Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19555 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19555 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

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Data pubblicazione: 24/07/2018

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sul ricorso 4971-2017 proposto da:
PACE DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PIETRO DELLA VALLE n.2, presso lo studio dell’avvocato CIRO
PAPALE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

617

contro
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– intimata avverso la sentenza n. 4549/38/2016 della COMMISSIONE

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.
Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380

bis c.p.c.,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 4549/38/2016, depositata il 14 luglio 2016, non
notificata, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto dal dott. Daniele
Pace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di
primo grado della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso del
professionista, svolgente attività di consulente imprenditoriale, avverso
il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso che il
contribuente aveva presentato per l’IRAP versata negli anni dal 2006 al
2011.
Avverso la pronuncia della CTR il dott. Pace ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate
resiste con controricorso.

Ric. 2017 n. 04971 sez. MT – ud. 21-03-2018
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 14/07/2016;

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza
impugnata per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c. assumendo che la pronuncia impugnata avrebbe omesso
l’esame del valore dei beni strumentali impiegati in relazione a quello
minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.

sentenza impugnata per carenza di motivazione ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l’omessa motivazione sulle eccezioni
riproposte dal contribuente come motivi di appello, segnatamente in
punto di valutazione dei beni strumentali e dei compensi corrisposti a
terzi per le annualità di riferimento, che avrebbero dovuto essere
considerate dalla CTR non solo nel loro ammontare di spesa, ma
soprattutto in termini della loro incidenza sull’organizzazione del
pro fessionista.
3. Entrambi i motivi censurano la pronuncia impugnata lamentando
sostanzialmente un’insufficienza motivazionale in relazione al disposto
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e non già in relazione ad una falsa
applicazione di norma di diritto, segnatamente dell’art. 2 del d.lgs. n.
446/1997, quale presupposto impositivo dell’Irap.
3.1. Entrambe le censure risultano inammissibili, in relazione al
novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo chiarito le Sezioni
Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053), che il ricorso
per cassazione ai sensi di detta norma è precluso in caso di doppia
conforme anche quanto all’accertamento in fatto compiuto in ciascun
grado dalla Commissione tributaria provinciale e regionale, ai sensi
dell’art. 348 ter, ultimo comma c.p.c., come avvenuto nel caso di specie,
e dovendo ritenersi circoscritta la denuncia del vizio motivazionale ai
soli casi di anomalia motivazionale talmente grave da convertirsi in
vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, in relazione al
Ric. 2017 n. 04971 sez. MT – ud. 21-03-2018
-3-

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora nullità della

disposto dell’art. 111, comma 6, Cost., la qual cosa, secondo la stessa
prospettazione di parte ricorrente, che si duole, in sostanza, di
un’insufficienza motivazionale, non ricorre nella fattispecie in esame.
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, a ciò
conseguendo la condanna del ricorrente, secondo soccombenza, al

di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P. Q. N I.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in Euro 4100,00 per compensi oltre spese prenotate a
debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2018
tdente
Dott. rì re Cirillo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

2

4 LUG, 201131 •

pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio

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