
le necessarie competenze tecniche, per l’accertamento del guadagno
medio realizzabile per l’opera in questione, parametro questo utilizzato
per individuare la misura del riconosciuto danno. Inoltre la CTU
risultava condivisibile anche rispetto alle osservazioni critiche

4.2 Quanto all’appello incidentale Vezzosi-Montanelli, la Corte
territoriale rigettava il primo morivo relativo alla inesistenza e/o
inefficacia di un diritto di preferenza a favore del Rubini

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