Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19555 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AMAZZONIA – PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA s.r.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

via Trionfale n. 21, presso l’avv. Federica Casagni, rappresentata e

difesa dall’avv. Andrea Avola giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 73/24/08, depositata il 20 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2011 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Amazzonia, piccola società cooperativa a r.l., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 73/24/08, depositata il 20 ottobre 2008, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di irrogazione di sanzioni emesso nei suoi confronti per impiego di lavoratori irregolari, ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto, per quanto qui interessa, che la contribuente “non ha saputo o potuto opporre alcun supporto probatorio in ordine alla durata e natura del rapporto di lavoro”.

L’Agenzia delle entrate, Ufficio (OMISSIS), non si è costituita.

2. Il primo motivo, con il quale è denunciato il difetto di giurisdizione delle commissione tributarie, è inammissibile, per essersi formato sul punto il giudicato implicito (Cass., Sez. un., n. 24883 del 2008 e successive conformi).

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione della norma sopra citata e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., appare inammissibile poichè si conclude con un quesito – “se la mancata contestazione ed anzi la stessa acquiescenza a un fatto così come risultante da un atto della pubblica amministrazione (il verbale di accertamento dell’ispettorato provinciale del lavoro) possa costituire prova del fatto stesso in ottemperanza al disposto dell’art. 2697 c.c. e in caso affermativo se il giudice debba ritenere provato il fatto e quindi decidere in base al fatto accertato” – non conforme ai requisiti prescritti dell’art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale i quesiti devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso sorretto da quesito inidoneo a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr., per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008).

Peraltro, va rilevato che l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, ma tale efficacia privilegiata non si estende alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale (ex plurimis, Cass, n. 12386 del 2006).

4. Infine, il terzo motivo, con il quale si denuncia il vizio di omessa motivazione, appare anch’esso inammissibile poichè non contiene quella indicazione riassuntiva e sintetica, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che, ai sensi del citato art. 366 bis c.p.c., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi di motivazione. Peraltro, il motivo consiste in realtà in una doglianza di omessa pronuncia su un motivo di appello, da far valere come violazione dell’art. 112 c.p.c., con formulazione del relativo quesito di diritto.

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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