Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19554 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 08/07/2021), n.19554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4630-2019 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 24,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FALACE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

R.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CESI, 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PORRARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA CICCARELLI;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2757/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 01/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16/04/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie della controricorrente.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

M.P. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata R.M.F. e R.M.S., quali coeredi della defunta R.M.E., affinché fossero condannati al pagamento della somma complessiva di Euro 7.605,81 a titolo sia di restituzione di somme mutuate che di anticipazione che di compensi professionali per attività legale svolta in favore della defunta.

Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda.

Disposta la chiamata in causa degli altri coeredi, R.M.C., Ma.Pi. e R.M.G., che restavano contumaci, il Tribunale condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 1.901,46 nella misura di 1/2 ciascuno, rigettando la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per presunte inadempienze nello svolgimento dell’attività difensiva.

Avverso tale sentenza proponeva appello M.P. cui resistevano gli originari convenuti, proponendo a loro volta appello incidentale.

Nel corso del giudizio decedeva R.M.S. ed, a seguito dell’interruzione, la causa era riassunta con la notifica del provvedimento di riassunzione alla sola R.M.F., anche quale coerede del convenuto defunto.

La Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 2757 del 1 dicembre 2018, rilevato che per effetto della riassunzione a seguito della morte del convenuto nei confronti della sola altra convenuta, la domanda nei confronti di quest’ultima andava contenuta nei limiti dei diritti successori vantati dalla stessa, rigettava il primo motivo dell’appello principale che investiva la corretta determinazione del quantum dovuto da ognuno dei coeredi della defunta R.M.E., essendo escluso che si fosse pervenuti alla condanna anche degli altri coeredi chiamati successivamente in giudizio.

Reputava che la scrittura del 28/2/2005, che a detta dell’appellante aveva portata ricognitiva del debito da parte della de cuius, era stata contestata dai convenuti non solo nel contenuto ma anche nella riferibilità della sottoscrizione alla defunta, sicché, in assenza di verificazione, non poteva essere utilizzata in chiave probatoria.

Esclusa l’esistenza di altri validi atti interruttivi, passava alla disamina dell’appello incidentale che reputava fondato.

Infatti, anche i pretesi pagamenti effettuati dall’attore per conto della de cuius si ricollegavano all’attività professionale svolta per conto della stessa, ed erano quindi parimenti sottoposti alla prescrizione presuntiva riscontrata per il diritto ai compensi.

Ne’ poteva invocarsi un pagamento avvenuto dopo la morte della de cuius, in assenza di una preventiva autorizzazione da parte di quest’ultima ovvero degli eredi.

Ciò imponeva quindi l’integrale rigetto della domanda attorea. M.P. ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello sulla base di sei motivi.

R.M.F. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, ed illustrato da memorie.

Il primo motivo di ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 331 c.p.c. per l’omessa integrazione del contraddittorio tra tutti i coeredi dell’originaria debitrice, e ciò ancorché la domanda di condanna fosse stata avanzata solo nei confronti di alcuni di essi.

Il motivo è infondato.

La domanda avanzata nel presente giudizio riguarda crediti che il ricorrente vantava nei confronti di R.M.E., già deceduta alla data di proposizione della citazione.

La stessa è stata poi rivolta solamente ad alcuni dei coeredi della parte debitrice, e precisamente a R.M.F. e R.M.S..

Rileva il Collegio che il motivo è infondato.

Ed, infatti, sebbene nel giudizio di primo grado siano stati chiamati in causa anche gli altri coeredi, agli stessi non risulta essere stata estesa la richiesta di condanna, tant’e’ che il Tribunale, con pronuncia condivisa dalla Corte distrettuale, e senza che sul punto vi sia doglianza da parte del ricorrente, ha ritenuto che la condanna dovesse essere emessa unicamente, e nei limiti della quota ereditaria vantata, nei confronti dei due coeredi individuati in citazione.

L’infondatezza della censura scaturisce dalla conformità della decisione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 8487/2016) in caso di successione “mortis causa” di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio, il debito del “de cuius” si fraziona “pro quota” tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame.

Resta quindi escluso che ricorra, in relazione al contenuto della domanda originaria una situazione di litisconsorzio necessario, palesandosi quindi infondata la denuncia della violazione dell’art. 331 c.p.c. per la mancata partecipazione al giudizio degli altri coeredi della originaria debitrice.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 102 c.p.c. per l’omessa integrazione del contraddittorio esistente fra i coeredi della parte convenuta deceduta nel corso del giudizio, R.M.S., la cui morte aveva determinato l’interruzione del giudizio di appello.

Si rileva che, come peraltro eccepito anche dall’altra convenuta, la riassunzione era avvenuta solo nei confronti di R.M.F. quale coerede del convenuto deceduto, e ciò sebbene, come si ricava dalle sue volontà testamentarie, vi fossero altri eredi ( Ma.Pi., R.M.F., T.S. e R.M.G.).

Il motivo è fondato.

Effettivamente costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l’ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l’impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d’appello deve ordinare, anche d’ufficio ed a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente (Cass. n. 6780/2015; nonché 18645/2011 che ha ritenuto la necessità, in caso di interruzione del processo, di provvedere alla riassunzione nei confronti di tutti i coeredi della parte deceduta, occorrendo altrimenti provvedersi all’integrazione del contraddittorio).

La mancata riassunzione nei confronti di tutti i coeredi, lungi dal consentire la riduzione della pretesa azionata alla sola quota vantata dal coerede destinatario della riassunzione, come invece opinato dalla Corte distrettuale, determina la nullità della sentenza in quanto emessa a contraddittorio non integro.

L’accoglimento del motivo in esame determina poi l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’omessa disamina del verbale di udienza del 19/10/2011 quanto alla precisa interpretazione del disconoscimento operato dai convenuti in relazione alla scrittura del 28/2/2005, del quarto motivo, che denuncia l’omesso esame dell’irritualità e del non corretto tenore della dichiarazione di disconoscimento dei convenuti sempre in relazione alla menzionata scrittura, del quinto motivo, che lamenta l’omesso esame dell’atto introduttivo del giudizio nella parte in cui non era stato adeguatamente apprezzato il vero titolo in base al quale si chiedeva la restituzione degli esborsi effettuati nell’interesse della defunta, e del sesto motivo che denuncia del pari l’omesso esame dell’atto introduttivo e della sentenza di primo grado, sempre in relazione alla corretta valutazione delle domande di restituzione degli esborsi relativi alle diverse causa, ma non correlati allo svolgimento dell’attività difensiva, trattandosi di censure che attengono evidentemente al merito della causa.

Tuttavia, a seguito dell’accoglimento del secondo motivo, si impone la disamina del motivo di ricorso incidentale condizionato con il quale R.M.F. denuncia la violazione degli artt. 305 e 307 c.p.c. per la tardività dell’atto di riassunzione, con la conseguente necessità di dover accertare l’avvenuta estinzione del giudizio di appello.

Il motivo è fondato.

A tal fine si rileva che la morte dell’altro appellato, R.M.S., era stata notificata al ricorrente con atto pervenuto in data 14/10/2016.

Ai sensi dell’art. 305 c.p.c., e tenuto conto della data di introduzione del processo in primo grado (2010), la riassunzione doveva avvenire con atto depositato nel termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c., dall’interruzione, che nel caso di specie coincide con la detta notifica (cfr. da ultimo Cass. n. 21375/2017), ai sensi di quanto disposto dall’art. 300 c.p.c., comma 2, laddove, come si evince dallo stesso ricorso in riassunzione, lo stesso reca la data del 29/11/2017.

Come correttamente rilevato dalla ricorrente incidentale, pur tenendosi conto della sospensione dei termini processuali (e non anche interruzione) dettata dal D.L. n. 189 del 2016, art. 49, comma 9 ter, convertito nella L. n. 229 del 2016, per il periodo dal 26-30/10/2016 al 31/07/2017, atteso che sia il comune ove esercita la sua attività il ricorrente principale (Treia) che quello di residenza degli appellati (S. Severino Marche), rientrano tra quelli per i quali opera la detta sospensione, il termine per la riassunzione era già venuto a scadere alla data del 19/11/2017 (occorrendo a tal fine evidenziare che già nell’anno 2016 il periodo di sospensione feriale dei termini veniva a scadere alla data del 31 agosto), sicché ai fini del computo dei tre mesi bisognava tenere conto anche degli undici giorni già maturati tra la data della notificazione dell’evento interruttivo e quella di inizio del periodo di sospensione dettato dalla menzionata legge per il sisma.

Al riguardo, va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio di appello, e ciò anche in considerazione dell’applicabilità alla fattispecie della novellata previsione di cui all’art. 307 c.p.c. che impone la dichiarazione di estinzione anche d’ufficio.

Per l’effetto deve procedersi alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata atteso che il giudizio di appello non poteva essere proseguito per effetto della maturata estinzione.

Le spese del processo di appello estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, mentre le spese del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza del ricorrente principale e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso principale, ed assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, in accoglimento del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata senza rinvio, in quanto il giudizio di appello non poteva essere proseguito per essersi estinto; dichiara che le spese del giudizio di appello restano a carico delle parti che le hanno anticipate, e condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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