Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19556 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29084-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 770/2017 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- All’esito del ricorso proposto ex art. 445 bis c.p.c. da V.G., il consulente tecnico accertava la sussistenza dei requisiti sanitari utili per il pieno riconoscimento dei benefici richiesti in atti (invalidità complessiva del V. pari al 74%).

2.- L’Inps, a seguito di contestazione alle conclusioni peritali, proponeva opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, deducendo l’insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento delle prestazioni oggetto di lite non potendosi evidenziare in capo al V. le condizioni di legge per godere dei benefici richiesti.

3.- Il Tribunale di Messina rilevava che la documentazione in atti e le risultanze peritali acquisiti non lasciassero dubbi sulla piena sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento del diritto all’assegno mensile di invalidità e di ogni altro beneficio socio-assistenziale correlato alla riconosciuta invalidità di grado percentuale pari al 74%.

4.- Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato cui V.G. non ha opposto attività difensiva.

5.- E’ stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- col primo motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 118 del 1971, art. 13, anche nel testo sostituito dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, degli artt. 414 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., per aver il giudice dichiarato il diritto del ricorrente all’assegno L. 17 agosto 1971, n. 100, ex art. 13, sulla base unicamente delle risultanze della CTU medico legale espletata, ma senza aver accertato la sussistenza degli ulteriori requisiti extra sanitari di legge per la richiesta prestazione (mancato svolgimento di attività lavorativa, requisito reddituale) che il ricorrente non ha provato in sede di ricorso per ATP, nè successivamente del giudizio ordinario.

2.- Col secondo motivo il ricorso dell’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13,per aver il giudice dichiarato il diritto alla prestazione decorrente dalla data della domanda, in violazione delle nonne indicate.

3.- Il ricorso è fondato.

In proposito ha affermato questa Corte (ordinanza n. 22721 del 09/11/2016; sentenza n. 8932/2015) che il giudizio ex art. 445 c.p.c., per sua natura rivolto all’accertamento del requisito sanitario, ammette anche, per motivi logici e di economia processuale, la verifica della competenza per territorio, del presupposto processuale della previa domanda amministrativa e della tempestiva proposizione del ricorso, oltre che dell’interesse ad agire; tali questioni, una volta che il procedimento sia proseguito comunque con l’accertamento del requisito sanitario richiesto per il godimento del beneficio indicato, possono essere indicati dall’INPS – che ha dichiarato di contestare le conclusioni del ctu onde impedire l’omologa dell’accertamento effettuato dal CTU anche nella fase di opposizione, aperta da ricorso col quale a termini dell’art. 445 c.p.c., comma 6, la parte “specifica” a pena di inammissibilità i motivi della contestazione.

4.- Inoltre di recente è stato pure precisato di recente (Sez. L -, Sentenza n. 27010 del 24/10/2018) che “nelle controversie in materia di invalidità’ civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonchè di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., u.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicchè quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”.

5.- Nel caso di specie la sentenza del tribunale di Messina, pur avendo attenuato che l’Istituto avesse contestato la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione, non ha nemmeno acquisito prova di tali requisiti e ciononostante ha riconosciuto – sulla base del solo requisito sanitario – il diritto di V. a godere di ogni beneficio socio-assistenziale correlato alla percentuale di invalidità del 74% senza in realtà accertare l’esistenza dei requisiti socio economici.

6.- Il ricorso va perciò accolto; la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa al giudice indicato in dispositivo il quale nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra richiamati e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità; avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allo stesso tribunale in persona di un diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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