Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19554 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19554 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 4003-2017 proposto da:
COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GENNARO DI MAGGIO;
– ricorrente contro
VILLA PARADISO SNC DI IACONO ELISA E C.;
– intimata avverso la sentenza n. 6863/15/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 14/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

2.6G\D
L-X8.

Data pubblicazione: 24/07/2018

Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 6863/15/2016, depositata il 14 luglio 2016, non
notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dal
Comune di Ischia nei confronti della società Villa Paradiso S.n.c. di
Iacono Elisa e C. (di seguito società) avverso la sentenza di primo
grado della CTP di Napoli, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla
contribuente avverso ingiunzione di pagamento ai fini ICI per l’anno
2008.
Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Ischia ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La società intimata non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo l’ente locale denuncia «Nullità – errata
interpretazione di norma di legge — violazione e falsa applicazione artt.
4, d. lgs. 261/99 e 156 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3,
c.p.c.», nella parte in cui la sentenza impugnata, nel porre a base del
rigetto dell’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di primo
grado una motivazione diversa da quella della CTP – che aveva
rigettato nel merito il ricorso della società sul presupposto che l’avviso
di accertamento prodomico notificato a mezzo posta privata recasse
un segno che potesse essere inteso come sottoscrizione del destinatario
— ha affermato l’inesistenza della notifica dell’atto impositivo in quanto
servizio riservato al fornitore universale (Poste Italiane S.p.A.).
Ric. 2017 n. 04003 sez. MT – ud. 08-03-2018
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dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

2. Con il secondo motivo il ricorrente Comune denuncia ancora
«Nullità – errata interpretazione di norma di legge — violazione e falsa
applicazione artt. 4, d. lgs. 261/99 e 74 1. n. 342/2000 in relazione
all’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.», avendo la sentenza impugnata
erroneamente ritenuto assorbito e dunque avendo omesso di

Comune medesimo correttamente, ai fini ICI per l’anno 2008, rendita
catastale pacificamente messa in atti successivamente al 1° gennaio
2000, notificata solo nel marzo 2009, la cui attribuzione era stata
oggetto di autonoma impugnazione in altro giudizio nei confronti
dell’allora Agenzia del Territorio, del quale controparte non aveva
riferito l’esito.
3. Il primo motivo è inammissibile.
Come si evince dalla stessa sentenza impugnata, la pronuncia di primo
grado, ritenendo che l’art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261, come
modificato, con decorrenza dal 30 aprile 2011, dall’art. 1, comma 4, del
d. lgs. 31 marzo 2011, n. 58, avesse comportato una parziale
liberalizzazione quanto alla notifica degli atti impositivi, in quanto atti
amministrativi, a mezzo di servizio gestito da licenziatario privato, si
era espressamente pronunciato nel senso di affermare la validità della
notifica dell’avviso di accertamento a mezzo di posta privata,
rigettando poi comunque il ricorso della contribuente in forza della
motivazione dinanzi ricordata.
La statuizione espressa della CTP in punto di validità della notifica
dell’atto impositivo a mezzo di posta privata non era stata oggetto
d’appello incidentale da parte del Comune dinanzi alla CTR.
Conseguentemente, in applicazione del principio espresso dalle sezioni
Unite di questa Corte (cfr. Cass. 12 maggio 2017, n. 11799; si veda
anche Cass. sez. 6-3, ord. 19 ottobre 2017, n. 24638), secondo cui «In
Ric. 2017 n. 04003 sez. MT – ud. 08-03-2018
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considerare il fatto inerente all’avere l’ufficio applicato, secondo il

tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta
in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione
indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la
valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della
sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto

all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale,
non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345,
comma 2, c.p.c.», sulla questione doveva intendersi formato il
giudicato interno.
Il Comune d’Ischia ha impostato il primo motivo di ricorso sul
dedotto presupposto che la notifica dell’avviso di accertamento a
mezzo posta privata, sebbene nulla, dovesse intendersi sanata dalla
costituzione in giudizio in primo grado dell’ente impositore, a norma
dell’art. 156 c.p.c., laddove avrebbe dovuto invece denunciare
l’erroneità in diritto della sentenza della CTR, che ha ritenuto di
correggere la motivazione della pronuncia di primo grado in diritto,
rilevando d’ufficio l’inesistenza della notifica dell’avviso di
accertamento a mezzo di posta privata, laddove a ciò si opponeva la
formazione del giudicato interno sull’espressa statuizione, da parte del
giudice di prime cure, della validità della notifica dell’atto impositivo a
mezzo di posta privata, in quanto non oggetto di specifica
impugnazione incidentale da parte dell’ente impositore.
Non avendo dunque parte ricorrente denunciato la violazione dell’art.
2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come avrebbe
dovuto, il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile.
4. Ad analoga declaratoria perviene l’esame del secondo motivo, atteso
che l’erroneità della pronuncia di assorbimento sulla questione di
merito relativa all’applicabilità ai fini della base imponibile ICI della
rendita catastale notificata nel 2009 per l’anno 2008 avrebbe dovuto
Ric. 2017 n. 04003 sez. MT – ud. 08-03-2018
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/

determinare la proposizione della censura, per omessa pronuncia, in
questo caso in senso sostanziale, in relazione al paradigma normativo
dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass. sez. 5, 16 maggio 2012, n.
7663) e non già all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come, peraltro, in
relazione ad ipotizzate violazioni di norme di diritto, dedotto

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
5. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio, non avendo la
società intimata svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera di
consiglio del 7 giugno 2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
…….
Roma, ………… .

dall’Amministrazione locale ricorrente.

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