Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19556 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19556

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7648/2018 proposto da:

C.N.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DARDANELLI 15, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PASCUCCI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MATTEO CERUTI,

CLAUDIO MARUZZI;

– ricorrente –

contro

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la propria sede in VIA

NAZIONALE 91, rappresentata e difesa dagli avvocati FLAVIA SFORZA, e

GIUSEPPE TISCIONE, dell’Avvocatura della Banca stessa;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per la parziale inammissibilità e,

in subordine, il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Giuseppina Zannini, con delega depositata in udienza

dall’avvocato Franco Pascucci, difensore del ricorrente, che ha

chiesto di riportarsi agli atti depositati;

udito l’Avvocato Giuseppe Tiscione, difensore della resistente, che

si è riportato agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Dott. C.N.F.A. ha proposto ricorso, sulla scorta di nove motivi, per la cassazione del decreto della Corte di appello di Roma che ha rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento con cui la Banca d’Italia gli aveva inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 30.000 per illeciti amministrativi riferibili alla sua pregressa attività di componente, dal 27.4.10 al 29.8.11, e, da tale ultima data, di presidente, del consiglio d’amministrazione della Intermedia Credito s.p.a. – ECLA; più, precisamente, la sanzione di Euro 20.000,00 per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni e la sanzione di Euro 10.000,00 per il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo della società.

La Corte territoriale ha rigettato tutti i motivi di opposizione dell’odierno ricorrente, ritenendo il medesimo responsabile degli illeciti contestagli.

La Banca d’Italia ha depositato controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 27 gennaio 2020, per la quale solo il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4) e art. 145, comma 7, T.U.B., lamentando il silenzio dell’impugnato decreto sui documenti da lui prodotti (estratti dei verbali del consiglio di amministrazione della banca) e sulla prova testimoniale.

Nel mezzo di impugnazione si argomenta che dai suddetti documenti, così come dalle circostanze oggetto dei capitoli di prova di cui era stata chiesta l’ammissione, sarebbe emerso l’adempimento degli obblighi di vigilanza gravanti sul Dott. C.N.; cosicchè la mancata considerazione di tali risultanze, non sorretta da alcuna motivazione, violerebbe tanto il disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), sull’obbligo di motivazione dei provvedimento giurisdizionali quanto il disposto dell’art. 145, comma 7, T.U.B. sui poteri istruttori della corte di appello.

Il motivo va disatteso tanto con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, quanto con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 145 T.U.B..

Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che la motivazione del decreto impugnato dà chiaramente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione – individuate, in un contesto di conclamata criticità della gestione aziendale, nell’obbligo di agire informato dei consiglieri di amministrazione, ancorchè privi di deleghe – cosicchè essa non può reputarsi nè inesistente nè apparente, ma rispetta il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. n. 23940/17); va qui peraltro ribadito il principio che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (cfr. Cass. n. 22801/09).

Sotto il secondo profilo è sufficiente rilevare che l’art. 145, comma 7, T.U.B. assegna al giudice il potere di valutare la rilevanza dei mezzi di prova dedotti dalle parti e la necessità di disporre di ufficio l’ammissione di mezzi di prova non dedotti dalle parti. Le modalità con cui detto potere venga esercitato non possono, dunque, essere censurate sotto il profilo della violazione di tale disposizione; violazione che potrebbe ravvisarsi esclusivamente in una affermazione, non contenuta nel decreto impugnato, con cui si negasse il potere di disposizione ufficiosa dei mezzi di prova.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’azione positiva esercitata dall’amministratore privo di deleghe, idonea a dimostrare il suo adempimento all’obbligo di agire informati. Tale azione positiva, si argomenta nel mezzo di ricorso, sarebbe desumibile dai verbali del consiglio di amministrazione della banca prodotti in giudizio e dalla prova testimoniale di cui era stata inutilmente chiesta l’ammissione, ossia da quelle deduzioni istruttorie in ordine alle quali nel primo motivo di ricorso si lamenta l’assoluta carenza di motivazione.

Il motivo va giudicato inammissibile, perchè ciò di cui lamenta l’omesso esame, vale a dire “l’assolvimento del dovere di agire informati da parte del ricorrente” (così pag. 21 del ricorso, terzultimo capoverso), non è un fatto storico, bensì un giudizio, avente ad oggetto la corrispondenza tra il comportamento prescritto dalla norma (la cui individuazione costituisce l’esito di un giudizio di diritto) e quello posto in essere dalla parte nella realtà storica (il cui accertamento costituisce l’esito di un giudizio di fatto). Per contro, come chiarito da questa Corte con l’ordinanza n. 27415/18, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); deve dunque trattarsi di un fatto storico – vale a dire, nel caso di specie, di una specifica condotta riferibile all’attività amministrativa del Dott. C.N., quale, ad esempio, un voto, una dichiarazione a verbale, la presentazione di una mozione o di un emendamento, una richiesta o una disposizione rivolta agli uffici della banca – che il ricorrente aveva l’onere di specificare nel mezzo di impugnazione in esame. Tale onere non è stato assolto, essendosi il ricorrente limitato a trascrivere taluni stralci di verbali consiliari e taluni capitoli di prova testimoniale senza specificare quali sarebbero i fatti, dagli stessi desumibili e dotati del requisito della decisività, che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare; così investendo la Corte di Cassazione dell’inammissibile richiesta di individuare essa, nel materiale istruttorio acquisito alla causa, il fatto o i fatti decisivi che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare. La doglianza risulta quindi, in definitiva, irrimediabilmente difforme dal paradigma fissato nel vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, alla cui stregua, come pure precisato nella citata Cass. 27415/18, l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia la violazione del combinato disposto dell’art. 2381 c.c., comma 3 e art. 2392 c.c., per omessa applicazione del corretto criterio normativo di valutazione della responsabilità degli amministratori privi di delega, rappresentato dal dovere di agire informati, non più dall’obbligo di vigilanza. Nel motivo il ricorrente – rimarcando nuovamente la censura circa il mancato esame, da parte della Corte territoriale, degli elementi da lui offerti per dimostrare la correttezza del proprio operato – assume che la Corte di appello avrebbe sostanzialmente trascurato le modifiche alla disciplina dell’attività dei componenti degli organi amministrativi delle società recate dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, ponendo a fondamento della propria decisione il mancato adempimento del Dott. C.N. ad un (non più esistente) dovere di vigilanza, invece che al dovere, previsto dal testo vigente degli artt. 2381 e 2392 c.c., di agire informati.

Il motivo, ancorchè formulato esclusivamente sotto il profilo del vizio di violazione di legge, contiene in realtà una duplice censura. In esso, infatti, il Dott. C.N. per un verso lamenta che la Corte d’appello avrebbe “omesso di considerare gli elementi offerti dal ricorrente a dimostrazione della correttezza del proprio operato” (pagina 23, ultime due righe, del ricorso); per altro verso lamenta che la Corte d’appello avrebbe fornito un’interpretazione della disciplina dell’attività degli amministratori delle società erroneamente ancorata al vecchio testo degli artt. 2381 e 2392 c.c., ponendo a carico del ricorrente un obbligo di vigilanza non contemplato dal nuovo art. 2381 c.c..

Il primo profilo di censura va giudicato inammissibile, in quanto risulta ultroneo rispetto alla denuncia di violazione di legge veicolata nel motivo, giacchè esso si risolve in una doglianza di merito (sostanzialmente reiterativa, peraltro, di quella già proposta con il secondo mezzo di impugnazione).

Il secondo profilo di censura va, invece, disatteso, risultando il dictum del decreto impugnato allineato alla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Se infatti, in linea generale, è stato affermato che, in virtù della modifica dell’art. 2392 c.c., avvenuta a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, gli amministratori privi di deleghe (cd. non operativi) non sono più sottoposti ad un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il loro dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (in questi termini Cass. 17441/16), va tuttavia considerato, per contro, che, nell’ordinamento sezionale del credito, il dovere di agire informati si connota con caratteristiche di particolare incisività, perchè si inscrive in una sfera di responsabilità dell’amministratore che non è soltanto quella, di natura contrattuale, di cui il medesimo è gravato nei confronti dei soci della società ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo è gravato nei confronti dell’Autorità di vigilanza. Questa Corte, infatti, non ha mancato di sottolineare che, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonchè dell’organizzazione societaria e dei controlli interni, del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, lett. b) e d) e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999 (e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione delle società bancarie, che riguardano l’intero organo collegiale e, dunque, anche i consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l’evento dannoso, sicchè rispondono del mancato utile attivarsi (cfr. Cass. 22848/15).

Nelle sentenze nn. 2737/13, 5606/19 e 24851/19 si è poi ulteriormente precisato che, in tema di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 144, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dall’art. 2381 c.c., commi 3 e 6 e art. 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacchè anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del “business” bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Ne consegue che il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell’art. 2392 c.c., comma 2, che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile della violazione commessa quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La censura in esame va quindi, conclusivamente, disattesa.

Con il quarto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione dell’art. 27 Cost. e della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 3 e si lamenta l’apparenza della motivazione concernente il rigetto della doglianza con cui il Dott. C.N. aveva lamentato la violazione del principio generale del carattere personale della responsabilità per l’illecito e dell’obbligo di contestazione specifica. Tale motivazione, ad avviso del ricorrente, sarebbe meramente apparente in quanto – a fronte della sua doglianza secondo cui le contestazioni mossegli dalla Banca d’Italia erano formulate in termini così generici da impedire di comprendere quali fossero le condotte antigiuridiche a lui addebitate, quali disposizioni normative risultassero specificamente violate da tali condotte e, in definitiva, perchè egli avrebbe violato le disposizioni richiamate nel provvedimento sanzionatorio (art. 107, comma 2, T.U.B. e la Circolare recante Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale) – la Corte di appello si sarebbe limitata a considerazioni del tutto generiche, senza entrare nel merito del motivo di opposizione. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte capitolina non abbia specificamente risposto alla sua doglianza in ordine alla mancata riconduzione delle condotte contestate dall’Organo di vigilanza ad una espressa disposizione normativa.

Anche il quarto motivo va disatteso. Il tema della mancata tipizzazione normativa delle condotte contestate all’odierno ricorrente è ricompreso nella complessiva censura di difetto di specificità della contestazione al medesimo mossa con l’impugnato provvedimento sanzionatorio; tale censura è stata motivatamente disattesa sul rilievo che le condotte contestate dall’opponente erano state da costui pienamente comprese, tanto che egli si era difeso compiutamente sui vari addebiti (vedi pag. 6, p. 4, dell’impugnato decreto). D’altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, (Cass. 25509/14).

Con il quinto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione della L. n. 262 del 2005, art. 24, comma 1 – 3 e della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 10 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo alla dedotta inosservanza dell’obbligo di contestazione specifica, dell’obbligo di motivazione e della lesione del diritto al contraddittorio, con riferimento all’addebito di responsabilità riferito all’art. 2381 c.c., comma 3 e art. 2392 c.c.. Nel mezzo di ricorso si argomenta che la Corte romana avrebbe errato nel desumere la esaustività delle contestazioni mosse dalla Banca d’Italia al Dott. C.N. dalla completezza delle difese da quest’ultimo spiegate in sede giudiziale; secondo il ricorrente, infatti, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto rilevare come la Banca d’Italia, omettendo qualunque riferimento al disposto degli artt. 2381 e 2392 c.c., tanto nell’atto di contestazione quanto nel provvedimento sanzionatorio si fosse sottratta all’obbligo di motivare i propri atti e di garantire il diritto dell’incolpato al contraddittorio procedimentale.

Il motivo è inammissibile perchè lamenta che la Corte di appello avrebbe omesso di rilevare la violazione, da parte della Banca d’Italia, delle garanzie del contraddittorio procedimentale – con particolare riguardo al difetto di specificità della contestazione dell’illecito (per non essere la stessa riferita alla violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c.) – senza precisare, nel corpo del motivo, se ed in quali termini l’omessa contestazione, nell’ambito della procedura sanzionatoria, della violazione, da parte dell’incolpato, degli obblighi sul medesimo gravanti ai sensi degli artt. 2381 e 2392 c.c., fosse stata dedotta come specifico motivo di opposizione al provvedimento sanzionatorio (nel riepilogo dei motivi di opposizione che si legge alle pag. 4 e 5 del ricorso, può aggiungersi, non si fa cenno ad una specifica doglianza avente ad oggetto l’omissione, da parte dell’Autorità di vigilanza, della contestazione all’incolpato di aver violato gli obblighi di cui agli artt. 2381 e 2392 c.c.); è jus receptum, d’altra parte, che, per il carattere impugnatorio del procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, comune anche ai procedimenti di opposizionta sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, i motivi dell’opposizione delimitano il thema decidendum (tra le tante, Cass. 27909/18).

Con il sesto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 107, comma 3, T.U.B. e la violazione del combinato disposto dell’art. 2381 c.c., comma 3 e art. 2392 c.c., nonchè l’omessa applicazione del corretto criterio normativo di valutazione della responsabilità degli amministratori privi di delega.

Nel motivo vengono sviluppate tre distinte censure.

Sotto un primo profilo, il ricorrente argomenta che, all’epoca in cui egli assunse la presidenza del consiglio d’amministrazione della banca (29 agosto 2011), il vigente testo dell’art. 107, comma 3, T.U.B. non contemplava più obblighi informativi degli intermediari nei confronti della Banca d’Italia.

Sotto un secondo profilo il ricorrente argomenta che, comunque, il previgente testo dell’art. 107, comma 3 T.U.B. contemplava a carico dell’intermediario un obbligo informativo non assoluto, bensì subordinato alla indicazione di termini e di modalità da parte della Banca d’Italia; indicazione che erroneamente, si sostiene nel motivo, la Corte territoriale aveva ritenuto di ravvisare nella missiva dell’Organo di vigilanza n. 258397 del 6.10.2009.

Sotto un terzo profilo si deduce che non potrebbe farsi carico ad un amministratore privo di deleghe dell’adempimento degli obblighi informativi eventualmente gravanti sull’intermediario.

Nessuna di tali censure può trovare accoglimento.

Quanto alla prima censura, il Collegio rileva che l’intera vicenda risulta disciplinata dal testo del T.U.B. anteriore alle modifiche recate al relativo Titolo V del TUB dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141. Tali modifiche infatti – per il disposto del D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 10, comma 8, sono entrate in vigore solo dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione (vale a dire l’11.7.2015, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito della Banca d’Italia della circolare n. 288 del 3.4.15, contenente le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari). Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente sostiene l’assunto che il testo del Titolo V del T.U.B. recato dal D.Lgs. n. 141 del 2010, sarebbe entrato in vigore contestualmente all’entrata in vigore di detto D.Lgs. (il 19 settembre 2010), richiamando, a suffragio dell’assunto, il tenore del D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 10, comma 8, che, nel testo originario, disponeva “Nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29, e le altre disposizioni emanate dalle Autorità ai sensi delle norme previgenti.”. Tale argomentazione, tuttavia, non può trovare accoglimento, giacchè trascura il rilievo che il testo del D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 10, comma 8, è stato modificato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, art. 7, comma 4, con effetto retroattivo (si veda del medesimo D.Lgs. n. 218 del 2010, art. 16, rubricato “Ulteriori modifiche al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141”, il cui comma 8, prima alinea, recita “le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141”) e che il nuovo testo del D.Lgs. n. 141 del 2010, art. 10, comma 8, recita, per quanto qui interessa: “Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente D.Lgs., le norme del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, abrogate o sostituite dal presente D.Lgs. e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi l’art. 132, comma 1, artt. 133, 139, 140 e art. 144, commi 1 e 2, e ad eccezione dell’art. 113, art. 132, comma 2, art. 155, commi 2 e 5”.

Quanto alla secondo censura, è sufficiente considerare che l’art. 107, comma 3, T.U.B., nel testo ratione temporis applicabile, poneva a carico dell’intermediario l’obbligo di inviare alla Banca d’Italia, “con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonchè ogni altro dato e documento richiesto”; correttamente, quindi, la Corte capitolina ha ritenuto che l’inottemperanza alla richiesta di “sistematico flusso informativo”, formulata nei confronti dell’intermediario con la lettera n. 258397 del 6.10.2009, integrasse una violazione di tale disposizione. Il previgente testo dell’art. 107, comma 3, T.U.B., con l’inciso “nonchè ogni altro dato e documento richiesto” faceva infatti obbligo agli intermediari di corrispondere a qualunque richiesta di dati e documenti proveniente dall’Organo di vigilanza, anche quando le modalità e le tempistiche della relativa risposta non fossero rigidamente prefissate e periodizzate.

Quanto alla terza censura è sufficiente richiamare il principio espresso in Cass. n. 24851/19, già citata nell’ambito dell’esame del terzo mezzo di ricorso, alla cui stregua anche il consigliere non esecutivo delle società bancarie, essendo compartecipe delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, è solidalmente responsabile della violazione commessa, quando non intervenga al fine di impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Con il settimo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’attività informativa svolta da Intermedia Credito in ottemperanza ai rilievi contenuti nella lettera di Banca d’ Italia n. 258397 del 6.10.2009. Secondo il ricorrente la Corte territoriale, nel ritenerlo responsabile per l’omessa informazione alla Banca d’Italia, non avrebbe tenuto conto dei fatti “esplicitati nelle controdeduzioni che Intermedia Credito S.p.A, anche a nome del Dott. C.N., ha inoltrato a BdI in data 8 giugno 2012”; controdeduzioni un cui stralcio è trascritto alle pagg. 32 e segg. del ricorso per cassazione.

Il motivo è inammissibile, perchè si risolve in una sollecitazione alla rilettura, in sede di legittimità, della documentazione acquisita al processo in sede di merito. Come già sopra precisato in sede di esame del secondo motivo di ricorso, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si sostanzia nell’omesso esame di un fatto, non nell’omesso esame di un documento o, in generale, di una risultanza istruttoria (cfr. Cass. 27415/18, citata); donde il vizio di specificità del motivo, reso palese dalla formula con cui il ricorrente esprime la propria doglianza alla pag. 34, secondo capoverso, del ricorso (“se la corte avesse valutato il contenuto delle controdeduzioni prodotte dal ricorrente, senz’altro sarebbe pervenuta a conclusioni diverse…”).

Con l’ottavo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si denuncia la violazione del combinato disposto dell’art. 2381 c.c., comma 3 e art. 2392 c.c. e si lamenta l’omessa applicazione del corretto criterio normativo di valutazione della responsabilità degli amministratori privi di delega. Con questo motivo il ricorrente insiste nella tesi che la Corte di appello avrebbe violato le suddette disposizioni nell’ascrivere agli amministratori privi di delega un obbligo di vigilanza invece che un, più limitato, obbligo di agire informati.

Il motivo è sostanzialmente riproduttivo della seconda doglianza, quella in jure, sviluppata nel terzo mezzo di ricorso e, al pari di quella, va rigettato; come sopra chiarito, infatti, il dictum dell’impugnato decreto – là dove postula un “dovere di vigilanza e di intervento attivo in capo a ciascun amministratore” (pag. 5, primo capoverso) – è conforme alla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, ai principi espressi in Cass. n. 24851/19, nella cui motivazione si precisa espressamente, vale la pena di sottolineare, che “non appare significativo il richiamo fatto nel ricorso alla riforma del diritto societario, atteso che se il legislatore del 2003 ha espunto dall’art. 2932 c.c., comma 2, l’obbligo di vigilanza sull’andamento generale della gestione, l’art. 2381, u.c., dispone che “Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato” e che ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”.

Va quindi dato seguito al precedente di Cass. 24851/19, ulteriormente precisando il seguente principio di diritto:

“L’obbligo imposto dall’art. 2381 c.c., u.c., agli amministratori delle società per azioni di “agire in modo informato”, pur quando non siano titolari di deleghe, si declina in un duplice versante. Sotto un primo profilo esso si sostanzia in un obbligo dell’amministratore di agire, vale a dire di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare o attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui sia, o debba essere, a conoscenza; si tratta cioè, specularmente, di un divieto di inazione nelle situazioni, conosciute o conoscibili dall’amministratore, che richiedano azione. Sotto un secondo e concorrente profilo esso consiste nell’obbligo dell’amministratore, pur se privo di deleghe, di informarsi, affinchè tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che egli possa procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue specifiche competenze (art. 2392 c.c., comma 1). Tale duplice obbligo si connota con caratteristiche di particolare incisività per gli amministratori di società che esercitano l’attività bancaria perchè, in tali ipotesi, esso va ad inscriversi in una sfera di responsabilità che non è soltanto quella, di natura contrattuale, di cui l’amministratore è gravato nei confronti dei soci della società ma è anche quella, di natura pubblicistica, di cui il medesimo amministratore è gravato nei confronti dell’Autorità di vigilanza”.

Con il nono motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che, se esaminati, avrebbero indotto la Corte a riconoscergli l’esimente della buona fede. In particolare nel mezzo di impugnazione si deduce che:

– le criticità aziendali emerse in esito alla ispezione della Banca d’Italia non emergevano nè dal bilancio 2010 nè dalle relative relazioni di accompagnamento;

– l’Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, non aveva mai segnalato al consiglio di amministrazione, o direttamente al ricorrente, criticità che depotenziassero l’efficacia del modello organizzativo;

– il bilancio 2010 presentava un risultato economico, seppur negativo, tuttavia in miglioramento rispetto all’anno precedente;

Il motivo non può trovare accoglimento, giacchè pur esso si risolve in una sollecitazione ad un rivisitazione del merito inammissibile in sede di legittimità; i fatti di cui si lamenta l’omesso esame vanno infatti giudicati, alla luce del principio di diritto sopra affermato in relazione all’ottavo motivo di ricorso, privi del requisito della decisività.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.000, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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