Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19556 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19556 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8667/2017 RG. proposto da:

CAROLI Roberto, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al
ricorso, dall’avv. Emanuele SQUARCIA ed elettivamente domiciliato in
Roma, alla via G. Avezzana, n. 6, presso lo studio legale del predetto
difensore;

– ricorrente contro

COMUNE di OSTIGLIA

in persona del Sindaco in carica,

rappresentato e difeso, dall’avv. Marco ZANASI ed elettivamente
domiciliato in Roma, alla via Monte Zebio, n. 37, presso lo studio legale
degli avv.ti Marcello FURITANO e Cecilia FURITANO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n. 4974/67/2016 della Commissione tributaria
regionale della LOMBARDIA, Sezione staccata di BRESCIA, depositata il
26/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/05/2018 dal Consigliere Lucio

Luc:10nm

— che, in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di
accertamento ai fini ICI per gli anni d’imposta 2010 e 2011, emessi dal
Comune di Ostiglia nei confronti di Roberto Caroli, per disconoscimento
dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, la
CTR rigettava l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza
di primo grado, sostenendo che il medesimo, proprietario di due unità
immobiliari siti in comuni diversi ed avendo la residenza anagrafica
nell’immobile sito nel comune di Cremona (fino al 31/12/2015), non
aveva fornito prova adeguata per superarre gli elementi presuntivi forniti
dall’ente impositore (pagamento della tassa rifiuti per l’immobile di
Cremona ed indicazione della dimora abituale in tale comune effettuata ai
fini del censimento ISTAT), da cui emergeva che lo stesso dimorava
abitualmente nell’immobile di sua proprietà sito nel comune di Cremona;
—che avverso la predetta statuizione il ricorrente propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Ente intimato con
controricorso;
— che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.
380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata;
CONSIDERATO
—che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata
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RILEVATO

per difetto assoluto di motivazione, in violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs.
n. 546 del 1992, è infondato e va rigettato;
— che, invero, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha
affermato che «ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella
duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente,

da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi
senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo
ragionamento» (Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del
2017); ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso in esame, in quanto la
CTR ha esposto in motivazione una chiara ratio decidendi;
— che con riferimento alle ipotesi di rinvio per relationem alla sentenza
di primo grado, questa Corte (cfr. Cass. n. 22022 del 2017) «ha
ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a
condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma
valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro,
univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), specificando che il
giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della
pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione
proposti (Cass. sez. V, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf.
ex multis, Cass. sez. V, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11,
979/09, 13937/02), sicché deve considerarsi nulla — in quanto meramente
apparente — una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare
che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia
pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di
gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni
difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis

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quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi

Cass. sez. V, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05,
13990/03,3547/02)»;
—che a tali ipotesi non è riconducibile la sentenza qui vagliata, in cui i
giudici di appello hanno specificamente indicato gli elementi presuntivi
posti dall’ente comunale a base degli atti impositivi e dato espressamente

luce del rilievo che il contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea
a superare tali presunzioni ed ad assolvere all’onere probatorio, sul
medesimo incombente, di avere diritto all’agevolazione fiscale;
— che con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 144 cod. civ. e 8, comma 2, d.lgs.
n. 504 del 1992, sostenendo che la CTR aveva negato l’agevolazione
fiscale prevista dal citato art. 8 ignorando le prove documentali fornite e il
disposto di cui all’art. 144 cod. civ;
— che il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, sotto lo
schermo della violazione di legge, richiede a questa Corte una non
ammissibile (anche alla stregua della nuova formulazione del vizio
motivazionale di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.) rivalutazione delle
risultanze processuali sulla base delle quali i giudici di appello hanno
escluso che il ricorrente potesse beneficiare dell’agevolazione di cui si
discute;
—che, pertanto, così come formulata, la censura incorre nel profilo di
inammissibilità conseguente all’ontologica incompatibilità tra i due vizi di
legittimità (error in indicando e vizio motivazionale), ripetutamente affermata
da questa Corte, in considerazione del diverso oggetto dell’attività del
Giudice cui si riferisce la critica: attività interpretativa della fattispecie
normativa astratta, nel primo caso, ed attività valutativa della fattispecie
concreta emergente dalle risultanze probatorie, nel secondo caso (cfr.
Cass. n. 6224 del 2002, n. 15499 del 2004, n. 10295 del 2007, n. 16698 del
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atto che gli stessi erano idonei a supportare la pretesa impositiva anche alla

2010, n. 10385 del 2005, n. 9185 del 2011, n. 8315 del 2013, n. 195 del
2016, n. 19188 del 2016); alla stregua di tale riqualificazione della censura,
la stessa incorre nel profilo di inammissibilità di cui all’art. 348-ter, comma
5, c.p.c. di c.d. “doppia conforme”, (applicabile, ai sensi dell’art. 54,
comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla 1. n. 134 del

di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 —
Cass. n. 26774 del 2016 e n. 11439 del 2018);
— che, inoltre, il motivo è anche privo di autosufficienza in quanto il
ricorrente, pur deducendo di aver «ampiamente dimostrato che […] dimori
abitualmente con la propria famiglia» presso l’abitazione di Ostiglia
(ricorso, pag. 8), omette di riprodurre il contenuto degli atti o documenti
da cui ciò emergerebbe e, persino, di specificarli nel ricorso;
— che, in sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro
1.415,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle
spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma 11 23/05/2018

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………………..

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2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione

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