Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19554 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 19554 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 29971-2006 proposto da:
IMPRESA PIETRO CIDONIO S.P.A., in proprio e nella
qualità di mandataria dell’associazione temporanea
costituita con le Imprese ING. NINO FERRARI IMPRESA

Data pubblicazione: 26/08/2013

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., DOTT. CARLO AGNESE
S.P.A. e EDILIZIA TIRRENA S.P.A., in persona del
2013
1184

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso
l’avvocato CANCRINI ARTURO, che la rappresenta e
difende, giusta procura in calce al ricorso;

1

• C-f,. 00 ti “981°3– ricorrente contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE,

MINISTERO DEI

TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri pro
tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

li rappresenta e difende ope legis;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 4620/2005 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/07/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato NICOLETTI
LUCA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificato in data 6-11-4996 l’impresa
Pietro Cidonio S.p.A. conveniva in giudizio il
Ministero dei Lavori Pubblici, per sentirlo

titoli inerenti all’appalto dei lavori di
completamento della banchina di riva Artom e dello
sporgente Fornelli ed opere complementari nel Porto
mercantile di La Spezia.
Costituitosi il contraddittorio, il Ministero dei
Lavori Pubblici eccepiva la decadenza dell’attrice
dalla domanda, e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza in data 7-6-2002, il Tribunale di Roma
dichiarava l’inammissibilità della domanda. Proponeva
appello la società. Costituitosi il contraddittorio,
l’amministrazione ne chiedeva il rigetto, e, in via
incidentale,

151123aser

dichiararsi l’insussistenza

della competenza arbitrale.
Con sentenza in data 31-10-2005 la Corte d’Appello
rigettava l’appello principale ed accoglieva quello
incidentale del Ministero.
Ricorre per cassazione l’Impresa Cidonio S.p.A..
Resistono con controricorso il Ministero delle
Infrastrutture e quello dei Trasporti, già Ministero
dei Lavori Pubblici.
3

condannare al pagamento di varie somme’, a diversi

Motivi della decisione.
Con il primo motivo

ricorrente lamenta violazione

dell’art. 47 D.P.R. n. 1063 del 1962, nonché
dell’art. 1418 ss. c.c., sostenendo che la competenza

stata l’apposita clausola inserita nel bando o
nell’invito di gara. Con il secondo, violazione
dell’art. 46 predetto D.P.R., nonché vizio di
motivazione, in quanto, anche dopo la proposta di
definizione amministrativa, erano seguite trattative
tra le parti, e dunque non poteva esservi decadenza
dall’impresa stessa dall’azione

02WeadiMq,”-

Con il terzo, violazione degli artt. 46 e 47 predetto
D.P.R., art. 12 e 14 disp. prelim. c.c. 12 e 14, 24
Cost., nonché vizio di motivazione , contestandosi la
sussistenza di un termine di sessanta giorni per
agire, dopo la declinatoria di competenza arbitrale.
Con il quarto, violazione dei medesimi articoli, e
vizio di motivazione, in quanto, la declinatoria di
competenza era stata espressa illegittimamente
dall’Avvocatura Generale dello Stato, e non
direttamente dall’amministrazione interessata.
I primi due motivi, strettamente collegati, vanno
trattati congiuntamente. Essi appaiono infondati e
assorbenti rispetto agli altri.
4

arbitrale non poteva essere esclusa, non essendo

L’art. 46 D.P.R. n. 1063 del 1962 (pacificamente
applicabile ratione temporis) prevedeva che l’azione
davanti agli arbitri (ovvero davanti al giudice
ordinario) dovesse proporsi nel termine di sessanta

dell’amministrazione che avesse proposto la soluzione
della controversia in via amministrativa; l’art. 16
legge n. 741/81,sostitutivo dell’art. 47 predetto
DPR, successivamente dichiarato incostituzionale,
con sentenza n.

152 del 1996,

dalla Corte

Costituzionale, prevedeva che le controversie
dovessero essere deferite all’arbitrato, salva la
facoltà dell’amministrazione appaltante di escludere
tale competenza con apposita clausola inserita nel
bando o invito di gara o nel contratto, in caso di
trattativa privata.
E’ dato pacifico che i lavori fossero stati affidati
a seguito di licitazione privata, e non di trattativa
privata: la ricorrente sostiene che il bando di gara
non conteneva clausola alcuna di esclusione della
competenza arbitrale. Tale affermazione è in
contrasto palese con quanto indicato dal giudice a
quo, il quale precisa che la competenza arbitrale non
era prevista, essendosi verificata deroga legittima
ad essa con esclusione contenuta nel bando da cui era
.

5

giorni dalla notifica del provvedimento

derivato il contratto di appalto. L’affermazione
della ricorrente costituisce elemento di fatto, non
controllabile in questa sede; del resto, essa non
richiama specificamente il contenuto del bando (o

documento relativo, su cui si fonda la sua
argomentazione (e dunque il motivo presenta pure, al
riguardo, profili di non autosufficienza).
Per quanto si è detto, era da ritenersi, nella
specie, esclusa la competenza arbitrale.
Afferma altresì la ricorrente che comunque il termine
di decadenza per adire il giudice (giudice ordinario
od arbitro) non poteva computarsi dalla proposta
definizione in via amministrativa della controversia,
essendo proseguite trattative per addivenire ad una
soluzione bonaria e transattiva.
Al contrario, secondo la stessa disposizione (art. 46
DPR n. 1063 del 1962) che la ricorrente richiama,
come già si è precisato, è esclusivamente alla
proposta della definizione amministrativa che va
fatto riferimento, ai fini del computo del termine
perentorio di sessanta giorni per proporre l’azione.
Nella specie, l’impresa aveva proposto, come è
pacifico, l’azione davanti al giudice ordinario,

oltre i sessanta giorni dalla proposta definizione, a
.

6

della lettera di invito), né allega al ricorso il

nulla rilevando evidentemente ulteriori successivi
contatti tra le parti per addivenire ad una
transazione.
Come si è detto, rigettandosi i primi due motivi, in

qualche tratto di inammissibilità), gli altri due
motivi, ove si censurano altri profili di decadenza,
debbono considerarsi assorbiti.
Conclusivamente, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente
• al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate in Euro 25000,00 per compensi,
oltre le spese prenotate a debito.
Roma, 3 luglio 2013

Il Consigliere Es ns

Il Presidente

‘o GiudizixtV.

quanto infondati (e presentando il primo anche

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